ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: FASSINO PIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIASE MICHELA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto FASSINO PIERO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/075
presentato da
FASSINO Piero
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, del decreto-legge n. 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, cosiddetti reati ostativi;

    la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto-legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

    in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis, si estende anche al regime della liberazione condizionale;

    tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario;

    il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

    la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

    sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo il testo approvato nella scorsa legislatura della Camera dei deputati riteniamo avesse raggiunto il giusto bilanciamento tra le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale e la necessità di garantire sicurezza ai cittadini;

    al fine di introdurre la nuova disciplina dei reati ostativi in conformità con la sentenza della Corte costituzionale, a nostro avviso correttamente il Governo aveva deciso ha deciso di riprendere il lavoro fatto nella scorsa legislatura, che era stato concordato tra le forze politiche della maggioranza composita di allora, e che, sempre a nostro avviso, rappresentava un buon compromesso;

    nel corso dell'esame in Senato, però, sono stati introdotti elementi decisamente peggiorativi, in particolare si è deciso di contraddire quanto era stato chiesto a gran voce da tutte le forze di maggioranza di allora, e cioè di introdurre, per i benefici di legge per i detenuti appunto appartenenti a categorie criminose particolarmente importanti, la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza e non del singolo magistrato di sorveglianza, al fine di evitare che a decidere su misure alternative alla detenzione che riguardassero boss mafiosi sia un singolo magistrato che può essere soggetto a pressioni e intimidazioni, proprio per il fatto che si tratta di decidere dei destini di criminali di grande caratura;

    anche l'esclusione dal regime ostativo dei reati teleologicamente connessi e la soluzione alla questione della cosiddetta collaborazione impossibile, per la quale è irragionevole l'esclusione dai benefici penitenziari rappresentano alcune delle criticità che emergono dal testo;

    il testo iniziale prevedeva una differenziazione tra le ipotesi associative relative a reati di criminalità organizzate e terrorismo e i delitti contro la pubblica amministrazione, mentre con le modifiche introdotte nelle ipotesi in cui quei reati contro la pubblica amministrazione siano vincolati da un'associazione a delinquere possono comunque accedere al regime differenziato;

    si tratta, spesso, nelle forme associative, di cosiddetti «reati spia», per i quali a nostro avviso appare fondamentale verificare che non ci siano collegamenti con la criminalità che possano essere ostativi alla concessione di quei benefici;

    inoltre la riforma in esame riproduce la formulazione dell'aggravante comune della connessione teleologica di cui all'articolo 61, primo comma, n. 2) senza peraltro richiamarla, discostandosi dal testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, dove si si prevedeva che il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i delitti ostativi, in caso di esecuzione di pene concorrenti, si sarebbe dovuto applicare anche quando i condannati avessero già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti, ma fosse stata accertata dal giudice della cognizione l'aggravante della connessione teleologica (di cui all'articolo 61, numero 2), del codice penale) tra i reati la cui pena è in esecuzione; l'estensione del regime ostativo veniva operata con riferimento all'ipotesi «di esecuzione di pene concorrenti» che, secondo quanto previsto dall'articolo 663 del codice di procedura penale, si verifica quando una stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi. La novella introdotta con il decreto-legge in esame invece estende l'applicazione della disciplina del regime ostativo anche al caso in cui la condanna per reati ostativi e non ostativi sia stata adottata con un'unica sentenza. Inoltre rispetto alla disposizione contenuta nel testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, si attribuisce rilevanza anche all'accertamento della connessione qualificata eventualmente compiuto in fase esecutiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative nell'ambito delle sue proprie prerogative volte a prevedere che il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i delitti ostativi si applichi altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che siano stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.
9/705/75. Fassino, Di Biase.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto penitenziario

reato

legislatura