Legislatura: 18Seduta di annuncio: 639 del 16/02/2022
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA
Data firma: 16/02/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/02/2022 COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022
NON ACCOLTO IL 17/02/2022
PARERE GOVERNO IL 17/02/2022
RESPINTO IL 17/02/2022
CONCLUSO IL 17/02/2022
La Camera,
premesso che:
le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);
la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore dall'esecuzione del test;
il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi e/o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;
tra le condizioni tuttora indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provino una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche rispetto a chi ha effettuato le due o tre dosi di vaccino;
il solo titolo anticorpale IgG antiCovid-19, seppur protettivo, non è considerato un requisito per ottenere il green pass e non è motivo valido di esenzione dalla vaccinazione per le categorie lavorative per le quali è richiesta l'obbligatorietà;
il sistema normativo attuale riconosce il green pass solo a coloro i quali sono guariti e a cui è stata dunque rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
non vengono presi in considerazione, ai fini del rilascio della certificazione verde, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico e non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati,
impegna il Governo:
a introdurre il rilascio del green pass per quei soggetti che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, abbiano effettuato un test sierologico che dimostri la presenza di una carica anticorpale al virus e per i quali la lettura dell'anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino;
a comunicare alle strutture ospedaliere e agli hub preposti alle vaccinazioni, il range di riferimento della carica anticorpale che dia l'esenzione alla vaccinazione per quei soggetti che presentino tali coefficienti di riferimento medico-scientifici.
9/3467/38. Spessotto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):vaccino
professione sanitaria
vaccinazione