CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2008
44.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Francesco Aracri cessa di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il deputato Amedeo Laboccetta, il quale sostituisce il deputato Antonio Buonfiglio, componente del Governo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.
C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1519, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di

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Governo, modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) - che mantiene il suo titolo attuale - e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
Esso riprende, con alcune modifiche, disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dal Parlamento nel corso della precedente legislatura, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati firmatari.
Il Trattato si sviluppa in sette articoli, cui sono annessi alcuni protocolli, un Atto finale, e sessantacinque dichiarazioni di Stati membri.
In particolare, l'articolo 1 del Trattato reca 61 modifiche al Trattato sull'Unione europea, l'articolo 2 reca 295 modifiche al Trattato che istituisce la Comunità europea, l'articolo 3 stabilisce la durata illimitata del Trattato, l'articolo 4 si riferisce ai protocolli allegati, l'articolo 5 disciplina la numerazione, i rinvii ed i riferimenti relativi alle parti dei due Trattati modificati, mentre gli articoli 6 e 7 regolano l'entrata in vigore e le lingue in cui il Trattato stesso è redatto.
Per quanto riguarda il contenuto complessivo del Trattato, esso modifica innanzitutto il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto».
Il Trattato conferma inoltre l'attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea - già prevista dal Trattato costituzionale - che assorbirà la Comunità europea: ciò comporterà la semplificazione dell'architettura istituzionale dell'Unione, con l'unificazione degli attuali tre pilastri e l'attribuzione all'Unione della soggettività giuridica internazionale, con la connessa competenza di stipulare accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali.
Il Trattato, riprendendo le disposizioni del Trattato costituzionale, introduce altresì un articolo relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini.
Si provvede, inoltre, a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, attualmente collocate nell'articolo 2 del TUE e negli articoli 2 e 3 del TCE. In particolare, il Trattato di Lisbona - sulla stregua di quanto già previsto dal Trattato costituzionale - opera una distinzione tra gli obiettivi dell'Unione, che sono collocati all'articolo 3 del TUE, e le competenze dell'Unione, definite agli articoli da 3 a6 del TFUE, nelle quali sono ricompresi, sotto forma di competenze, molte aree di intervento attualmente indicate come obiettivi dal vigente articolo 3 del TCE. Particolare rilievo assume la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione.
Oltre alla riformulazione degli obiettivi dei trattati vigenti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi, tra i quali: la promozione della pace; una economia sociale di mercato fortemente competitiva e che miri alla piena occupazione ed al progresso sociale; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo; la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la solidarietà tra le generazioni; la tutela dei diritti del minore; la parità tra uomini e donne e la tutela dell'ambiente.
Con riguardo alla ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, il Trattato specifica che essa si fonda sul principio di attribuzione, per il

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quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri.
Il primato del diritto dell'UE non è più esplicitamente affermato nel testo del Trattato, ma trasferito in una dichiarazione che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in merito alla prevalenza del diritto adottato dall'UE sul diritto degli Stati membri.
L'esercizio delle competenze è sottoposto a due princìpi: sussidiarietà, per cui l'Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, sia a livello regionale o locale (i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità), e proporzionalità, per il quale il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.
Il Trattato di Lisbona riprende la ripartizione delle competenze, già previste dal Trattato costituzionale, in tre grandi categorie: competenze esclusive, per le quali l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori; competenze concorrenti, nelle quali sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori; azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento, con le quali l'Unione può condurre azioni che completano l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza.
L'Unione ha, inoltre, competenza per promuovere le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e assicurarne il coordinamento, nonché per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.
Il Trattato contiene una clausola di flessibilità (articolo 352 del TFUE), in base alla quale se un'azione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dai Trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Le misure proposte non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati la escludano. La clausola di flessibilità non può essere utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune.
La Commissione è impegnata a richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali, nell'ambito della procedura di controllo sul principio di sussidiarietà prevista dal relativo protocollo, sulle eventuali proposte presentate.
Il Trattato interviene anche sulle tematiche relative alla Carta dei diritti fondamentali, la quale assume - attraverso un apposito articolo di rinvio (articolo 6 TUE) - carattere giuridicamente vincolante, anche se il testo della Carta non è incluso nei Trattati.
Per quanto riguarda il Parlamento europeo, esso esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio, oltre ad eleggere il Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio europeo (articolo 14 del TUE rinumerato).
La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La composizione del Parlamento europeo è stabilita dal Consiglio europeo, su proposta dello stesso Parlamento e con l'approvazione di quest'ultimo.
In occasione dell'accordo complessivo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa, il 19 ottobre 2007, è stato concordato di innalzare da 750 a 751 (750 membri, più il Presidente), la composizione

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del Parlamento europeo. Una apposita dichiarazione prevede che il seggio supplementare sia attribuito all'Italia (che quindi avrà 73 seggi a partire della legislatura 2009-2014).
Per quanto attiene al Consiglio europeo - che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione - esso definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione, ma non esercita funzioni legislative. Il Consiglio europeo si riunisce due volte per semestre e si pronuncia per consenso, salvo i casi espressamente previsti dal Trattato (articolo 15 del TUE rinumerato).
Il Presidente è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta; non può esercitare un mandato nazionale (il Trattato non prevede un divieto di mandato presso un'altra Istituzione europea); presiede ed anima i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei suoi lavori in cooperazione con il Presidente della Commissione europea; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ogni riunione del Consiglio europeo e assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il Consiglio (articolo 16 del TUE rinumerato) si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio «Affari esteri» - presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza - elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. L'elenco delle altre formazioni del Consiglio è stabilito dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.
La Presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle modalità fissate a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo e già definite in un progetto di decisione sull'esercizio della Presidenza - contenuto in una dichiarazione allegata al Trattato - che sarà adottato dal Consiglio europeo il giorno dell'entrata in vigore del Trattato.
Con riferimento alle modifiche relative alla Commissione europea, si stabilisce che la prima Commissione nominata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) sarà composta da un rappresentante per ogni Stato membro, compreso il Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti (articolo 17 del TUE rinumerato). A partire dalla Commissione successiva (2014) la composizione è fissata ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, decida di modificare tale numero. I membri dovranno essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati.
La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo: nel caso di una mozione di censura adottata dal Parlamento, tutti i commissari devono abbandonare collettivamente le loro funzioni e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza deve dimettersi dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. La Commissione ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, salvo che i trattati non dispongano diversamente; promuove l'interesse generale europeo; avvia il processo di programmazione annuale e pluriannuale dell'Unione e, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), e per gli altri casi previsti dai trattati, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione.

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Il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento europeo, a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo e previe consultazioni appropriate.
Il Presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro opera la Commissione; decide l'organizzazione interna della Commissione; nomina tra i membri del collegio gli altri vicepresidenti, ad esclusione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e coopera con il Presidente del Consiglio europeo nella preparazione dei lavori del Consiglio europeo. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede.
Gli altri membri della Commissione sono designati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione. Il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
Il Trattato interviene altresì sulla disciplina relativa all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (denominazione che sostituisce quella di «Ministro per gli affari esteri dell'Unione» utilizzata dal Trattato costituzionale), stabilendo che egli è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione (articolo 18 del TUE rinumerato). L'Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione; presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione (cosiddetto «doppio cappello»), all'interno della quale è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione.
Il Trattato di Lisbona mantiene la denominazione vigente degli atti giuridici dell'Unione (il Trattato costituzionale prevedeva, invece, una loro ridenominazione), riprendendo, invece, dal Trattato costituzionale la gerarchia tra le norme mediante la distinzione tra atti di natura «legislativa», atti delegati, ed atti di esecuzione. Esso introduce inoltre il nuovo strumento dei regolamenti delegati, vale a dire atti non legislativi di portata generale, che la Commissione può adottare, sulla base di un atto legislativo, per completare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo quadro, delimitando esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere.
Il Trattato, in seguito all'eliminazione della distinzione tra gli attuali diversi «pilastri», prevede un'armonizzazione degli atti giuridici, nonché una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione (di Parlamento e Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione) con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa ordinaria. In casi specifici - espressamente previsti dal Trattato - gli atti possono essere adottati secondo procedure legislative speciali che concernono la modalità di voto del Consiglio (unanimità e non maggioranza qualificata) e/o il grado di partecipazione dal Parlamento europeo e del Consiglio e/o il diritto di iniziativa della Commissione europea.
Per quanto riguarda la maggioranza qualificata, essa è definita come il 55 per cento degli Stati membri dell'Unione - con un minimo di 15 - che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione e, in deroga alla norma generale, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come il 72 per cento degli Stati membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione (articolo 238 del TFUE). La maggioranza qualificata si ritiene comunque conseguita se i voti contrari sono espressi da meno di quattro rappresentanti degli Stati al Consiglio.
La minoranza di blocco di una decisione in seno al Consiglio è pari al 45 per

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cento +1 dei membri del Consiglio (cioè 13 Stati membri, in un'Europa a 27) o dal 35 per cento +1 della popolazione.
In tale contesto il Trattato contiene disposizioni che affievoliscono notevolmente l'impatto dell'introduzione del principio della doppia maggioranza, rispetto a quanto previsto dal Trattato costituzionale.
Infatti, ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie, nel periodo tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017 un membro del Consiglio può chiedere che le deliberazioni a maggioranza qualificata del Consiglio si svolgano secondo il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza (tale possibilità non era contemplata dal Trattato costituzionale). Inoltre, tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenti almeno il 75 per cento della popolazione, o almeno il 75 per cento del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione, al fine di raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio stesso.
Passando ad esaminare sommariamente gli aspetti del Trattato rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, al numero 12 dell'articolo 2, il nuovo articolo 2 B, introdotto nel Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'Unione ha la competenza esclusiva nel settore dell'unione doganale. A tal riguardo sottolinea come le tematiche relative alle funzioni doganale rivestano particolare delicatezza per il nostro Paese, in ragione della sua peculiare posizione geografica al centro del Mediterraneo: ritiene pertanto necessario approfondire ulteriormente la questione, eventualmente anche nell'ambito della Commissione Finanze, tenendo conto che i controlli doganali rappresentano uno strumento cruciale per assicurare la sicurezza, anche sotto il profilo economico e sanitario, del Paese.
Nel medesimo contesto il nuovo articolo 2 C, paragrafo 1, anch'esso inserito dal numero 12, stabilisce che l'Unione abbia competenza concorrente con quella degli Stati membri, tra l'altro, nel settore della coesione economica. Inoltre, il nuovo articolo 2 D, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione, e che il Consiglio europeo stabilisce gli indirizzi di massima per dette politiche.
Il numero 45 del medesimo articolo 2 introduce nel Trattato che istituisce la Comunità europea, nella Parte III, Titolo I, un nuovo capo 1-bis, denominato «cooperazione doganale», nel quale è inserito un nuovo articolo 27-bis, il quale riprende a sua volta il testo dell'attuale articolo 135, in base al quale il Consiglio europeo adotta misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione europea.
Il numero 60 dell'articolo 2 apporta talune modifiche all'articolo 57, paragrafo 2, in materia di libera circolazione di capitali, prevedendo che le misure concernenti i movimenti di capitale provenienti da paesi terzi o ad essi diretti sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, laddove attualmente la disposizione prevede che tali misure siano adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata.
Viene inoltre introdotto un nuovo paragrafo 3, in base al quale, in deroga alle previsioni del paragrafo 2, il Consiglio, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto attiene alla liberalizzazione dei movimenti di capitale diretti in paesi terzi o provenienti da essi.
In connessione con le modifiche appena descritte, il numero 61 aggiunge un nuovo paragrafo 4 nell'articolo 58, il quale prevede che, in assenza delle misure previste dal sopra citato paragrafo 3 dell'articolo

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57, la Commissione europea, ovvero, in mancanza, il Consiglio, possono confermare la compatibilità delle misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro nei confronti di uno o più paesi terzi, qualora esse siano giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e siano compatibili con il buon funzionamento del mercato interno.
Il numero 64 introduce, tra l'altro, nel Trattato, un nuovo articolo 61 H, in base al quale il Parlamento ed il Consiglio possono, al fine di garantire la prevenzione e la lotta contro la criminalità, adottare regolamenti concernenti misure amministrative relative ai movimenti di capitale ed ai pagamenti tra i quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti a soggetti non statali.
Il numero 67, nel prevedere un nuovo Capo 4 nel Titolo IV della Parte III del Trattato, in materia di cooperazione giudiziaria penale, introduce, tra l'altro, un nuovo articolo 69 B, il quale, al paragrafo 1, prevede che il Parlamento europeo ed il Consiglio possono adottare direttive volte a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle sfere di criminalità concernenti il riciclaggio dei capitali e la contraffazione dei mezzi di pagamento.
Il numero 79 modifica l'articolo 93, il quale consente al Consiglio europeo di adottare disposizioni concernenti l'armonizzazione della disciplina relativa alle imposte sulla cifra d'affari alle imposte di consumo ed alle altre imposte indirette, precisando che tale armonizzazione è finalizzata, oltre che ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, deve essere funzionale ad evitare le distorsioni della concorrenza; la modifica espunge inoltre dal testo il richiamo all'articolo 14, il quale prevede che la Comunità adotti le misure destinate all'instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992: tale ultima modifica si connette alla riformulazione del medesimo articolo 14 disposta dal numero 41 dell'articolo 2.
Il numero 100, nell'introdurre un nuovo Capo 3-bis nel Titolo VII della Parte III del Trattato, dispone, al nuovo articolo 115 A, paragrafo 1, che il Consiglio elabori gli orientamenti di politica economica degli Stati membri che hanno adottato l'euro, vigilando affinché essi siano compatibili con quelli relativi all'insieme dell'Unione europea.
Il numero 227 inserisce nel Capo 1 del Titolo I della Parte V, una sezione 4-bis, relativa alla Banca centrale europea, nel cui ambito un nuovo articolo 245-bis specifica che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e conducono la politica monetaria dell'Unione. In tale contesto si specifica che l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi, nonché, fatto salvo quest'ultimo, quello di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione. Si stabilisce inoltre la personalità giuridica della Banca centrale europea, e la garanzia di indipendenza di quest'ultima nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
Nell'ambito della nuova sezione è inoltre inserito un nuovo articolo 245-ter, il quale riprende, con lievi modifiche, l'articolo 112, in materia di composizione, nomina e durata del Comitato esecutivo, della BCE: la principale modifica introdotta riguarda la procedura di nomina dei membri del Comitato esecutivo i quali non sono più nominati in base ad un accordo tra i governi degli Stati membri, ma dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.
Della nuova sezione fa altresì parte il nuovo articolo 245-quater, che riprende integralmente l'articolo 113, relativo ai rapporti tra BCE, Consiglio europeo, Commissione europea e Parlamento europeo.
Il numero 259 modifica l'articolo 269, in materia di risorse proprie del bilancio comunitario: in particolare viene sostituito l'ultimo comma, prevedendo la possibilità, per il Consiglio, di istituire nuove categorie di risorse proprie o di sopprimere categorie esistenti; inoltre si prevede che il

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Consiglio stabilisca, mediante regolamenti, le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie.
Nell'ambito delle dichiarazioni allegate al Trattato, merita segnalare quella di cui al numero 49, la quale, riprendendo un precedente protocollo allegato al Trattato che istituiva la Comunità economica europea, stabilisce che, in caso di applicazione delle misure di cui agli articoli 119 e 120 (in precedenza contrassegnati come articoli 109 H e 109 I), previste qualora si riscontrino difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, le misure eventualmente richieste allo Stato italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea la notevole rilevanza del Trattato di Lisbona, evidenziando come provvedimenti tanto importanti per il futuro dell'Europa e del Paese siano esaminati dal Parlamento in termini non adeguatamente approfonditi.
Per quanto riguarda il merito del Trattato, pur lamentando il fatto che non sia stato possibile giungere all'entrata in vigore della Costituzione europea, rileva come esso costituisca pur sempre un passo avanti significativo per la creazione di un'Unione europea che deve accrescere sempre più i propri contenuti politici.
Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e sul provvedimento nel suo complesso.

Ignazio MESSINA (IdV) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere e sul provvedimento di ratifica, evidenziando i numerosi aspetti positivi recati dal Trattato, in particolare per quanto riguarda il maggior controllo democratico delle istituzioni europee e l'attenzione rispetto all'integrazione nell'Unione europea di persone provenienti da Stati non membri. A tale ultimo riguardo sottolinea come l'impostazione del Trattato risulti assai diversa dalla linea di chiusura nei confronti degli extracomunitari adottata dal Governo italiano, auspicando che l'occasione della ratifica induca l'Esecutivo a mutare radicalmente il proprio atteggiamento in materia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007.
C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.
C. 1417 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008
(limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, il disegno di legge C. 1416, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, ed il disegno di legge C. 1417, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008), limitatamente alle parti di competenza.

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Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
Ai sensi della disciplina contenuta negli articoli da 21 a 24 della legge n. 468 del 1978, il rendiconto generale dello Stato è costituito dal conto del bilancio, articolatesi nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, il quale espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.
Passando al contenuto specifico del disegno di legge C. 1416, l'articolo 1 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome.
Gli articoli da 2 a 5 indicano i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2006. In particolare, l'articolo 2 espone i risultati delle entrate:
totale degli accertamenti di entrata: 682.418 milioni di euro;
totale dei residui attivi alla fine dell'esercizio 2007: 143.878 milioni di euro;
totale delle somme versate: 633.143 milioni di euro.

A tale riguardo si segnala come le entrate finali (tutte le entrate del bilancio dello Stato, tranne quelle derivanti dall'accensione di prestiti) hanno registrato, rispetto al 2006, un incremento di 19.628 milioni di euro.
Più in particolare, su un valore di accertamenti di entrate complessive pari a 682.418 milioni di euro, gli accertamenti relativi a entrate tributarie, pari a 444.168

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milioni di euro, hanno evidenziato un aumento di 14.805 milioni di euro rispetto al 2006 (+3,4 per cento).
Anche dal confronto tra i risultati e le previsioni si rileva come le entrate tributarie accertate siano risultate maggiori di 12.568 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, e di 3.658 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive.
Per quanto riguarda gli accertamenti relativi alle entrate extratributarie, si è registrato un valore superiore rispetto all'esercizio finanziario 2006. In particolare, le entrate extratributarie accertate sono stati pari a 49.382 milioni di euro, con un incremento, rispetto all'esercizio 2006, di 623 milioni di euro. Le entrate extratributarie registrano un'evoluzione positiva sia rispetto alle previsioni iniziali (+23.885 milioni di euro), sia rispetto alle previsioni definitive (+16.166 milioni).
Gli accertamenti per entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, pari a 6.121 milioni di euro, sono invece risultati in aumento rispetto al 2006 di 4.200 milioni di euro (+219 per cento).
Nell'ambito delle entrate tributarie, la variazione degli accertamenti rispetto al 2006 ha interessato, in particolare, le imposte sul patrimonio e sul reddito, che hanno evidenziato, rispetto al 2006, un aumento di 11.554 milioni di euro, raggiungendo accertamenti pari a 234.212 milioni di euro (cifra inferiore di 162 milioni rispetto alle previsioni definitive).
Anche gli accertamenti concernenti la categoria del lotto, lotterie e altre attività di gioco hanno evidenziato un aumento rispetto al 2006, di 813 milioni di euro, attestandosi a 11.594 milioni di euro (inferiore di 521 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive).
Le tasse e imposte sugli affari hanno fatto registrare accertamenti pari a 157.713 milioni di euro (+1.408 milioni rispetto al 2006).
Relativamente all'andamento delle singole imposte, nell'esercizio finanziario 2007 risultano aumentati sia gli accertamenti relativi all'IRE (ex IRPEF), da 155.344 milioni a 160.019 milioni di euro (+4.675 milioni di euro), sia quelli relativi all'IRES (ex IRPEG),aumentati da 43.556 milioni a 54.994 milioni di euro (+11.438 milioni di euro).
Anche gli accertamenti relativi all'IVA risultano incrementati di 4.558 milioni di euro rispetto al 2006, risultando pari a 134.070 milioni di euro, a fronte di 129.512 milioni di euro di accertamenti relativi all'esercizio 2006.
Con riferimento alla gestione di cassa delle entrate, risultano nel 2007 incassi complessivi per 633.143 milioni di euro (con un aumento dell'3,7 per cento rispetto agli incassi dell'esercizio precedente), di cui 450.395 milioni di euro derivanti da operazioni finali e 182.747 milioni di euro da operazioni di indebitamento patrimoniale.
In particolare, per quanto concerne gli incassi finali nel 2007:
le entrate tributarie, pari complessivamente a 417.843 milioni di euro, hanno registrato un aumento di 19.017 milioni di euro rispetto al 2006 (+4,8 per cento);
le entrate extratributarie, pari complessivamente a 26.442 milioni di euro, hanno evidenziato una riduzione di 1.135 milioni di euro rispetto al 2006 (-4,1 per cento);
le entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, dopo la notevole diminuzione nell'esercizio 2006, hanno fatto registrare un consistente incremento, passando da 1.906 milioni di euro nel 2006 a 6.110 milioni di euro nel 2007 (+220,6 per cento);
le entrate da accensione di prestiti hanno registrato un lieve incremento di 620 milioni di euro (+0,3 per cento).
Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi, al 31 dicembre 2007 il loro ammontare era pari complessivamente a 143.879 milioni di euro (di cui 80.040 attribuibili a residui pregressi e 63.839 a residui di nuova formazione), con un incremento del 7 per cento rispetto all'ammontare registrato al termine dell'esercizio precedente.

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Tale incremento è determinato dall'effetto netto tra l'incremento rispetto al 2006 dei residui provenienti da esercizi precedenti (+10.084 milioni, con una variazione relativa del 14,4 per cento) e il decremento, rispetto allo stesso anno, dei residui di nuova formazione (-654 milioni, con una variazione relativa dell'1 per cento).
In dettaglio, i residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio 2007 si riferiscono, per 39.428 milioni di euro ad entrate tributarie, per 24.394 milioni ad entrate extratributarie e per 17 milioni ai proventi da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali.
L'articolo 3 espone invece i seguenti risultati sul versante delle spese:
totale degli impegni di spesa: 654.545 milioni di euro:
totale dei residui passivi alla fine dell'esercizio 2007: 92.356 milioni di euro;
totale dei pagamenti: 642.951 milioni di euro.

Per quanto riguarda la gestione dei residui passivi, al 31 dicembre 2007, il loro ammontare era pari complessivamente, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, a 92.356 milioni di euro (di cui 33.943 attribuibili a residui pregressi e 58.413 a residui di nuova formazione), con una eccedenza attiva di 51.522 milioni di euro, e con una diminuzione del 23,6 per cento rispetto all'ammontare registrato al termine dell'esercizio precedente.
L'articolo 4 espone il risultato della gestione di competenza, pari a un avanzo di 27.873 milioni di euro, derivante dalla differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate.
L'articolo 5 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2007, un disavanzo di 290.534 milioni di euro, derivante dall'avanzo della gestione di competenza relativo all'esercizio 2007, sommato al disavanzo del conto del Tesoro al 31 dicembre 2006. Quest'ultimo dato viene calcolato in base alla rideterminazione, nel corso della gestione 2007, dei residui attivi e dei residui passivi lasciati dall'esercizio 2006.
L'articolo 6 reca l'approvazione dell'allegato previsto dall'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, contenente l'elenco dei decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali sono stati effettuati, nel corso dell'esercizio 2007, i prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste».
L'allegato indica altresì, per ciascun decreto di prelevamento, le spese per le quali sono state utilizzate le somme prelevate, specificando l'amministrazione e l'unità previsionale di base destinataria del prelievo.
Nel complesso il totale dei prelevamenti effettuati dal Fondo risulta pari a 188 milioni di euro in competenza e in cassa.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'assegnazione di ulteriori 140.000 euro all'UPB, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia, «Dipartimento per le politiche fiscali», per far fronte alle maggiori ed imprescindibili occorrenze non prevedibili per missioni all'estero, nonché l'assegnazione di 1,1 milioni di euro all'UPB, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia, «Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», per far fronte ai maggiori oneri per il pagamento di canoni d'acqua, luce, energia gas e telefoni.
Con l'articolo 7 viene proposta la sanatoria per le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa. Le eccedenze sono indicate per unità previsionale di base di riferimento e corrispondono a quelle rilevate dalla Corte dei conti nella decisione sul rendiconto generale dello Stato.
Le eccedenze di spesa sono state complessivamente pari a 2.666 milioni di euro in conto competenza, a 21 milioni di euro in conto residui e a 393 milioni di euro in conto cassa.

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Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'eccedenza di maggiore consistenza sia quella registrata nell'Unità previsionale di base (UPB) 3.1.6.1, «Pensioni privilegiate», per un ammontare pari a 82,9 milioni di euro (in conto competenza e cassa); segnala inoltre, con riferimento alla gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'eccedenza registrata nell'UPB 1.4.2, «Lotterie nazionali», pari a 2.318 milioni di euro (in conto competenza).
L'articolo 8 espone la situazione, al 31 dicembre 2007, del patrimonio dello Stato (conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di 530.179 milioni di euro e passività per un totale di 2.004.178 milioni di euro.
A tale proposito il totale delle attività ammonta a 530.179 milioni di euro, di cui:
417.406 milioni di euro di attività finanziarie (con una diminuzione di 41.694 milioni di euro rispetto al 2006);
109.682 milioni di euro di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), con un aumento di 4.655 milioni di euro rispetto al 2006;
3.090 milioni di euro di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (+282 milioni di euro rispetto al 2006).

Il totale delle passività ammonta invece a 2.004.178 milioni di euro, e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2006, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 18.362 milioni di euro, dovuto integralmente all'incremento delle passività finanziarie di medio-lungo termine (+140.874 milioni di euro), a fronte di una flessione nelle passività a breve termine (-105.666 milioni di euro) e nelle anticipazioni passive ad organismi internazionali (-1.621 milioni di euro).
Dai risultati generali della gestione patrimoniale emerge pertanto un'eccedenza passiva di 1.473.999 milioni di euro, con un peggioramento di 55.118 milioni di euro rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2006, derivante da una diminuzione delle attività per 36.756 milioni di euro e da un contestuale aumento delle passività per 18.362 milioni di euro.
Gli articoli da 9 a 18 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome (Istituto agronomico per l'Oltremare, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Archivi notarili, Fondo edifici di culto), indicando per ciascuna il totale delle entrate e il totale delle spese.
Con particolare riferimento al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esso presenta un ammontare di entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti accertate, corrispondente all'ammontare delle spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passività finanziarie impegnate (pari a circa 13.712 milioni di euro), ed un ammontare di residui, attivi e passivi, rispettivamente pari a 4 ed a 5,4 miliardi, in aumento rispetto a quelli determinati alla chiusura dell'esercizio 2006.
Ricorda quindi che il Rendiconto è corredato della Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2007, trasmessa al Parlamento dalla Corte dei conti, la quale evidenzia come i saldi di bilancio nello scorso esercizio scontino, dal lato dell'entrata, il buon andamento del gettito legato alla crescita economica, ai provvedimenti tributari e all'accresciuto livello di adesione agli obblighi fiscali; sul versante della spesa si riflettono invece le contrapposte spinte provenienti dalle misure di contenimento recate dalla legge finanziaria e dagli interventi espansivi adottati in corso d'anno.
Per quanto concerne i saldi di bilancio, la Corte sottolinea come il 2007 sia stato un anno positivo per i conti pubblici, in un

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contesto economico ancora favorevole ma declinante, in quanto il rapporto deficit/PIL è sceso all'1,9 per cento, mezzo punto al di sotto del valore originariamente programmato, mentre il saldo «strutturale» è migliorato, nel biennio 2006-2007, di circa tre punti percentuali, l'avanzo primario è tornato su valori rilevanti (oltre il 3 per cento del PIL), con un incremento rispetto al 2006 di poco meno di due punti, ed il rapporto debito/PIL ha invertito la tendenza alla crescita, passando dal 106,5 al 104 per cento, migliorando l'obiettivo posto dai documenti programmatici.
Come per il 2006, la Corte rileva tuttavia come il riequilibrio abbia continuato a realizzarsi con modalità difformi da quelle prescritte dagli stessi documenti programmatici governativi e dalle tendenze osservate negli altri principali paesi europei. Anche per il 2007, infatti, si ripetono le considerazioni avanzate nella Relazione dello scorso anno: mentre si è consolidata la tendenza alla crescita della spesa per interessi (+12 per cento), modeste sono risultate le azioni di contenimento della spesa corrente primaria, che appare ridotta di solo lo 0,2 per cento sul PIL tra il 2005 e il 2007 e della spesa primaria totale, sostanzialmente invariata sul prodotto al netto degli oneri straordinari.
I progressi ottenuti in termini di saldi e di debito pubblico sono, pertanto, riferibili, ancora per il 2007, al forte incremento delle entrate delle Amministrazioni pubbliche e, in particolare, alla crescita delle entrate fiscali, la cui pressione sul PIL è aumentata di 1,2 punti rispetto al 2006, raggiungendo il 43,3 per cento, valore inferiore di solo lo 0,4 per cento al massimo storico verificato nel 1997.
Per quanto riguarda l'andamento delle entrate, la Relazione segnala l'inattesa rapida espansione del gettito tributario delle amministrazioni locali (quasi il 7 per cento rispetto al 2006, anno di per sé di forte crescita), soprattutto nel comparto delle imposte dirette, a seguito dell'ampio ricorso, molto superiore alle previsioni, alla leva fiscale, anche sotto forma di maggiorazione di aliquote disposte dalle regioni in disavanzo strutturale sanitario.
In merito al giudizio di parificazione della Corte dei conti, mediante il quale essa verifica la conformità dei dati sulla gestione finanziaria contenuti nel rendiconto con le scritture contabili e la conformità dei dati sulle entrate e sulle spese agli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione, la Corte, a Sezioni riunite, con decisione del 26 giugno 2008, ha disposto la parificazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007, dichiarando pertanto regolare il conto del bilancio e i conti allegati per l'esercizio 2007, ad eccezione di talune voci.
Per quanto concerne il conto dell'entrata tali esclusioni riguardano:
a) le voci di bilancio concernenti alcuni capitoli (indicati negli allegati da B1 a B8), per i quali emergono discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi;
b) le somme riscosse e versate in conto residui di cui agli allegati G1-G2 e H1-H2, che espongono, rispettivamente, riscossioni e versamenti netti negativi imputabili a residui di segno negativo;
c) le risultanze relative alle somme rimaste da versare, diverse da quelle relative alle somme acquisite direttamente dalle regioni Sicilia e Sardegna, come esposte all'allegato 23 del conto consuntivo;
d) la classificazione delle somme residue da riscuotere relative alle entrate extratributarie da parte delle amministrazioni diverse da quella tributaria, riportata all'allegato 24 al conto consuntivo.

Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge C. 1417, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni, in termini di competenza e di cassa, alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2008 (approvato con la legge n. 245 del 2007), indicate nelle annesse tabelle.
Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione

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della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.
In allegato al disegno di legge è invece evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell'entrata sia per gli stati di previsione della spesa, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.
Per ciascuna UPB si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.
A partire dalla previsione iniziale, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascuna UPB, la previsione assestata.
Le variazioni disposte in bilancio nel periodo gennaio-maggio con atto amministrativo derivano dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio (per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni), oppure dall'applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.
La maggior parte delle variazioni apportate con atto amministrativo non ha effetto sui saldi (variazioni compensative), perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell'entrata e della spesa.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, le variazioni compensative dipendono:
dall'utilizzo dei fondi speciali recanti gli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio finanziario;
dai prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (ivi compresi i prelievi necessari alla reiscrizione dei residui passivi perenti di conto corrente);
dal fondo di riserva delle spese impreviste; dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, nonché da altri fondi;
dalla riassegnazione ai capitoli di spesa di somme affluite all'entrata nei primi cinque mesi dell'anno in corso, in base alla procedura disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999.

Tra le variazioni delle dotazioni di bilancio apportate con atti amministrativi hanno invece natura non compensativa, e incidono quindi sui saldi di bilancio:
le riassegnazioni ai capitoli di spesa di somme affluite in entrata nell'ultimo bimestre dell'anno precedente (periodo 1o novembre-31 dicembre), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999;
il trasporto all'esercizio in corso di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, con la conseguente integrazione delle autorizzazioni di cassa, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge n. 468 del 1978.

L'articolo 2 dispone l'incremento di 200 milioni di euro delle risorse per il 2008 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, il quale passa da una dotazione di 797,9 milioni di euro circa a 997,9 milioni di euro, modificando a tal fine, si modifica l'articolo 2, comma 7 della legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007).
Si ricorda che il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è oggetto, per l'anno 2008, di accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007. Lo schema di decreto di rimodulazione degli accantonamenti per l'anno in corso, attualmente all'esame della Commissione Bilancio della Camera (schema di decreto n. 13), dispone un incremento dell'accantonamento relativo

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a tale Fondo, che passa dai circa 110 milioni di euro iniziali a 282 milioni di euro.
La previsione, contenuta nel disegno di legge in esame, di un incremento della dotazione del Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, sembra avere l'effetto di sterilizzare gli effetti dei maggiori accantonamenti su di esso disposti dallo schema di decreto di rimodulazione per il 2008, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 507, della legge finanziaria per il 2007.
Gli articoli da 3 a 7 introducono modifiche agli articoli della legge di bilancio 2008 che approvano alcuni stati di previsione della spesa, al fine di omogeneizzare gli stessi stati di previsione al nuovo assetto dei Ministeri, disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 85 del 2008.
Analizzando più in dettaglio, in particolare per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento, evidenzia, in termini di competenza, sulla base delle previsioni assestate, comprensive degli stanziamenti relativi ai rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA auto, poste a confronto con le previsioni iniziali del Bilancio 2008, un peggioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi del bilancio.
Nello specifico si registra un aumento del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, da 33.337 milioni di euro a 56.198 milioni di euro, con un peggioramento di circa 22.861 milioni di euro, in gran parte imputabile alle variazioni proposte dal disegno di legge.
In corrispondenza con l'evoluzione del saldo netto da finanziare, le previsioni assestate evidenziano un peggioramento, rispetto alle previsioni iniziali, anche del saldo corrente (risparmio pubblico) e del saldo primario (differenza tra entrate finali e spese finali al netto della spesa per interessi).
In particolare, il saldo corrente passa dalla previsione iniziale di 24.843 milioni di euro ad una previsione assestata pari a 2.825 milioni di euro, con una diminuzione di 22.018 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, l'avanzo primario passa da 45.188 milioni di euro a 29.236 milioni di euro, riducendosi di 15.953 milioni di euro.
Anche il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) evidenzia un peggioramento di 16.671 milioni di euro, passando da 239.455 milioni di euro a 256.126 milioni di euro(il dato comprende anche le regolazioni debitorie).
Il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento risulta superiore al limite massimo stabilito dalla legge finanziaria per il 2008, che lo ha fissato in 34.000 milioni di euro.
Anche il valore del ricorso al mercato che si determina sulla base delle previsioni assestate risulta superiore al limite massimo, stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 in 245.000 milioni di euro (compreso l'indebitamento all'estero, per un importo non superiore a 4.000 milioni).
Il peggioramento del saldo netto da finanziarie che risulta dalle previsioni assestate è da porre in relazione all'andamento delle spese finali, che ammontano a circa 513,6 miliardi di euro, a fronte di una previsione iniziale di 491,7 miliardi di euro, registrando, nel complesso, un incremento di oltre 21.900 milioni di euro, principalmente ascrivibile alla spesa corrente primaria.
A ciò si aggiunge una riduzione delle entrate finali, le quali risultano pari a 457,4 miliardi di euro, e registrano un calo di 941 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, fissate in 458,4 miliardi di euro.
Con riferimento particolare alle diverse tipologie entrate, le variazioni conseguenti ad atti amministrativi adottati nei primi cinque mesi dell'esercizio finanziario hanno determinato un incremento delle entrate finali di 2.009 milioni di euro, derivante essenzialmente da un aumento delle entrate per alienazioni ed ammortamenti

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(+1.088 milioni di euro) e delle entrate extratributarie (+921 milioni di euro);
Le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento evidenziano, invece, una riduzione delle previsioni di entrata, in specie delle entrate tributarie, di 3.293 milioni di euro.
La relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento per il 2008 precisa che, con riguardo al comparto tributario, le variazioni proposte per le entrate tributarie sono state determinate tenendo conto dei recenti andamenti del gettito dei singoli tributi e del quadro macroeconomico aggiornato, contenuto nel DPEF 2009-2013, presentato a giugno 2008.
Relativamente alle altre entrate, il disegno di legge in esame apporta una variazione in aumento di 319 milioni di euro, riferite alle entrate extratributarie.
In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, si attesta a 101.763 milioni di euro, con un peggioramento di 20.738 milioni rispetto alle previsioni iniziali (81.025 milioni di euro).
Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) in termini di cassa mostra un peggioramento, passando da un valore negativo di 17.857 milioni di euro ad un valore negativo di 37.773 milioni di euro.
Il saldo primario, che già nelle previsioni iniziali evidenziava un valore negativo di 2.457 milioni di euro, nelle previsioni assestate evidenzia un peggioramento passando a -16.081 milioni di euro.
Il ricorso al mercato in termini di cassa, che nel bilancio di previsione era quantificato in 287.157 milioni di euro, aumenta, nelle previsioni assestate, a 303.983 milioni di euro (al lordo delle regolazioni debitorie), con un peggioramento di circa 16.825 milioni di euro.
Dal quadro delle variazioni delle autorizzazioni di cassa si evidenzia una proposta di aumento delle autorizzazioni ai pagamenti finali per 19.822 milioni, mentre dal versante delle entrate si prevedono minori incassi per 916 milioni di euro.
Le variazioni proposte del disegno di legge di assestamento relativamente agli incassi da entrate finali sono negative per 2.925 milioni di euro, e riguardano interamente le entrate tributarie (-3.293 milioni di euro), mentre le entrate extra-tributarie registrano un aumento di 345 milioni di euro.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa relative a spese finali, con il disegno di legge di assestamento si propone un aumento complessivo di 18.246 milioni di euro, risultante, essenzialmente, da una maggiore spesa corrente al netto degli interessi per 12.093 milioni di euro, da una maggiore spesa in conto capitale per 1.063 milioni di euro, nonché da una maggiore spesa per interessi di 5.090 milioni di euro.
Con riferimento alle regolazioni debitorie esposte nel bilancio assestato 2008 esse ammontano, in termini di competenza, a 8.740 milioni di euro.
Sul lato delle entrate, le regolazioni di bilancio sono pari a 28.400 milioni di euro, mentre sul lato della spesa, le regolazioni di bilancio, contabili e debitorie sono pari a 37.140 milioni di euro.
La legge di bilancio per il 2008 esponeva, in termini di competenza, nella parte di entrata, regolazioni di bilancio per 33.010 milioni di euro, (di cui 28.400 milioni per rimborsi IVA e 4.610 per anticipo ai concessionari) e, nella parte di spesa, regolazioni per complessivi 40.915 milioni di euro, con un saldo negativo di 7.905 milioni di euro. Tali regolazioni si riferivano (in termini di competenza e di cassa) alle seguenti voci di parte corrente:
33.010 milioni destinati ai rimborsi IVA;
4.610 milioni quale anticipo concessionari;
3.150 milioni di euro, per rimborsi di imposte dirette relativi ad esercizi pregressi;
830 milioni di euro conseguenti alle minori entrate IRAP destinate al finanziamento della spesa sanitaria.

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Ad esse si sommavano, quanto alle voci in conto capitale, regolazioni debitorie per 3.700 milioni, a titolo di rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di IVA auto.
Il disegno di legge di assestamento espone, per la parte dell'entrata, regolazioni contabili in diminuzione per 4.610 milioni di euro, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
Analogamente, per la parte di spesa corrente, esso propone minori regolazioni debitorie per 3.716 milioni di euro, sia in termini di cassa che di competenza.
Tali minori regolazioni debitorie sono determinate da una riduzione di 4.610 milioni di euro dell'anticipo ai concessionari della riscossione e da un aumento di 922 milioni di euro delle entrate erariali da assegnare a Sicilia e Sardegna.
Si riserva quindi di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.