Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: SCUTELLA' ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/12/2022
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
con riferimento agli elementi valutabili dal giudice per escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti con l'ambiente criminale di provenienza e concedere i benefìci penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 indica l'esigenza di andare oltre la regolare condotta carceraria, la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione, tenendo conto, tra l'altro, «della revisione critica della condotta criminosa»;
la normativa vigente prevede che, per la concessione dei benefìci penitenziari ai collaboratori di giustizia, non è sufficiente la prova dell'insussistenza di legami con la criminalità organizzata o eversiva, e non basta neppure la revisione critica della condotta criminosa, occorre un altro requisito: la prova dell'avvenuto ravvedimento;
con sentenza del 7 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del diniego della concessione della detenzione domiciliare al noto collaboratore Giovanni Brusca in quanto, pur essendo stata accertata la revisione critica della sua condotta criminosa, non si è tuttavia ritenuta raggiunta la prova dell'avvenuto ravvedimento, che – come scrive la Cassazione – è un concetto giuridico più pregnante della revisione critica, perché indica un mutamento profondo e sensibile della personalità del soggetto: un vero e proprio pentimento civile;
il citato decreto-legge n. 162 del 2022 prevede che, per la concessione dei benefìci penitenziari ai condannati che si rifiutano di collaborare, è sufficiente la revisione critica della condotta criminosa e non è necessario il requisito dell'avvenuto ravvedimento,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di rivedere l'ingiustificata disparità di trattamento tra condannati collaboranti e non collaboranti prevedendo che il requisito dell'avvenuto ravvedimento sia richiesto anche per la concessione dei benefìci penitenziari ai condannati non collaboranti.
9/705/93. Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Pavanelli, Carmina.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):regime penitenziario