ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00785/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 45 del 30/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: APPENDINO CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/01/2023


Stato iter:
30/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/01/2023
Resoconto BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
Resoconto BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 30/01/2023
Resoconto APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 30/01/2023

PARERE GOVERNO IL 30/01/2023

NON ACCOLTO IL 30/01/2023

PARERE GOVERNO IL 30/01/2023

DISCUSSIONE IL 30/01/2023

RESPINTO IL 30/01/2023

CONCLUSO IL 30/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00785/006
presentato da
APPENDINO Chiara
testo di
Lunedì 30 gennaio 2023, seduta n. 45

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

   considerato che:

    nonostante l'intervento si renda necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio, i meccanismi di azionamento dell'istituto dell'amministrazione temporanea, in particolar modo l'avvio d'ufficio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, dispongono un forte potere discrezionale da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che deve necessariamente rispettare la normativa europea in materia di libera concorrenza e aiuti di Stato;

    in particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di azionare strumenti di sostegno e risorse a favore delle imprese che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, prevede la possibilità da parte del commissario che subentra alla gestione di avvalersi di società a controllo o a partecipazione pubblica;

   rilevato che:

    la 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato, esaminato il disegno di legge in esame e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso un parere non ostativo sul provvedimento dopo avere preso atto che:

     a) il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

     b) in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

     c) in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

     d) gli oneri relativi al compenso del commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo,

impegna il Governo:

   ad assicurare, in sede attuativa, al fine di escludere sanzioni, che l'applicazione di ciascuna misura richiamata in premessa sia compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, e che i connessi interventi siano interamente realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziate a legislazione vigente;

   ad assicurare che l'eventuale avvalimento di società a controllo o a partecipazione pubblica operante di cui all'articolo 1, comma 5, non determini effetti negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.
9/785/6. Appendino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario

concorrenza

aiuto di Stato