ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/139

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/139
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del decreto-legge in esame rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;

    la legge n. 134 del 2021 ha delegato il Governo a una profonda riforma del processo penale, ma senza intervenire direttamente sulla custodia cautelare;

    l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, riscrive il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 (comma 1, lettera a)) in materia di misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela;

    secondo i dati dell'ultima Relazione al Parlamento su misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione, nel 2021 sono state emesse 24.000 misure di custodia cautelare in carcere; una misura cautelare coercitiva su tre emesse è quella carceraria (29,7 per cento);

    le misure cautelari custodiali (carcere – arresti domiciliari – luogo cura) costituiscono il 55 per cento circa di tutte le misure emesse; tale percentuale era stata del 64 per cento nel 2018 e del 67 per cento nel 2017; la somma di arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere o nei luoghi di cura si è assestata negli ultimi anni attorno ai 50 mila casi annui;

    sempre in base all'ultima relazione, 1 misura su 10 è stata emessa in un procedimento che ha avuto poi come esito l'assoluzione o il proscioglimento; tale percentuale era stata quasi doppia l'anno precedente;

    nel 2021 l'Italia ha speso oltre 25 milioni per le ingiuste detenzioni;

    l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, prevede una prognosi complessa sulla quale il legislatore è intervenuto nel 2015: tuttavia la giurisprudenza si è spesso orientata su interpretazioni estensive che hanno giustificato l'applicazione delle misure anche a molta distanza di tempo dai fatti e su pericoli del tutto privi di concretezza; per non parlare di acrobatiche prognosi di recidiva per soggetti incensurati;

    sarebbe invece ragionevole prevedere l'utilizzo dello strumento cautelare per le sole fattispecie nelle quali esso sia strettamente necessario, evitando che la privazione della libertà personale – misura che incide direttamente sui diritti costituzionalmente garantiti e, pertanto, da utilizzarsi solo come extrema ratio – venga disposta nei confronti di quei soggetti che risultino incensurati, perlopiù sul presupposto del pericolo che commettano reati della stessa specie,

impegna il Governo

a modificare la disciplina in materia di custodia cautelare, limitando la possibilità di disporla nei confronti dei soli delinquenti abituali, professionali ovvero per tendenza, salvo che per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, affinché vengano scongiurate applicazioni giurisprudenziali estensive e situazioni di abuso della privazione della libertà che determinano casi continui di ingiusta detenzione.
9/705/139. Sottanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

danno

relazione

regime penitenziario