ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00930/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 64 del 07/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: LATINI GIORGIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 07/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZINZI GIANPIERO LEGA - SALVINI PREMIER 07/03/2023


Stato iter:
07/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/03/2023
Resoconto LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 07/03/2023
CASTIELLO GIUSEPPINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/03/2023

DISCUSSIONE IL 07/03/2023

ACCOLTO IL 07/03/2023

PARERE GOVERNO IL 07/03/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/03/2023

CONCLUSO IL 07/03/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00930/012
presentato da
LATINI Giorgia
testo di
Martedì 7 marzo 2023, seduta n. 64

   La Camera,

   in sede di esame del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

   premesso che:

    una delle più importanti disposizioni introdotte dal Senato nel testo del decreto-legge è l'articolo 3-novies, che modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in tema di misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici nei territori terremotati;

    in particolare, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, si estende agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 la facoltà, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe, previsto per ciascun tipo e grado di scuola dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici; è anche prevista la copertura finanziaria della norma;

    occorre ricordare che gli eventi sismici del Centro Italia sono stati eventi sismici che hanno creato danni ingenti perché hanno colpito un territorio molto vasto, costituito da tanti centri urbani piccoli ma con una grande tradizione e con specifiche caratteristiche urbanistiche e costruttive, purtroppo costruiti in età passate in assenza di sistemi antisismici; infatti, interi paesi sono stati rasi a suolo e anche le scuole hanno avuto seri danni; analoghi problemi ha avuto anche Ischia, essendo un territorio isolano con molto turismo stagionale ed edilizia residenziale spontanea;

    la presenza delle scuole nei paesi colpiti dagli eventi sismici è basilare per evitare lo spopolamento di interi paesi, in quanto, oltre al diritto dei ragazzi di svolgere regolari studi nel paese di residenza, c'è da tenere conto che la vicinanza della scuola costituisce motivo di residenza per la famiglia intera; e il ritorno dei residenti nei paesi di origine, come prima del sisma, produce il ritorno delle attività imprenditoriali, commercio, turismo e sviluppo dell'economia locale;

    occorre, pertanto, preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogando al numero minimo e massimo di alunni per classe per tutte le scuole presenti nel cratere sismico;

    anche il parere sul provvedimento in sede consultiva della Commissione cultura è stato del medesimo avviso,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità, in fase attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a rendere applicabili le disposizioni derogatorie al numero minimo e massimo di alunni per classe, in via interpretativa o eventualmente anche attraverso un successivo intervento normativo, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative rientranti nelle aree del cratere sismico, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nei paesi terremotati.
9/930/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Latini, Zinzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma