ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: MANES FRANCO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/006
presentato da
MANES Franco
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in merito alla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Il medesimo articolo 11 dispone che i comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e province destinino alle spese per l'energia elettrica ed il gas gli importi riscossi per sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità;

    il decreto ministeriale n. 164 del 25 agosto 2022 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Solo i soggetti iscritti in elenco potranno operare sul mercato;

    è necessario differire, per le cooperative elettriche storiche dotate di rete propria, l'entrata in vigore della normativa che obbliga le medesime cooperative all'iscrizione all'Elenco citato, al 1° gennaio 2025. Infatti le cooperative elettriche storiche dotate di rete propria, di cui alla legge n. 1643 del 1962, svolgono la propria attività con finalità mutualistiche e per espressa previsione di legge e di statuto autoproducono e autoconsumano l'energia;

    tali cooperative operano nei processi informatici previsti dal sistema elettrico nazionale (cosiddetto SII) esattamente come gli altri «venditori» di energia. Questo meccanismo è funzionale alla possibilità di gestire i POD (punti di consegna) dei propri soci, in quanto diversamente non sarebbe possibile la gestione del socio e sarebbe impossibile lo scambio mutualistico;

    è opportuno segnalare, pertanto, come le cooperative elettriche storiche non possano essere considerate alla stregua dei venditori di energia in quanto prevalentemente le medesime cooperative pur dovendo operare per mere ragioni tecniche nel SII, cedono l'energia prodotta da i propri impianti ai soci;

    le criticità di tale sistema nascono dal fatto che, sebbene le cooperative elettriche storiche dotate di rete propria siano autoproduttori di energia elettrica e cedano prevalentemente l'energia prodotta ai propri soci, il meccanismo del SII non consente tecnicamente di differenziare le medesime cooperative dalla genericità dei venditori, con conseguenti inadeguate previsioni ed adempimenti a carico delle stesse cooperative elettriche storiche che svolgono un'attività di tipo diverso;

    pertanto l'inserimento nell'Elenco dei venditori comporterebbe per le cooperative elettriche storiche una serie di onerosi adempimenti che rischiano di essere insostenibili in quanto non adeguati alla forma cooperativa. Infatti in ragione della specificità delle attività svolte, nel testo integrato per le cooperative elettriche storiche le suddette cooperative sono state esonerate, per i propri clienti soci, dall'obbligo del rispetto dei requisiti di qualità commerciale del servizio elettrico, dai requisiti di qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, dalle disposizioni in materia di direttive di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità,

impegna il Governo:

   a valutare, per le cooperative elettriche storiche, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 80 della legge 4 agosto 2017, n. 124 ovvero l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, a decorrere dal 1 gennaio 2025 anche al fine di consentire la definizione di un'adeguata differenziazione dei criteri e degli adempimenti per le ragioni indicate in premessa;

   a valutare la possibilità, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al punto precedente, di fornire un'interpretazione diretta, anche sulla base di quanto indicato in premessa, a chiarire la differenza tra le attività svolte dalle cooperative elettriche storiche da quelle oggetto del decreto ministeriale n. 164 del 2022 che permetta la non applicazione dell'articolo 1, comma 80 della legge n. 124 del 2017 ovvero l'iscrizione all'elenco dei venditori di energia elettrica alle citate cooperative elettriche storiche.
9/888/6. Manes.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia elettrica

cooperativa

rete energetica