CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 177

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 maggio 2010.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205), audizione di rappresentanti di associazioni e federazioni di categoria e di rappresentanti di associazioni di docenti precari (atto n. 205).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 12.35.

Pag. 178

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Caterina PES (PD) apprezza la necessità individuata dal Governo di intervenire sull'antica questione della formazione iniziale degli insegnanti, che reputa aspetto essenziale del miglioramento della qualità dell'offerta formativa. Ricorda, infatti, che negli anni passati è stata più volte richiamata la necessità di disciplinare compiutamente tale normativa, già da quando la parte politica alla quale appartiene richiedeva la chiusura delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) per realizzare la necessaria riforma organica dell'intero sistema di formazione dei docenti.
Ritiene che nell'impianto generale dello schema di regolamento in esame vi siano delle evidenti carenze: le norme proposte nello schema non rispondano ai criteri dati dall'Unione Europea in merito alla formazione dei docenti, quale formazione integrata; accanto all'approccio teorico epistemologico, poi, deve necessariamente convivere uno pedagogico-didattico che invece difetta nel provvedimento in discussione. Un docente può raggiungere infatti il massimo livello di formazione teorica, ma non avere la capacità di trasmettere agli studenti il sapere che possiede. Considera comunque utile avere avviato una riflessione sull'argomento nella quale spiccano tre elementi fondamentali, psicologico, pedagogico e disciplinare.
Evidenzia, ancora, che l'atto in esame, dedicato espressamente alla formazione dei docenti, difetta della disciplina correlata relativa al reclutamento del personale. Al riguardo osserva che la modalità del reclutamento del personale non può essere disgiunta dalla modalità di formazione; non si può pensare di formare nuovi docenti quando si è in presenza di lunghissime graduatorie, che non si sa quando potranno essere esaurite. Ritiene criterio fondamentale e prioritario, d'altra parte, il collegamento all'individuazione del livello di fabbisogno dei docenti. È necessario prevedere in tal senso in tempi brevi un atto che normi con chiarezza le modalità del reclutamento del personale e il relativo fabbisogno. Ritiene inoltre che l'approfondimento pedagogico, non teorico non sia sufficientemente garantito dallo schema di regolamento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL) sottolinea che nello schema di regolamento vi sono precisi richiami alle richieste avanzate dal contesto europeo come ad esempio le parti relative alle competenze linguistiche e multimediali; al riguardo ritiene che ogni richiamo all'Europa debba tradursi in azioni concrete come quelle ricordate. Condivide la necessità di una prossima regolamentazione che preveda non solo una previsione di reclutamento del personale docente, ma anche una valorizzazione di ruoli e la formazione continua dei docenti. Ritiene altresì necessario un maggiore equilibrio tra l'approfondimento disciplinare e la necessaria formazione pedagogico-didattica, a partire dal tirocinio attivo. Sottolinea quindi l'importanza delle acquisizioni delle competenze accanto alla conoscenza, con una maggiore

Pag. 179

valorizzazione del tirocinio. Osserva inoltre che all'articolo 2, in materia di profilo dei nuovi docenti, manca la competenza importante della conoscenza dell'intero impianto della legislazione scolastica del Paese, fondamentale per far conoscere quali siano i doveri e i diritti degli insegnanti. Occorre inoltre, come già precedentemente previsto dalla cosiddetta «legge Moratti», contemplare la possibilità di stages degli insegnanti anche all'estero.
Considera quindi importante aver previsto, nello schema di regolamento in esame, una laurea quinquennale per la scuola primaria e per l'infanzia che ne sottolinea il valore intrinseco. Ritiene però opportuno, ad un certo punto del percorso formativo, fornire competenze specifiche per quei docenti che si occupano della fascia d'età da zero a sei anni. Per salvaguardare la specificità di tali insegnanti ritiene che un percorso universitario triennale accompagnato da un quarto anno di tirocinio formativo attivo possa ritenersi sufficiente, mentre considera l'approccio formativo quinquennale adeguato alla formazione dell'insegnante di scuola primaria. Inoltre, sull'accreditamento delle istituzioni scolastiche che verrà normato da un successivo decreto del ministero, ritiene opportuno definire con chiarezza i criteri secondo i quali le istituzioni scolastiche possono accedere all'elenco regionale contenente le scuole accreditate. Sottolinea inoltre che è importante prevedere un monitoraggio sia del percorso formativo che del permanere delle condizioni che hanno permesso a quelle scuole di essere scelte per l'accreditamento, con un aggiornamento e un monitoraggio annuale degli elenchi. Ritiene d'altra parte che nella selezione di tali scuole debbano essere tenuti in considerazione anche i piani dell'offerta formativa nonché la qualità della docenza e la competenza organizzativa.
Rileva quindi, come sottolineato dal Consiglio di Stato, che è un fatto senz'altro positivo considerare le attuali esigenze dei docenti come i precari non abilitati, pur sottolineando che occorre evitare sanatorie per valutare con rigore chi è effettivamente in grado di intraprendere la carriera professionale di docente. In questo senso, ritiene fondamentali un test di ingresso e la valutazione finale. Nella prova orale, inoltre, al termine del tirocinio attivo il docente deve essere messo di fronte ad un caso concreto, in modo che si possa valutare la capacità dell'insegnante di affrontare e risolvere il quesito stesso. Occorre quindi richiamare in modo esplicito e rafforzare le sinergie tra facoltà, tra facoltà e università e accademie, prevedendo per le istituzioni scolastiche, ospitanti al loro interno la formazione del tirocinio attivo, incentivi premiali.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori.

Valentina APREA, presidente, ricorda che, come già stabilito dall'Ufficio di presidenza, l'esame dello schema di regolamento dovrà concludersi nella seduta già prevista per domani.

Maria COSCIA (PD) rileva che al Senato l'esame dello schema di regolamento in discussione non si è ancora concluso. Poiché sull'argomento sono state svolte dalla Commissione audizioni molto rilevanti, ritiene importante avviare un confronto aperto e approfondito in Commissione, eventualmente rinviando la conclusione del provvedimento ad una seduta diversa da quella già prevista per domani.

Valentina APREA, presidente, ricorda che la Commissione omologa del Senato è impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto sulle fondazioni e del disegno di legge sulla riforma universitaria e per questo motivo non ha potuto concludere l'esame del provvedimento in titolo. La Commissione cultura, come convenuto in Ufficio di Presidenza, approverà quindi nei tempi dati lo schema di regolamento, avendo già fissato la conclusione del relativo esame nella seduta di domani, mercoledì 26 maggio 2010.

Pag. 180

Rosa DE PASQUALE (PD) ritiene di doversi associare a quanto detto dalla collega Coscia ed esprimendo il proprio disagio per la ristrettezza dei tempi, fa notare che per esaminare un provvedimento di questa portata e complessità occorrerebbe almeno una settimana per la valutazione e il recepimento delle indicazioni che sono state presentate alla Commissione dai diversi soggetti auditi sulla materia. Ritiene importante ricordare che già nella legge finanziaria del 2008 si era sollevato il problema della formazione iniziale degli insegnanti e che nel frattempo, intervenuta la nuova legislatura, sono state presentate numerose proposte di legge aventi per oggetto proprio la formazione e il reclutamento degli insegnanti. A tal proposito, ricorda di essere una delle firmatarie delle indicate proposte di legge, sottolineando che non era necessario disciplinare la materia in esame con un atto del Governo. Sottolinea altresì che nell'impianto generale del provvedimento manca del tutto la trattazione della questione del reclutamento del personale il che vanifica gli effetti del regolamento stesso.
Ricorda che con il provvedimento in discussione si sta affrontando il tema della formazione degli insegnanti delle future generazioni, ma occorre chiedersi quale sia la ratio del prevedere norme specifiche per la formazione, quando non si è in grado di sapere quanti giovani e fra quanto tempo potranno accedere a tale formazione. Sottolinea come lo stesso Presidente Prodi, risparmiando e tagliando su sprechi, aveva previsto il reinvestimento di tali somme per un ampio piano di assunzione a tempo indeterminato per gli insegnanti aventi titolo, inseriti nella ben nota graduatoria permanente. Fa presente dunque che in tale modo si sarebbe eliminata una situazione veramente problematica relativa a circa 200 mila persone, attualmente senza futuro. Osserva che solo dopo aver eliminato tale situazione si poteva pensare a un regolamento per la formazione iniziale dei docenti; allo stato attuale non si sa infatti quando i nuovi docenti si potranno formare e se allora avrà ancora validità quanto stabilito nel presente schema di regolamento; a tal proposito, desidera sapere se il Governo ha intenzione di affrontare la problematica della graduatoria permanente. Ravvisa che lo stesso schema di regolamento, senza le parallele norme sul reclutamento, manchi di una solida base su cui poggiare; le due normative, reclutamento e formazione iniziale, dovrebbero invece essere emanate consequenzialmente, come già previsto dal Governo Prodi.
Ritiene altresì che nello schema di regolamento in esame manchi la previsione dell'unicità della funzione docente che non sembra trovare adeguata realizzazione. Stigmatizza inoltre la impossibilità di accedere a passaggi di ruolo; fa osservare inoltre che la formazione per la scuola secondaria è davvero carente per ciò che riguarda il versante pedagogico-didattico; si continua a privilegiare infatti la fase teorico-disciplinare. Nella proposta di legge da lei presentata si dava invece molto spazio alla formazione didattica ed esperienziale, con la previsione di due anni di formazione all'interno delle scuole. Stigmatizza altresì il fatto che non si dica quando verranno istituite le lauree magistrali ad hoc, ricordando che i CFU legati alla didattica sono minimali. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, che saranno formulate proposte nel senso di aumentare i crediti formativi per la didattica a partire già dai corsi della laurea magistrale. Sottolinea inoltre il fatto che l'anno di tirocinio formativo attivo, a causa dell'espletamento di tutte le procedure, si risolverà in un tirocinio di sei mesi, confermandosi quindi ancora una volta come la didattica rappresenti, all'interno del quadro normativo la «cenerentola» della formazione degli insegnanti, in particolar modo per i docenti della scuola secondaria. Ritiene infine che al comma 5 dell'articolo 3 l'espressione «possono prevedere» vada sostituita con la parola «prevedono» periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche; inoltre il riferimento ai commi 4 e 5

Pag. 181

dell'articolo 4 dovrebbe essere dato maggiore spazio all'autonomia universitaria per l'organizzazione delle lauree magistrali ad hoc, fermo restando che a poter accedere a tali corsi saranno pochissimi studenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD) sottolinea che la formazione nel campo della didattica e della pedagogia speciale - settore scientifico disciplinare M-PED /03 - sia sufficientemente garantita nel percorso quinquennale - infanzia e primaria -, non invece in quello per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la quale non è sufficiente, come sottolineato da molti esperti, un anno di tirocinio formativo attivo per ottenere un'adeguata preparazione dei docenti per le superiori. È necessario rafforzare e anticipare al biennio le discipline psico-pedagogiche e i laboratori didattici. Propone pertanto l'inserimento di una condizione nella proposta di parere volta a specificare che per i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado negli ambiti disciplinari laddove si parla di «scienze dell'educazione» (Tab. 4), è necessario inserire il settore scientifico disciplinare M-PED /03 riferito alla didattica e alla pedagogia speciale e non prevederlo solo per l'anno di tirocinio formativo attivo. Occorre inoltre nella Tabella 1, relativa al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria: sottrarre 4 CFU alla pedagogia sperimentale (M-PED/04); prevedere l'introduzione dell'ambito scientifico-disciplinare «psicologia generale dell'apprendimento (M-PSI/01); trasferire tali CFU al settore indicato da ultimo. Inoltre, è necessario prevedere una condizione per implementare i CFU relativi ai temi dell'integrazione e inclusione per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, in quanto ritiene siano insufficienti 6 CFU nel tirocinio formativo attivo nel percorso dei sei anni. Aggiunge, infine, che occorre all'articolo 13 inserire un comma che preveda che per l'anno di specializzazione il sostegno si articoli in modo differenziato su ambiti diversi di competenze o su particolari situazioni.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL) relatore, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani - fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa - si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia nazionale sia internazionale, contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione intende combattere anche il lavoro forzato e le altre pratiche di traffico illecito delle persone, ispirandosi al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione.
Rileva, quindi, che il principio fondamentale riguarda la protezione e promozione dei diritti delle vittime, che devono essere garantite senza alcuna discriminazione

Pag. 182

di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione. Ricorda che la Convenzione, che l'Italia ha firmato l'8 giugno 2005, è entrata in vigore il 1o febbraio 2008.
Essa si caratterizza per l'ampia portata degli obiettivi cui si ispira: da un lato infatti disciplina il fenomeno della tratta nel suo complesso - considerata una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone - individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno e, dall'altro, garantisce alle vittime standards di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo. Osserva che la Convenzione ha l'obiettivo di prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Per assicurare una messa in opera efficace da parte delle Parti delle sue disposizioni, la Convenzione stabilisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.
Aggiunge che nella Convenzione del Consiglio d'Europa si definisce vittima ogni persona oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza a favore delle vittime della tratta. In particolare, le vittime della tratta devono ottenere un'assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società. Tra le misure previste sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche una possibile scriminante per il coinvolgimento delle vittime della tratta in attività illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.
Quanto al contenuto, ricorda che la Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da un Preambolo nel quale sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di esseri umani. Precisa, inoltre, che le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri hanno iniziato l'esame del progetto di legge di ratifica d'iniziativa governativa, A.C. 3402, approvato dal Senato il 14 aprile 2010, A.S. 2043, e dell'A.C. 1917 d'iniziativa dell'onorevole Maran ed altri in data 6 maggio 2010. Nella seduta del 13 maggio 2010, le Commissioni riunite hanno adottato come testo base l'atto Camera n. 3402.
Sottolinea che il disegno di legge si compone di quattro articoli recanti rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica all'articolo 1, l'ordine di esecuzione all'articolo 2, le modifiche al codice penale conseguenti alla ratifica della Convenzione all'articolo 3 e la clausola di invarianza finanziaria all'articolo 4. Segnala, in particolare, che l'articolo 3 reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno, intervenendo in primo luogo sul regime delle aggravanti. Viene, infatti, introdotto nel codice penale il nuovo articolo 602-ter che, al primo comma, disciplina, in generale, le circostanze aggravanti dei reati di riduzione in schiavitù, articolo 600, di tratta di persone, articolo 601, e di commercio di schiavi, articolo 602. Tali fattispecie di reato, tutte punite con la reclusione da otto a venti anni, sono aumentate da un terzo fino alla metà della pena oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti, persona offesa minore di 18 anni; fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di

Pag. 183

organi, anche nell'ulteriore circostanza aggravante del fatto da cui derivi un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) stigmatizza il fatto che si sia deciso di non votare il parere sul disegno di legge C. 3209-bis-A, rilevando che tale provvedimento contiene norme di fondamentale importanza per le competenze della Commissione. Rileva, in tal senso, che la riformulazione dell'articolo 5-bis non è irrilevante per le competenze della Commissione poiché lascia inalterati tutti i problemi che erano già stati evidenziati dalla Commissione VII quando si era espressa per la prima volta sul provvedimento in questione. Auspica quindi che il dibattito su tali norme venga fatto per lo meno in Assemblea, ribadendo l'inopportunità di sottrarre alla Commissione una materia tanto delicata; vi è la necessità che il Governo chiarisca al Parlamento quale è il programma che si intende seguire con riferimento alla materia dei beni culturali. Più in generale, ritiene che non si possa cambiare la pubblica amministrazione intervenendo sulla disciplina della Conferenza di servizi, segnalando a tal riguardo che per una riforma seria della pubblica amministrazione è necessario investire risorse economiche e non solo approvare normative ad hoc. Sottolinea, infine, che la scelta di non procedere all'esame del provvedimento indicato, imporrà al suo gruppo di riconsiderare la propria posizione sui restanti provvedimenti all'esame della Commissione, a cominciare dalle proposte di nomina presentate dall'Esecutivo al parere della Commissione.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il provvedimento indicato dalla collega De Biasi giungeva alla terza lettura della Commissione che ha espresso il parere di competenza, in parte recepito dalla Commissione di merito. Altre Commissioni hanno deciso d'altra parte di non esprimere il loro parere sul nuovo testo. La Commissione competente in sede referente deve concludere d'altra parte l'esame del provvedimento il cui avvio è previsto in Assemblea a partire da stasera.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), ricordando che in questi giorni sta avvenendo il «commissariamento» del polo museale di Venezia attraverso la nomina di Vittorio Sgarbi e che vi sono notizie in merito ad una prossima circolare recante interventi rilevanti sul settore del cinema, ribadisce che si assiste ancora una volta ad uno svilimento della centralità del Parlamento e della Commissione. Auspica quindi che il Governo riferisca urgentemente in Commissione su tutti i temi indicati e su tutte le questioni in generale che stanno sottraendo competenze alla Commissione. Si associa a quanto già detto dalla collega De Biasi, annunciando che non parteciperà a prossime votazioni in merito a proposte di nomina.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) si associa a quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduta, esprimendo perplessità e disagio per le recenti dichiarazioni del Ministro sulla riforma della pubblica amministrazione; sarebbe stato opportuno che la Commissione si esprimesse nuovamente sul disegno di legge in questione. Svolge infine alcune considerazioni su punti specifici del disegno di legge, sui quali occorrerà discutere in Assemblea.

Valentina APREA, presidente, si richiama alle osservazioni già espresse, pur comprendendo le ragioni dei colleghi intervenuti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

Pag. 184

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO).
Atto n. 209.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Gabriella CARLUCCI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame è finalizzato a prevedere l'adeguamento dei piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale operato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha previsto, fra l'altro, la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola. Il titolo dello schema, peraltro, fa riferimento alla semplificazione del procedimento di iscrizione delle istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO) nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 738 del 1986: ciò, in quanto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 537 del 1993, e in quanto abroga il primo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi della disposizione citata. Ricapitola, preliminarmente, il quadro normativo. Con legge 30 ottobre 1986, n. 738, il diploma di baccellierato internazionale riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra è stato riconosciuto nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ne è stata sancita l'equipollenza ai fini dell'iscrizione all'università. A tal fine, si è previsto che, quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non è compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, secondo modalità stabilite caso per caso dalle autorità accademiche.
Osserva che, per essere riconosciuto, il diploma deve essere conseguito presso le istituzioni scolastiche iscritte in un elenco curato dal MIUR. L'elenco è formato sulla base di criteri fissati previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed è aggiornato ogni tre anni: in esso sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche italiane e straniere che siano state riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale e che dimostrino di essere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate e ai requisiti professionali dei docenti e dei dirigenti. L'elenco indica le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro - che acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini della determinazione delle affinità - e può essere sospesa o revocata con decreto motivato quando venga meno uno dei requisiti di idoneità o risultino violazioni di leggi o regolamenti o sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico. Rileva che i criteri per l'iscrizione nell'elenco sono stati approvati con Ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989. Successivamente, con disposizione di interpretazione autentica, la legge 17 febbraio 1992, n. 202 ha disposto che con l'espressione «istituzioni scolastiche italiane» si intendono le istituzioni scolastiche statali e quelle pareggiate o legalmente riconosciute, con esclusione delle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità. La legge

Pag. 185

n. 738 del 1986 e la legge n. 202 del 1992 sono poi confluite negli articoli 391 e 392 del decreto legislativo n. 297 del 2004, cosiddetto Testo unico sulla scuola.
Ricorda, quindi, che, a seguito della legge n. 537 del 1993, è stato poi emanato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, recante Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui sopra, che ha abrogato gli articoli 391 e 392 del Testo unico. In particolare, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994 ribadisce quanto già stabilito dalla legge n. 738 del 1986 circa la prova di verifica della lingua italiana propedeutica all'immatricolazione all'università. L'articolo 2 precisa che per la determinazione delle affinità dei diplomi con quelli previsti dall'ordinamento italiano il Ministero deve acquisire il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale. Ribadisce, inoltre, che per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale è necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza. Quanto alle cause di sospensione o revoca dell'iscrizione nell'elenco, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica introduce, rispetto alla legge n. 738 del 1986, la sopravvenuta revoca del riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed elimina, invece, il riferimento alle ragioni di ordine morale. Infine, non è più prevista la clausola dell'aggiornamento triennale dell'elenco. Rispetto al quadro normativo così delineato, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994, il provvedimento in esame: ribadisce il riconoscimento in Italia del diploma di baccellierato internazionale riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste, e la sua equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai fini dell'iscrizione all'università e agli altri istituti superiori; affida all'autonomia universitaria la decisione circa l'eventuale prova di verifica della conoscenza della lingua italiana propedeutica all'immatricolazione, finora obbligatoria. Conferma, altresì, che le modalità della prova sono definite di volta in volta dalle autorità accademiche, precisando che a tal fine si dovrà fare riferimento alle classi di laurea attivate presso la facoltà a cui lo studente intende iscriversi; stabilisce che nell'elenco curato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia e all'estero; conferma che l'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano; conferma, altresì, gli elementi che devono essere indicati nell'elenco: denominazione e sede del collegio e dell'istituzione, affinità dei diplomi, eventuale presenza, fra gli esami superati per conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana; conferma anche la previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini della individuazione dei piani di studio - sulla cui base sono stabilite le affinità dei diplomi - a tal fine richiamando, a fini di coerenza, il riordino della scuola secondaria di secondo grado - i piani di studio sono recepiti con decreto del Ministro; prevede che nell'elenco permangono i collegi del Mondo unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia che hanno già ottenuto l'iscrizione, previa verifica della coerenza dei piani di studio; conferma che per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale lo studente deve essere in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in

Pag. 186

conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza; conferma le cause che possono determinare la sospensione o la revoca dell'iscrizione nell'elenco già previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994.
Aggiunge che, a differenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1994, che è entrato in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in base all'articolo 5, in questo caso non viene indicato un termine di decorrenza dell'entrata in vigore: si applica, quindi, la regola generale prevista dall'articolo 73 della Costituzione e dall'articolo 10 delle preleggi, in base ai quali le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L'analisi dell'impatto della regolamentazione allegata evidenzia che, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettuerà una verifica dopo un biennio dall'entrata in vigore del provvedimento. Con riferimento alla formulazione del testo, rileva innanzitutto, come peraltro è stato osservato anche dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema, che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, dello schema regolamento deve individuare i piani di studio e non limitarsi a recepire gli stessi, in quanto il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non può proporre l'atto ma solo esprimere un parere, tra l'altro non vincolante. Segnala, inoltre, che in sede di predisposizione del predetto decreto ministeriale, andrebbe prevista l'affinità dei piani di studio dei percorsi di baccellierato internazionale con i 6 indirizzi dei nuovi licei, garantendo la flessibilità necessaria a far sì che gli studenti possano vedere riconosciuto il proprio percorso formativo ai fini dell'iscrizione in una università italiana o straniera, anche attraverso la previsione di affinità per gruppi di materia, così come previsto dal sistema IBO.
Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Luigi NICOLAIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).
Nomina n. 66.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Antonio PALMIERI (PdL) relatore, ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in oggetto è pervenuta con lettera dell'8 maggio 2010, che il ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modificazioni, il relativo annuncio è stato dato all'Assemblea l'11 maggio 2010. Rammenta, preliminarmente, che nel mese di febbraio 2004, con atto del ministro per i beni e le attività culturali, è stata costituita Arcus, Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A., ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale, euro 8.000.000,00, è interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia, mentre l'operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali - che esercita altresì i diritti dell'azionista - di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti

Pag. 187

pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato. Osserva, inoltre, che Arcus può altresì sviluppare iniziative autonome e il suo compito dichiarato è quello di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese. Aggiunge che Arcus si occupa del completamento progettuale, intervenendo negli aspetti organizzativi e tecnici, partecipando - ove opportuno o necessario - al finanziamento del progetto, monitorandone l'evoluzione al fine di contribuire ad una conclusione felice dell'iniziativa. Per la realizzazione delle proprie attività Arcus si avvale delle risorse di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, Legge Finanziaria 2003. La norma dispone che annualmente il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Arcus è individuata come la struttura destinataria di tali fondi. La Società, inoltre, può ricevere finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati. A norma dello statuto dell'Arcus, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze e che la durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Sottolinea, peraltro, che i poteri spettanti al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Arcus sono molteplici in particolare evidenzio che il consiglio di amministrazione può conferire incarichi speciali al presidente. Il presidente, inoltre, può proporre di nominare tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati. Sempre su proposta del Presidente, il consiglio di amministrazione può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi, nonché, incarichi a propri membri e a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti. Il presidente, inoltre, può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti il raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione. La durata di tutti gli incarichi sopracitati non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione. Ricorda, altresì, che l'ambasciatore Ortona è chiamato a sostituire il professore Salvatore Italia, dimissionario. Con riferimento al prestigioso profilo professionale dell'ambasciatore Ludovico Ortona, figlio di uno dei più illustri diplomatici italiani Egidio Ortona, dalle sue note biografiche, nonché dal curriculum trasmesso dal Governo si evince che egli ha maturato una vasta, approfondita e ben nota esperienza nel settore diplomatico. Esperienza iniziata nel 1967, dopo concorso, con la qualifica di «Volontario nella carriera diplomatica» e proseguita negli anni successivi fino ad arrivare a ricoprire ruoli quali Primo consigliere a Washington nel 1982, Ambasciatore a Lisbona nel 1992, indi a Teheran nel 1995 e, infine, ambasciatore a Parigi dal 5 giugno 2005 al 1 marzo 2009. La brillante carriera diplomatica è stata sospesa per alcuni periodi per ricoprire incarichi prestigiosi. Tra il 1979 e il 1982, infatti, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamato dall'allora Presidente del Consiglio Francesco Cossiga che lo richiamerà al Quirinale, nel 1985, con

Pag. 188

l'incarico di capo Ufficio Stampa. Da ultimo, nel novembre 2009, è chiamato a fare parte, insieme ad altri nomi molto illustri del panorama politico e amministrativo italiano, del Consiglio scientifico dell'Intelligence culture and strategic analysis (ICSA), la Fondazione voluta da Francesco Cossiga e Marco Minniti per studiare i problemi legati alla sicurezza.
Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Luigi NICOLAIS, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C 3209-bis-A Governo.