ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/135

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: BONIFAZI FRANCESCO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/135
presentato da
BONIFAZI Francesco
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca numerose norme che fanno riferimento alla introduzione di divieti di concessione di benefici penitenziari, di benefici condizionali e di norme inerenti la giustizia riparativa;

    vi sono poi, in particolare, norme in materia di udienza predibattimentale e di mutamento del giudice in corso di dibattimento;

    il testo in esame disciplina altresì le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero;

    in questo senso e in relazione alle fattispecie procedurali di cui sopra, emerge la necessità di integrare la disciplina contenuta nell'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, laddove quest'ultimo fa riferimento all'ipotesi in cui ricorre una causa di estinzione del reato e dagli atti risulta altresì evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;

    il giudice, infatti, in tale ipotesi viene chiamato a pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice procedura penale, dunque una sentenza di merito che prevale sulla sentenza di rito per intervenuta estinzione del reato a causa del decorso del tempo;

    la fattispecie appena delineata risulta essere residuale ed eccezionale, in quanto limitata ai casi in cui risulti sufficiente la mera constatazione di circostanze – emergenti ictu oculi dagli atti – idonee ad escludere 1'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato ovvero la sua rilevanza penale; appare dunque necessario modificare l'impianto normativo delineato dal predetto articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale rispetto alle previsioni dettate dalla legge 27 settembre 2021, n. 134,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a modificare l'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, al fine di consentire al giudice, in presenza della causa di improcedibilità dell'azione, di pronunciarsi per l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 laddove risulti evidente che ne sussistano le condizioni.
9/705/135. Bonifazi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato

udienza giudiziaria

giudice