ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00730/048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIAGONI DARIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/01/2023


Stato iter:
11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/01/2023
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 11/01/2023

PARERE GOVERNO IL 11/01/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/01/2023

CONCLUSO IL 11/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00730/048
presentato da
GIAGONI Dario
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2023, seduta n. 33

   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, all'articolo 11, reca disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, relativamente alla quale è prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati; viene, inoltre, consentito alla direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria;

    si tratta di disposizioni correlate alla realizzazione dei progetti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    sempre nell'ambito delle misure finalizzate al rafforzamento delle strutture amministrative in relazione all'attuazione del PNRR, l'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale denominato «Servizio centrale per il PNRR» con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale;

    il successivo articolo 7 del medesimo decreto-legge ha definito il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso la creazione, sempre presso la Ragioneria generale dello Stato, di un nuovo ufficio dirigenziale di livello non generale, che si avvale altresì dell'essenziale e imprescindibile ruolo delle Ragionerie territoriali dello Stato, articolate su tutto il territorio nazionale e, già da anni, impegnate in attività e funzioni di audit nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, statali (come le scuole e le amministrazioni periferiche dello Stato) e territoriali (comuni, province e regioni), con riguardo ai fondi europei PON, POR, FESR, FSE;

    in considerazione delle maggiori responsabilità connesse alle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) ai sensi del summenzionato articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto l'istituzione di sole sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali esclusivamente di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

    in particolare, la tabella rubricata «Ambiti territoriali» di cui all'allegato 1 del già citato decreto-legge n. 80 del 2021 ha previsto che la regione Sardegna ricada nell'area Centro-Sardegna e abbia come riferimento la Ragioneria territoriale di Roma: una scelta fortemente penalizzante per la regione Sardegna, poiché la sua condizione di isola distante dal resto delle regioni d'Italia rende difficoltoso il mantenimento di rapporti costanti con la Ragioneria territoriale di Roma da cui dovrebbe dipendere;

    la Sardegna, infatti, è un territorio con peculiarità geografiche e organizzative completamente differenti rispetto al resto della penisola. Al pari di altre regioni a statuto speciale, anche in Sardegna – già presidio territoriale dell'ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) – la contabilità e la modalità di rendicontazione circa l'utilizzo dei fondi pubblici risultano completamente differenti rispetto ad altre realtà regionali;

    l'istituzione di sole sette posizioni dirigenziali di livello generale, inoltre, rende eccessivamente difficoltoso il meccanismo dei controlli e di audit sull'attuazione del PNRR, determinando un ampliamento della governance che ne penalizza la funzionalità e l'efficacia sul territorio sardo rispetto a tutte le altre realtà locali beneficiarie delle risorse previste dal PNRR;

    i comuni soggetti attuatori dei progetti per l'attuazione del PNRR sono in numero rilevante di 377 unità per la regione Sardegna, quasi al pari delle 378 unità per la regione Lazio;

    la recente «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità» (legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2022) mira a sottolineare, anche con riferimento alla regione Sardegna, come detta condizione oggettiva non possa rappresentare un freno o una deminutio rispetto ad altre regioni italiane,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare, da sette a otto, le posizioni dirigenziali di livello generale, attualmente destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, includendo anche la direzione della Ragioneria territoriale di Cagliari.
9/730/48. Giagoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica regionale

revisione della costituzione

sviluppo regionale