Legislatura: 18Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Primo firmatario: MARAIA GENEROSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/02/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022
ACCOLTO IL 17/02/2022
PARERE GOVERNO IL 17/02/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/02/2022
CONCLUSO IL 17/02/2022
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
l'articolo 9 del provvedimento in questione proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l'intervento viene estesa al 2022 l'autorizzazione di spesa già disposta per l'anno 2021;
considerato che:
in seguito alla necessità di effettuare un quantitativo maggiore di test, il decreto-legge n. 105 del 2021, all'articolo 5, ha introdotto un prezzo calmierato per i test antigenici rapidi eseguiti in farmacia e nelle strutture sanitarie autorizzate e in quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi. A tal fine sono stati definiti protocolli con le farmacie e le altre strutture sanitarie. In particolare, il decreto-legge n. 105, all'articolo 5, ha impegnato le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ad effettuare test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro, prevedendo al contempo una tariffa scontata pari ad 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni (7 euro di contribuzione pubblica). Successivamente, l'articolo 4 del decreto-legge n. 127 del 2021 (modificando l'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge n. 73 del 2021), oltre a prorogare la misura relativa al prezzo calmierato dei tamponi al 31 dicembre 2021, ha autorizzato, sulla base di idonea certificazione medica, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19 (con 15 euro di contribuzione pubblica). Tuttavia, parallelamente al fatto che continuano ad essere in vigore molteplici disposizioni che disciplinano il tracciamento dei casi di contagio, i costi per i cittadini continuano ad essere piuttosto elevati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare provvedimenti finalizzati ad attribuire in capo al Commissario straordinario all'emergenza COVID il potere di definire protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, finalizzati alla somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzi ulteriormente ridotti per tutti i soggetti richiedenti, con lo scopo di evitare oneri economici nei confronti di tutti i cittadini che debbono o intendono monitorare il proprio stato di salute in relazione al contesto pandemico.
9/3467/72. (Testo modificato nel corso della seduta)
Maraia.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):collaudo