ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00908/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 60 del 01/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA ILARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023


Stato iter:
02/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/03/2023
BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 02/03/2023
Resoconto FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 01/03/2023

PARERE GOVERNO IL 01/03/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2023

DISCUSSIONE IL 02/03/2023

RESPINTO IL 02/03/2023

CONCLUSO IL 02/03/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00908/008
presentato da
FONTANA Ilaria
testo presentato
Mercoledì 1 marzo 2023
modificato
Giovedì 2 marzo 2023, seduta n. 61

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

    il decreto-legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

   considerato che:

    l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), in un recente studio presentato nel 2022, ha confermato la validità dei rapporti prodotti fin dal 2013 da Arpa, Aress Puglia e Asl Taranto circa la Valutazione del danno sanitario provocato dalle emissioni degli impianti ex Ilva. L'ultima valutazione, prodotta a maggio del 2021, nell'ambito del procedimento di riesame dell'AIA, conferma la permanenza di un rischio sanitario residuo non accettabile nello scenario di produzione di 6 milioni di tonnellate/anno acciaio ottenuta con gli attuali impianti a caldo, ovvero la produzione attualmente autorizzata. Il Rapporto, in particolare, precisa che «per l'area del quartiere Tamburi, l'esposizione lifetime alle concentrazioni di PM10 di 1,61 µg/ms è associata al rischio di sviluppare 2,7 decessi per tumore polmonare ogni 10.000 abitanti, in eccesso rispetto alla soglia definita di 1:10.000 (1 x 10-4). Analogamente (...) l'esposizione lifetime alle concentrazioni di PM2,5 di 0,77 (µg/m3 è associata al rischio di sviluppare 1,9 decessi per tumore polmonare ogni 10.000 abitanti, in eccesso rispetto alla soglia definita di 1:10.000, anche considerando il limite inferiore dell'intervallo di confidenza del rischio relativo. Pertanto, considerando i criteri di accettabilità US-EPA, (...) per l'area del quartiere Tamburi, è necessario implementare interventi specifici finalizzati a ridurre l'esposizione della popolazione»;

    nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'OMS non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti «air quality guideline level» termine che può essere inteso come «livello raccomandato a cui tendere»: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95 per cento. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in step successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

   considerato, altresì, che:

    la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 58 del 2018 ha affermato che «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce (...) condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»;

    la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha confermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

    l'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i alcuni progetti di competenza statale, quali raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, terminali di rigassificazione di GNL, centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui ai punti 1) e 2) dell'allegato II alla parte II del medesimo decreto legislativo, prevede che il proponente trasmetta, anche la valutazione di impatto sanitario predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,

impegna il Governo:

   ad adottare celermente ogni azione utile volta a prevedere come obbligatoria per lo stabilimento siderurgico di Taranto la valutazione preventiva di impatto sanitario secondo le linee-guida VIS definite dall'ISS, adottate dal Ministero della salute, riferita agli scenari emissivi aggiornati ai massimi livelli di produzione previsti, anche all'esito del completamento del Piano ambientale al 2023;

   ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere la valutazione di impatto sanitario agli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale.
9/908/8. Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini, Dell'Olio, Carotenuto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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