CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 giugno 2008
17.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Martedì 17 giugno 2008.

Incontro con una delegazione della Commissione Cultura del Parlamento del Vietnam.

L'incontro informale si è svolto dalle 10 alle 10.55.

AUDIZIONI

Martedì 17 giugno 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero, limitatamente agli aspetti attinenti il settore dell'università e della ricerca.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Rosa DE PASQUALE (PD) ed Emerenzio BARBIERI (PdL), ai quali risponde Valentina APREA, presidente.

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Il ministro Mariastella GELMINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene sull'ordine dei lavori Emerenzio BARBIERI (PdL), cui risponde Valentina APREA, presidente.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Fabio GARAGNANI (PdL), Giovanni Battista BACHELET (PD), Eugenio MAZZARELLA (PD), Mario PEPE (PdL) e Luigi NICOLAIS (PD).

Interviene sull'ordine dei lavori Manuela GHIZZONI (PD), cui risponde Valentina APREA, presidente.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Antonio PALMIERI (PdL), Bruno MURGIA (PdL), Stefano CALDORO (PdL), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), Renato FARINA (PdL), Emerenzio BARBIERI (PdL), Paola GOISIS (LNP), Pina PICIERNO (PD), Paola FRASSINETTI (PdL), Manuela GHIZZONI (PD), Erica RIVOLTA (LNP) e Valentina APREA (PdL), presidente.

Valentina APREA, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 giugno 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, osserva che il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni urgenti volte a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e si compone di 5 articoli. Le disposizioni che riguardano le competenze della Commissione cultura sono contenute nell'articolo 5. Osserva, pertanto, che nel prosieguo dell'esposizione, illustrerà brevemente il contenuto degli altri articoli, soffermandosi invece più dettagliatamente su quelle disposizioni dell'articolo 5 che riguardano direttamente le competenze della VII Commissione.
Ricorda che l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale. Rileva, in proposito, che l'esenzione non opera, ai sensi del comma 2 per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione «ordinaria» di 103,29 euro su base annua. Il comma 7 dell'articolo 1 dispone inoltre la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi stabilite con legge dello Stato. Ricorda che la norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla «definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale». Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 introducono invece, in via transitoria, un regime fiscale agevolato

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in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi. Osserva quindi che la nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico. Il comma 6 dell'articolo 2 dispone quindi l'ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Vengono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.
Ricorda altresì che l'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove invece si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Rileva che si tratta, in sostanza, di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.
Aggiunge che l'articolo 4 interviene in relazione al prestito concesso ad Alitalia S.p.a. dal decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, il quale dispone l'erogazione di una somma pari a 300 milioni di euro in favore di Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Il comma 1 - confermando quanto già disposto dal decreto-legge n. 80 - prevede che il rimborso della somma da parte di Alitalia dovrà essere effettuato nel minor termine fra il trentesimo giorno successivo alla cessione o perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia ed il 31 dicembre 2008. Il comma 2 prevede una maggiorazione, pari all'1 per cento, del tasso di interesse gravante sull'importo di cui al comma 1. Il comma 3 del medesimo articolo dispone quindi che le somme che formano oggetto del prestito, comprensive degli interessi maturati, saranno utilizzate per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. I commi 4 e 5 disciplinano le modalità del rimborso nelle ipotesi di liquidazione della società Alitalia, ovvero di cessione del controllo da parte del Ministero dell'economia. Il comma 6 prevede che, in caso di realizzo di utili da parte di Alitalia entro il 31 dicembre 2008, la società sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti, nei limiti degli utili realizzati. Il comma 7 dispone la copertura

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dell'onere di 300 milioni di euro derivante dall'utilizzo del prestito concesso ad Alitalia S.p.A., previsto dal decreto-legge n. 80 del 2008. Il comma 8 disciplina la gestione contabile del prestito.
Sottolinea quindi che l'articolo 5 reca una serie composita di norme per la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento. Ai sensi del comma 7, in particolare, ai suddetti oneri si provvede quanto a 2.494,1 milioni di euro per il 2008, 1.763,5 milioni di euro per il 2009, 1.097,6 milioni di euro per il 2010, 311 milioni di euro per il 2011, 318 milioni di euro per il 2012, 266 milioni di euro per il 2013 e 262 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica», le cui disponibilità sono state appositamente integrate ai sensi dei commi 2, 6 ed 8 dell'articolo 5 in esame. Segnatamente, i commi citati dispongono che al Fondo affluiscano le risorse derivanti da riduzione di numerose autorizzazioni legislative di spesa, indicate nell'elenco 1 allegato al provvedimento, che determinano risparmi di spesa pari a 1.010,5 milioni di euro nel 2008, 842,3 milioni nel 2009, 644,5 milioni nel 2010 e 186,5 milioni a decorrere dal 2011 (commi 1-2). La gran parte delle riduzioni di spesa disposte dall'elenco 1 riguarda disposizioni autorizzate con la legge finanziaria per il 2008, la legge n. 244 del 2007, per un totale di 950,9 milioni di euro nel 2008, 776,5 milioni nel 2009, 589,5 milioni nel 2010 e 150,5 milioni a decorrere dal 2011. Le ulteriori risorse sono reperite a valere su autorizzazioni di spesa di altri provvedimenti legislativi, quali il decreto-legge n. 296 del 2003, legge finanziaria per il 2007, e il decreto-legge n. 248 del 2007, cosiddetto «mille proroghe». Le riduzioni di spesa indicate nell'elenco 1 riguardano sia autorizzazioni legislative di spesa annuali o triennali, sia autorizzazioni di spesa di carattere permanente.
Segnala quindi che, per quanto concerne le riduzioni disposte per l'anno 2008, la relazione tecnica precisa che si è tenuto conto delle effettive risorse disponibili nel bilancio di previsione per il 2008. Agli oneri indicati si provvede altresì mediante modifiche normative apportate ad una serie di disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi interessati dalle riduzioni di spesa di cui all'elenco del comma 1, riguardanti sia norme associate a quelle oggetto di riduzione, sia disposizioni ulteriori, che determinano risparmi di spesa pari a 656,1 milioni di euro per il 2008, 749,1 milioni di euro per il 2009, 213,1 milioni di euro per il 2010, 124,5 milioni di euro per il 2011, 131,5 milioni di euro per il 2012, 79,5 milioni di euro per il 2013 e 75,5 milioni a decorrere dal 2014 (commi 9-11). La gran parte delle novelle interessa le disposizioni introdotte con la legge finanziaria per il 2008, al comma 9, e solo in minima parte quelle del decreto-legge n. 248 del 2007 - 25 milioni per il 2008 -, comma 10, e della legge finanziaria per il 2007 - 50 milioni per il 2008 e 2009 -, comma 11.
Ricorda inoltre che gli oneri sono coperti anche con riduzione degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di conto capitale per il triennio 2008-2010, nell'importo di 75 milioni di euro per il 2008, 172,1 milioni di euro per il 2009 e 240 milioni di euro per il 2010, ai sensi del comma 8. La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze (65, 128 e 198 milioni nel triennio 2008-2010), Ministero degli affari esteri (2,3 e 3 milioni, rispettivamente per il 2008 e il 2009), Ministero delle politiche agricole (0,2 milioni per il 2010) e al Ministero per i beni e le attività culturali (7,7, 41 e 41,8 milioni nel triennio 2008-2010); nonché trasferimento di 752,5 milioni di euro nel 2008 quale quota parte delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 1155, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), alla realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (comma 6). Quanto a 37 milioni di euro per il 2010, invece, osserva che si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6, che reca disposizioni dirette ad ampliare la base imponibile IRPEF relativa ai redditi di lavoro dipendente; quanto a 438 milioni di euro per il

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2009 e 173 milioni di euro per il 2010, mediante invece utilizzo delle somme che, ai sensi del comma 6 dell'articolo in esame, saranno riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni 2009 e 2010. Si tratta delle risorse che erano destinate dal decreto-legge n. 262 del 2006 alla realizzazione di opere infrastrutturali di Sicilia e Calabria e che il provvedimento in esame trasferisce al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, prevedendo peraltro il versamento in apposita contabilità speciale dell'importo di 611 milioni di euro, ai fini della riassegnazione all'entrata del bilancio dello Stato degli anni 2009 e 2010, rispettivamente, nella misura di 438 e 173 milioni di euro; quanto poi a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante una riduzione lineare del 6,78 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla Tabella C della legge finanziaria per il 2008. Segnala, al riguardo, che gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, che vengono ridotti dalla norma in esame, sono costituiti, in larga parte, da spese di funzionamento degli enti finanziati in maniera permanente ai sensi della tabella C.
Evidenzia che si provvede quindi, quanto a 170 milioni di euro per il 2008 e 452,4 milioni di euro a decorrere dal 2010, mediante riduzione degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010. La riduzione riguarda gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze - 6,2 e 17,4 milioni, rispettivamente, nel 2008 e a decorrere dal 2010 -, Ministero del lavoro - 0,2 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero della giustizia - 20,5 milioni nel 2008 e 36,1 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero della pubblica istruzione - 19,2 milioni nel 2008 -, Ministero dell'interno - 33 milioni nel 2008 e 64,1 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero delle politiche agricole - 0,2 milioni nel 2008 -, Ministero per i beni e le attività culturali - 5 milioni nel 2008 e 11,8 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero della salute - 20,7 milioni nel 2008 e 151,7 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero dei trasporti - 0,8 milioni nel 2008 e 3,1 milioni a decorrere dal 2010 -, Ministero dell'università - 4,4 milioni nel 2008 e 3 milioni e a decorrere dal 2010 -, Ministero della solidarietà sociale - 60,1 milioni nel 2008 e 165,1 milioni a decorrere dal 2010.
Osserva, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 5 dispone la riduzione di autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al decreto-legge n. 248 del 2007, cosiddetto «proroga termini». e al decreto-legge n. 269 del 2003, collegato alla legge finanziaria 2004. Ricorda ancora che, per quel che riguarda le competenze della Commissione cultura, vengono previste riduzioni di spesa secondo gli importi sopra indicati con riferimento ai seguenti interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2008: Contributo in conto interessi per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, ai sensi dell'articolo 1 comma 324; Contributo straordinario sale cinematografiche, in base all'articolo 1, comma 342; Finanziamento per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 70; Fiere, ai sensi dell'articolo 2, comma 261; Contributi istituzioni culturali, in base al disposto dell'articolo 2, comma 397; Contributo in favore della Fondazione Festival pucciniano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 402; Incremento risorse per la celebrazione del 150o anniversario dell'Unità d'Italia, in base all'articolo 2, comma 408; Contributo per il funzionamento del Centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 436; Fondo eventi sportivi, secondo l'articolo 2, comma 566; Contributo per i campionati mondiali di pallavolo, in base all'articolo 2, comma 567; Comitato italiano paraolimpico, infine, ai

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sensi dell'articolo 2, comma 568. Aggiunge che per quel che riguarda invece il decreto legge n. 248 del 2007 si prevede la riduzione delle spese relative al Fondo funzionamento ordinario Università, in base all'articolo 13-bis e a quelle previste per l'Anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in base a quanto previsto dall'articolo 49-bis. Il comma 9 dell'articolo 5 novella invece numerose disposizioni della legge finanziaria 2008, determinando la riduzione ovvero la soppressione delle autorizzazioni di spesa ivi richiamate.
Segnala, in particolare, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame abroga i commi da 325 a 334 dell'articolo 1, che prevedevano meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne - cosiddetto tax credit esterno -, che per le imprese interne alla filiera medesima, cosiddetto tax credit interno. I conseguenti risparmi di spesa sono indicati nella relazione tecnica in 16,7 milioni nel 2008 e in 66,8 milioni sia nel 2009 che nel 2010. La lettera b) del medesimo comma, al punto 2) riduce invece da 12,5 a 9 milioni le risorse destinate per il 2008 alla tutela e all'assistenza degli italiani all'estero e da 5,5 a 4 milioni le risorse per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti, previsto dall'articolo 2, comma 60; la medesima lettera b), al punto 3) riduce invece da 1 milione a 500.000 euro annui per il triennio 2008-2010 le risorse per l'allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all'estero, relativo all'articolo 2, comma 61, e al punto 8) novella il comma 401 dell'articolo 2, escludendo l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 397 in favore di enti culturali - 3,4 milioni per il 2008 - dalla copertura degli oneri richiamati, che viene limitata all'indennizzo all'Agenzia del demanio per le mancate locazioni da parte di istituzioni culturali, pari a 100.000 euro annui. Segnala altresì che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 397 risulta inserita nell'elenco 1 allegato al decreto-legge e che pertanto l'intero stanziamento risulta azzerato - 3,4 milioni per il 2008. Sempre la lettera b), ai punti 9) e 10), novella, rispettivamente, i commi 409 e 410 dell'articolo 2 relativi al contributo in favore del Centro per il libro e la lettura e alla relativa copertura dell'onere, che viene ridotto da 3 milioni a 1,5 milioni per il solo 2008 e azzerato per gli anni successivi.
Il comma 10 dell'articolo 5 interviene invece su alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, cosiddetto «proroga termini», senza intervenire peraltro su disposizioni che riguardano direttamente le competenze della VII Commissione. Il successivo comma 11 novella l'articolo 1, comma 1267, della legge finanziaria 2007, rideterminando la dotazione del «Fondo per la inclusione sociale degli immigrati» - originariamente pari a 50 milioni per ciascuna annualità 2007-2009 - in 5,1 milioni per il 2008, con riduzioni pertanto di 44,9 milioni nel 2008 e di 50 milioni nel 2009. Il comma 12 dell'articolo 5 dispone quindi l'abrogazione di tutte le disposizioni che risultano incompatibili con le rideterminazioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'elenco 1 previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. Rileva che, ferme restando le novelle di cui ai commi 9, 10 e 11, la norma dispone, inoltre, che restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi dell'articolo in esame. Si dispone infine, che restano privi di effetti gli eventuali provvedimenti attuativi adottati che risultino incompatibili con le disposizioni introdotte dal decreto-legge. Il comma 13 autorizza quindi il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

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di bilancio. Il comma 3 dell'articolo 5 reca invece disposizioni volte ad ampliare sensibilmente il grado di flessibilità del bilancio, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze a rimodulare «tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa», con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito , comprese, dunque, le spese predeterminate per legge. Tali rimodulazioni - da effettuare con decreti del Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari ed inviare alla Corte dei Conti per la registrazione - devono comunque garantire l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto, sancito dalla legge di contabilità generale, di utilizzare stanziamenti in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi il secondo periodo del comma, pone un limite massimo «del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione». Aggiunge, infine, che il comma 4 istituisce un «Fondo per le esigenze gestionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, desinato ad essere utilizzato ai fini del reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.