CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
COMUNICATO
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Mercoledì 14 luglio 2010. - Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Seguito della discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

Gianfranco FINI, Presidente, ricorda che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (vedi allegato 1), trasmessa ai membri della Giunta, e che l'on. Volontè, impossibilitato a partecipare alla seduta, ha rappresentato la sua piena adesione ad essa.

Giuseppe CALDERISI, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, riassume gli elementi di novità contenuti nella proposta di parere predisposta dai relatori, tenendo conto delle osservazioni avanzate nel corso della discussione del 1o luglio scorso, integralmente accolte.
Richiama, al riguardo, in primo luogo, la possibilità di investire l'Assemblea anche delle decisioni favorevoli della XIV Commissione qualora lo richiedano un decimo dei componenti dell'Assemblea, ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica, un quinto di quelli della Commissione ovvero di rappresentanti dei Gruppi di pari consistenza numerica, o il Governo.
In secondo luogo, viene attribuito alla Commissione un termine massimo di quaranta giorni per la verifica della sussidiarietà, non prorogabile, ed è fissato un termine di cinque giorni dalla conclusione dei lavori in Commissione per la presentazione della richiesta di rimessione all'Assemblea. Inoltre si prevede la facoltà di intervento nel dibattito in Aula anche di uno dei firmatari della richiesta di rimessione qualora questa provenga da un decimo dei membri dell'Assemblea. Se avanzata la richiesta di rimessione, viene statuito il potere di iscrizione diretta all'ordine del giorno, da parte del Presidente della Camera, del documento della XIV

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Commissione, in modo da assicurare che il procedimento si concluda nel termine di otto settimane previsto dal Trattato.
Infine, stante la necessità che i pareri contrari (al fine di conseguire gli effetti previsti dal Trattato) siano motivati, in caso di «impugnazione» di una delibera favorevole innanzi all'Assemblea, viene prevista la presentazione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione, da parte di venti deputati o di uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica, di un ordine del giorno motivato nel quale siano esposte le ragioni per le quali si ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà, così da garantire che l'Assemblea possa giungere ad una decisione che, se contraria, sia motivata.
Per gli ulteriori contenuti dello schema di parere rinvia alla relazione già svolta nella scorsa seduta del 1o luglio, non essendovi elementi di novità.
Conclusivamente comunica di aver sottoposto la documentazione anche ai colleghi Lanzillotta e Volontè, che hanno dichiarato di concordare con la proposta.

Dopo che Gianclaudio BRESSA, relatore sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, si è associato all'intervento dell'on. Calderisi, Gianfranco FINI, Presidente, ringraziati i relatori per il lavoro svolto, constata l'approvazione all'unanimità della proposta di parere formulata.

Seguito della discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Gianfranco FINI, Presidente, nel ricordare di aver conferito, nella seduta del 1o luglio 2010, agli onorevoli Leone e Sereni l'incarico di riferire sulla questione degli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità, comunica che i relatori hanno predisposto una proposta di parere (vedi allegato 2).

Antonio LEONE, relatore per gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità, preliminarmente sottolinea che, nel conferire l'incarico di procedere all'istruttoria, il Presidente della Camera aveva ricordato come il contenuto della nuova legge di contabilità e finanza pubblica ponga l'esigenza di un adeguamento della disciplina regolamentare con riferimento ad una pluralità di aspetti.
Come già anticipato nella seduta del 1o luglio scorso, ritiene che le tematiche connesse all'attuazione sul piano regolamentare della legge di contabilità possano essere approfondite, sviluppando un percorso di riforma da articolare in due fasi. Obiettivo della prima, da portare a termine in tempi ristretti, è quello di consentire alla Camera di dotarsi del quadro normativo indispensabile per operare fin dalla prossima sessione di bilancio coerentemente con le nuove previsioni legislative. Si tratta quindi di individuare quali siano le disposizioni regolamentari che devono essere oggetto di rivisitazione immediata alla luce della nuova strumentazione di finanza pubblica prevista dalla legge e alla luce anche della nuova tempistica da questa definita.
Più in generale, e sarebbe questo il contenuto della seconda fase, la legge di contabilità pone l'esigenza di una più complessiva rimeditazione delle vigenti procedure di bilancio, anche al fine di sviluppare pienamente le potenzialità offerte dalla legge, che vede in particolare nelle funzioni di controllo un fronte di attività parlamentare suscettibile di sviluppi ed innovazioni significativi. Si tratta di un obiettivo che richiede ovviamente più tempo e che potrebbe essere più utilmente perseguito facendo tesoro anche delle prime esperienze applicative della legge.
Quanto alla prima fase, sottolinea l'opportunità di intervenire, al pari di quanto operato per le procedure legate alla verifica sulla sussidiarietà dei progetti legislativi dell'Unione europea, ed in

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attesa della definizione di un nuovo quadro normativo organico, mediante un parere della Giunta.
In particolare, quanto allo schema di decisione di finanza pubblica, che prende il posto del documento di programmazione economico-finanziaria, risulta applicabile la disciplina già prevista dall'articolo 118-bis: occorre tuttavia assicurare che la deliberazione dell'Assemblea (attraverso una risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche al documento) avvenga in tempo utile perché il Governo ne possa tenere conto ai fini della predisposizione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (da presentare in Parlamento entro il 15 ottobre). A tal fine nel parere si specifica l'attribuzione al Presidente della Camera del compito di stabilire il termine entro cui deve intervenire la deliberazione dell'Assemblea, prerogativa peraltro coerente con il vigente impianto regolamentare che, sempre all'articolo 118-bis, prevede un termine massimo di conclusione dell'iter, tale da consentire la fissazione, volta per volta, anche di termini inferiori. Le eventuali note di aggiornamento, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 196/2009, possono essere esaminate secondo la procedura indicata dall'articolo 118-bis, comma 4, del Regolamento.
Quanto al disegno di legge di stabilità (che prende il posto della finanziaria) ed al disegno di legge di bilancio risulta complessivamente applicabile la disciplina contenuta negli artt. 119 e seguenti del Regolamento. Occorre tuttavia rimodulare i termini della sessione di bilancio in ragione delle nuove scadenze temporali per la presentazione dei documenti previste dalla legge. Le attuali previsioni di durata della sessione di bilancio, fissata in quarantacinque giorni quando i documenti siano presentati alla Camera e in trentacinque quando siano trasmessi dal Senato, non risultano, infatti, concretamente praticabili: la proposta dei relatori fissa in entrambi i casi una durata di trenta giorni. Al fine di consentire una piena valorizzazione della fase istruttoria - esigenza questa che è emersa costantemente in tutte le occasioni nelle quali in questi anni si è dibattuto sulla necessità di porre mano alle procedure di bilancio - non si è ritenuto di modificare sostanzialmente i termini attualmente previsti per le Commissioni, andando ad incidere, invece, su quelli stabiliti per l'Assemblea (e generalmente non utilizzati in toto): si fissa quindi in sette giorni il termine per le Commissioni di settore e in tredici giorni il termine per la Commissione Bilancio. Residuano dieci giorni nei quali, oltre ai tempi tecnici per la stampa del testo licenziato dalla Commissione, deve concludersi il dibattito in Aula.
In attesa di individuare moduli procedurali più specifici e meglio sagomati sulle esigenze peculiari legate al controllo della finanza pubblica, l'esame dei diversi documenti e relazioni di cui la legge n. 196 prevede la trasmissione al Parlamento potrà svolgersi secondo le procedure già previste dal Regolamento ed in particolare dall'articolo 124, nella parte in cui prevede l'assegnazione e l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione, con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117. Ricorda peraltro che le Commissioni possono sempre presentare relazioni all'Assemblea sulle materie di loro competenza, comprendenti ovviamente i temi trattati dai diversi documenti previsti dalla legge n. 196. Quanto alla previsione recata dall'articolo 4 della legge, che rimette alle Commissioni parlamentari il controllo sulla sua attuazione e consente a queste, sulla base delle informazioni ricevute - in particolare nel rapporto previsto dall'articolo 3 - e dell'attività istruttoria svolta, di formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica, si specifica che tale attività può avvenire mediante l'approvazione di un atto d'indirizzo: l'articolo 117, comma 1, del Regolamento individua infatti la risoluzione in Commissione quale strumento

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diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti.
Ad avviso dei relatori, per entrambi questi ultimi tipi di attività le funzioni istruttorie potranno essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.
Nel sottoporre dunque all'approvazione della Giunta lo schema di parere che definisce una procedura di carattere sperimentale, ribadisce l'impegno dei relatori a proseguire l'istruttoria, da compiere entro la fine dell'anno, finalizzata ad una riforma complessiva delle norme regolamentari riferite alla sessione di bilancio.

Marina SERENI, relatore per gli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della legge di contabilità, concorda con il collega Leone sull'esigenza di adeguare le norme del Regolamento che disciplinano la sessione di bilancio alla nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Al di là delle specifiche disposizioni investite dalla riforma legislativa, si tratta di un lavoro impegnativo in quanto la disciplina regolamentare attiene alla parte più sensibile del rapporto Governo-Parlamento e concorre a definire il ruolo esercitato dal Parlamento nel sistema politico-istituzionale. Come si è detto, i tempi, obiettivamente ristretti, hanno obbligato a prefigurare un percorso di adeguamento in due fasi: la prima finalizzata attraverso un parere della Giunta - condiviso in quanto indispensabile - ad introdurre quei correttivi necessari a consentire alla Camera di esaminare la decisione di finanza pubblica e ad affrontare, da ottobre, la sessione di bilancio. Nella seconda fase si dovrebbe invece predisporre un'ipotesi complessiva di riforma del Regolamento in materia. Sottolinea in proposito come il rischio sia quello di dare attuazione alla riforma della legge n. 196 solo attraverso una disciplina formalmente transitoria e circoscritta ai correttivi necessari - come quella predisposta dal parere in esame - ma che rinvii sine die la riforma del Regolamento: ciò tenendo conto che, come sanno bene quanti hanno esperienza delle prassi istituzionali, le norme transitorie possono poi facilmente divenire stabili e durature.
Nutre il timore che lo spirito delle riforma della legge di contabilità possa essere vanificato in particolare quanto ai poteri di indirizzo e controllo del Parlamento nell'ambito delle decisioni di finanza pubblica, poteri rafforzati dalla legge n. 196 in linea con gli orientamenti dei principali paesi europei. Ritiene che per scongiurare questo rischio - si tratta di un obiettivo condiviso da tutti i gruppi e i colleghi - sia indispensabile assicurare anche nella prima fase di «adeguamento» delle norme della sessione di bilancio il rispetto dei principi della riforma, considerato che questa prima esperienza applicativa costituirà comunque un precedente non trascurabile nel momento in cui si procederà alla riscrittura materiale delle norme del Regolamento. Come è stato correttamente evidenziato nel documento trasmesso dalla Commissione bilancio - anch'esso condiviso da tutti i gruppi parlamentari - la riforma potrà dirsi effettivamente completata ed idonea a perseguire gli obiettivi che le sono propri solo una volta intervenuta una coerente e conseguente modifica dei Regolamenti parlamentari.
Non può fare a meno di ricordare che, dal 2003, per cinque leggi finanziarie consecutive, indipendentemente dalle maggioranze di turno, l'approvazione parlamentare della finanziaria è avvenuta con voto di fiducia su maxiemendamenti. Il maxiemendamento per la finanziaria 2010, sul quale è stata poi apposta la questione di fiducia, è stato presentato in Commissione Bilancio e non in Aula. Questo sistema malsano mortifica il Parlamento chiamato a decidere senza conoscere.
Si sofferma quindi su alcuni aspetti particolarmente critici della disciplina regolamentare

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concernente la manovra di finanza pubblica, su cui non si è intervenuti nello schema di parere, ma che, a suo giudizio, richiedono di essere attentamente valutati anche durante l'applicazione di questa procedura sperimentale.
In primo luogo per quanto attiene alla decisione di finanza pubblica, prevista dall'articolo 10 della legge n. 196, occorre assicurare il rispetto della specifica indicazione degli eventuali provvedimenti collegati alla manovra. Nello spirito della legge i provvedimenti collegati devono essere indicati in tale sede e presentati entro il mese di febbraio; ciascuno di essi deve recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia: per il loro contenuto e le finalità perseguite è, a suo avviso, evidente che i decreti-legge non potranno avere natura di provvedimenti collegati.
In secondo luogo, considerati i contenuti della decisione di finanza pubblica, appare opportuno individuare da subito le modalità per rafforzare le procedure di confronto tra Parlamento ed enti territoriali - e ciò fin dall'invio (15 luglio) da parte del Governo delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (di cui all'articolo 10, comma 5, della legge) - nonché per potenziare il ruolo delle Commissioni, ed in particolare di quelle interessate agli obiettivi programmatici di servizio nei settori relativi ai livelli essenziali di assistenza.
Ritiene inoltre che, per quanto riguarda l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, si dovrebbe consentire al Presidente della Commissione bilancio di fissare un termine ultimo per la presentazione degli emendamenti del relatore e del Governo, al fine di consentire uno svolgimento utile della fase istruttoria. Occorre anche garantire che le relazione tecniche sugli emendamenti del relatore e del Governo pervengano in tempi compatibili con la programmazione dei lavori, secondo quanto disposto dalla risoluzione Giancarlo Giorgetti ed altri n. 8-00082, approvata oggi all'unanimità dalla Commissione bilancio.
Come detto, la legge attribuisce un ruolo rilevante alle intese fra i Presidenti delle Camere. Osserva come l'efficacia e la praticabilità delle osservazioni suggerite, per questa prima fase di adeguamento, debba prevedere necessariamente un raccordo tra i due rami del Parlamento ed il raggiungimento di idonee intese sulle modalità di applicazione delle procedure cui ha fatto cenno, concernenti i provvedimenti collegati e gli emendamenti in Commissione. In questa direzione, sarebbe auspicabile raggiungere anche un'intesa sull'armonizzazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti.
Infine, a garanzia della realizzazione del processo di adeguamento delle norme del Regolamento alla riforma della legge di contabilità, invita il Presidente a valutare l'opportunità di prevedere, fin da ora, una nuova convocazione della Giunta per un esame delle problematiche emerse nella prima fase di applicazione della legge n. 196 e per una valutazione sulle modalità con cui procedere. Un'importante base di partenza è rappresentata dal documento trasmesso dalla Commissione bilancio lo scorso 18 giugno, su cui si è realizzata una convergenza tra tutti i gruppi parlamentari. Ritiene quindi che vi siano tutti gli elementi per procedere alla modifica del Regolamento non appena conclusa la prima fase sperimentale.

Gianfranco FINI, Presidente, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, dichiara di condividere pienamente l'esigenza di dar corso - una volta conclusa la fase sperimentale e per circoscriverne il più possibile la durata - alle modifiche regolamentari necessarie a recepire lo spirito della riforma.
Prende quindi atto che anche questa proposta di parere dei relatori è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.40.