ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03522/040

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 663 del 23/03/2022
Firmatari
Primo firmatario: BUCALO CARMELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/03/2022


Stato iter:
24/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/03/2022
GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/03/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/03/2022

ACCOLTO IL 24/03/2022

PARERE GOVERNO IL 24/03/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/03/2022

CONCLUSO IL 24/03/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/040
presentato da
BUCALO Carmela
testo di
Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

    nella legge di Bilancio 2022 è stata introdotta la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli «adempimenti tributari» (versamenti, invii delle dichiarazioni dei redditi e delle comunicazioni previste da ogni legge tributaria) a carico del libero professionista che per motivi di malattia o infortunio non necessariamente connessi al lavoro è impossibilitato a completarne l'esecuzione;

    nello specifico potrà scattare la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista e vi sarà l'esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all'evento;

    che le nuove tutele previste dalla legge di Bilancio 2022 in caso di malattia o infortunio del professionista si applicano ai soli liberi professionisti «ordinistici», intendendosi per tali le persone fisiche che esercitano come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, quindi riguarda i commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro e notai, ma non i tributaristi,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, di estendere la tutela prevista dall'articolo 1, commi 927-944 della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) anche ai tributaristi di cui alla legge n. 4 del 2013 e certificati UNI 11511.
9/3522/40. Bucalo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

aiuto alle imprese

associazione professionale