CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 settembre 2011
527.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008, sulla commercializzazione delle carni di pollame.
Atto n. 382.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 31 agosto 2011.

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta del 31 agosto sono state svolte le relazioni introduttive. Ricorda altresì che è stato trasmesso il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la Commissione Bilancio ha espresso, nella seduta odierna, i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, formulando una valutazione favorevole. Avverte infine che per la seduta odierna sostituirà il relatore per la XIII Commissione, impossibilitato ad essere presente.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel sottolineare che il provvedimento detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ad un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame, desidera ricordare che l'Italia si è recentemente dotata di un sistema di etichettatura obbligatoria sull'origine dei prodotti alimentari più avanzato rispetto a quanto previsto in Europa. In particolare, ricorda che la legge n. 4 del 2011 prevede che l'omissione delle informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime costituisce pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 22 del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Sandro BRANDOLINI (PD) ricorda che l'articolo 3, al comma 3, detta le sanzioni per la commercializzazione delle carni di

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pollame prive in tutto o in parte delle informazioni da riportare in etichetta circa la rintracciabilità, l'origine e la provenienza, l'alimentazione e l'allevamento degli animali. Al riguardo, segnala che la norma fa riferimento a «l'alimentazione e l'allevamento degli animali», mentre l'Allegato 1, al numero 2) - come già il decreto ministeriale 29 luglio 2004 - prevede che le informazioni relative ad alimentazione e forma di allevamento possono essere riportate o l'una o l'altra o entrambe. Ritiene pertanto necessario che le parole «l'alimentazione e l'allevamento degli animali» siano sostituite dalle parole «l'alimentazione o l'allevamento degli animali», in quanto l'attuale formulazione del comma 3 finisce per rendere obbligatorio riportare in etichetta entrambe le informazioni, quando solo una delle due è invece attualmente dovuta.
Sottolinea poi che nel parere della Conferenza Stato-regioni si chiede che all'articolo 3, comma 6, sia ridotta alla metà la sanzione pecuniaria in misura fissa per la commercializzazione di carni di pollame con modalità di presentazione diverse da quelle indicate nell'Allegato 2 (da 1.000 a 6.000 euro invece che da 2.000 a 12.000 euro). In proposito, osserva che tale riduzione espone al rischio che gli operatori possano ritenere più conveniente pagare la sanzione piuttosto che rispettare le regole. A suo giudizio, occorre invece che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, se si vogliono davvero tutelare i regimi di qualità.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel condividere pienamente le osservazioni del collega Brandolini, sottolinea che un sistema di etichettatura, anche se volontario, fornisce elementi di informazione e trasparenza importanti per la vendita dei prodotti, che si traducono in un vantaggio competitivo per il produttore che aderisce al sistema stessa. È perciò necessario che le sanzioni per le violazioni delle regole del sistema siano effettivamente dissuasive e proporzionate a tale vantaggio competitivo, evitando di fissarle in misura talmente ridotta che manca l'interesse al rispetto dei disciplinari di etichettatura.

Paolo RUSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una seduta della prossima settimana, nella quale le Commissioni riunite potrebbero procedere alla deliberazione del parere.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta termina alle 14.50.