ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03200/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 672 del 05/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: MONTARULI AUGUSTA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/04/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 05/04/2022


Stato iter:
05/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/04/2022
Resoconto SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 05/04/2022
Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/04/2022

PARERE GOVERNO IL 05/04/2022

DISCUSSIONE IL 05/04/2022

RESPINTO IL 05/04/2022

CONCLUSO IL 05/04/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03200/004
presentato da
MONTARULI Augusta
testo di
Martedì 5 aprile 2022, seduta n. 672

   La Camera,

   premesso che:

    numerosi episodi di cronaca nera impongono al legislatore una profonda riflessione e di assumere adeguati provvedimenti utili al contrasto dei cosiddetti matrimoni forzati e indotti, spesso risultato di forme di radicalismo religioso che non possono trovare cittadinanza in Italia;

    il caso della giovane Saman Abbas, in particolare, ha portato alla luce che spesso le ragazze costrette al matrimonio sono già prima vittime di vessazioni e violenze anche psicologiche volte a impedire la libertà di scegliere il proprio futuro, con imposizione di stili di vita e addirittura di mariti, pena essere considerate cattive donne o, come nel caso specifico, cattive mussulmane;

    nel 2019, con la previsione contenuta nell'articolo 7, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, era stato introdotto l'articolo 588-bis del codice penale, rubricato «Costrizione o induzione al matrimonio», che dispone che «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni», e che «La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile»;

    tuttavia la sola introduzione del reato non è sufficiente a salvare nei casi più estremi le giovani da costrizioni certe e violenze;

    in particolare risulta fondamentale l'allontanamento degli autori di queste condotte ancor prima di poter ledere ulteriormente la vittima, e, quindi, in una fase antecedente l'inizio del processo che per tempi e burocrazia può risultare tardivo rispetto alle esigenze di salvaguardia delle donne;

    già oggi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri»,

impegna il Governo

ad attenzionare le questure circa i matrimoni forzati e in particolare a verificare se le cause siano forme di radicalismo tali da determinare l'espulsione dello straniero prima della chiusura delle indagini da parte della procura competente.
9/3200/4. Montaruli, Prisco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

espulsione

inchiesta giudiziaria