Legislatura: 18Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Primo firmatario: LICATINI CATERINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAPIRO ANTONELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/02/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022
ACCOLTO IL 17/02/2022
PARERE GOVERNO IL 17/02/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/02/2022
CONCLUSO IL 17/02/2022
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, con le varie misure in esso contenute, prevede degli strumenti al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e ridurre il rischio di contagi nel territorio;
l'articolo 4-ter recante «Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali» al comma 2 prevede l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di istituire presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali;
il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
in questo particolare momento storico, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, abbiamo compreso l'importanza della prevenzione e dell'esigenza di lavorare in condizioni di sicurezza, di igiene ambientale e di protezione individuale, per il bene della nostra salute e di coloro che ci circondano;
assume rilevanza, in tale contesto, la figura del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, il quale opera come responsabile delle attività di prevenzione, dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici, nonché nei settori della sanità e dell'ambiente;
il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, disciplina tale figura e ne descrive il relativo profilo professionale stabilendo, all'articolo 1, che il tecnico della prevenzione è l'operatore sanitario responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro e di igiene di sanità pubblica;
la laurea in tecniche della prevenzione è, peraltro, abilitante al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP), professionista esperto sulla sicurezza sul lavoro che offre una formazione specializzata all'interno di aziende, enti pubblici e altre realtà, preposto ad indicare, a seguito dell'individuazione dei fattori di rischio e della loro valutazione, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, la figura del tecnico della prevenzione nella composizione del Tavolo tecnico, di cui all'articolo 4-ter descritto in premessa, considerato che questa figura è fondamentale per prevenire situazioni di rischio e mantenere alta la sicurezza nei luoghi in cui sono espletate le attività quotidiane, andando oltre lo svolgimento di meri controlli.
9/3467/73. (Testo modificato nel corso della seduta)
Licatini, Papiro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):attrezzature medico-chirurgiche
sicurezza del posto di lavoro
sicurezza del lavoro