Legislatura: 18Seduta di annuncio: 672 del 05/04/2022
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 05/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 05/04/2022 Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) DICHIARAZIONE VOTO 05/04/2022 Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
NON ACCOLTO IL 05/04/2022
PARERE GOVERNO IL 05/04/2022
DISCUSSIONE IL 05/04/2022
RESPINTO IL 05/04/2022
CONCLUSO IL 05/04/2022
La Camera,
premesso che:
numerosi episodi di cronaca nera impongono al legislatore una profonda riflessione e di assumere adeguati provvedimenti utili al contrasto dei cosiddetti matrimoni forzati e indotti, spesso risultato di forme di radicalismo religioso che non possono trovare cittadinanza in Italia;
il caso della giovane Saman Abbas, in particolare, ha portato alla luce che spesso le ragazze costrette al matrimonio sono già prima vittime di vessazioni e violenze anche psicologiche volte a impedire la libertà di scegliere il proprio futuro, con imposizione di stili di vita e addirittura di mariti, pena essere considerate cattive donne o, come nel caso specifico, cattive mussulmane;
nel 2019, con la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, era stato introdotto l'articolo 588-bis del codice penale, rubricato «Costrizione o induzione al matrimonio», che dispone che «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni», e che «La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile»;
tuttavia la sola introduzione del reato non è sufficiente a salvare nei casi più estremi le giovani da costrizioni certe e violenze;
in particolare risulta fondamentale l'allontanamento degli autori di queste condotte ancor prima di poter ledere ulteriormente la vittima, e, quindi, in una fase antecedente l'inizio del processo che per tempi e burocrazia può risultare tardivo rispetto alle esigenze di salvaguardia delle donne;
già oggi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri»,
impegna il Governo
ad attenzionare le questure circa i matrimoni forzati e in particolare a verificare se le cause siano forme di radicalismo tali da determinare l'espulsione dello straniero prima della chiusura delle indagini da parte della procura competente.
9/3200/4. Montaruli, Prisco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):matrimonio
espulsione
inchiesta giudiziaria