Legislatura: 18Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Primo firmatario: PATASSINI TULLIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 MARIANI FELICE LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 SALTAMARTINI BARBARA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 BASINI GIUSEPPE LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 DE ANGELIS SARA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 LUCENTINI MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 ZICCHIERI FRANCESCO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021 VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/05/2021 Resoconto PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER PARERE GOVERNO 19/05/2021 CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 18/05/2021
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 18/05/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/05/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/05/2021
ACCOLTO IL 19/05/2021
PARERE GOVERNO IL 19/05/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/05/2021
CONCLUSO IL 19/05/2021
La Camera,
premesso che:
a più di 4 anni dal Sisma che nel 2016-2017 ha colpito vaste zone dell'Italia centrale, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19 e, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;
la legge di bilancio 2021 prevede una proroga al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, ma limitatamente per le imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
occorre prorogare al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura a tre anni (2018-2020 risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, disposta con l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
inoltre, occorre esentare da IRPEF e IRES, almeno fino all'anno di imposta 2021, il reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, intervenendo sul comma 16, primo periodo dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
l'articolo 1, comma 993 legge di bilancio per il 2019, legge n. 145 del 2018, ha previsto una proroga di tale esenzione alquanto limitata, fino all'anno d'imposta 2020, che non corrisponde alle reali esigenze della popolazione e ai ritardi della ricostruzione; un'ulteriore questione che occorre risolvere è quella dei requisiti cui riferirsi per l'assegnazione alle imprese già terremotate o comunque colpite da calamità naturali dei contributi e ristori diretti a fronteggiare la pandemia da COVID-19;
è impossibile paragonare il fatturato dell'anno 2020 o 2021, caratterizzati dall'emergenza COVID-19, con il fatturato dell'anno precedente, segnato comunque da una emergenza sisma o calamità, che non rispecchia assolutamente il fatturato dell'impresa in condizioni normali;
occorre pertanto procedere all'assegnazione dei contributi alle imprese doppiamente colpite dall'emergenza, evitando la richiesta di requisiti rispetto all'anno precedente e tenendo conto esclusivamente del fatto che tali soggetti abbiano, già dall'insorgere di un evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, il cui stato di emergenza risulti ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19; una simile norma è stata già inserita nell'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio» n. 34 del 2020,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per:
1) prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, previsto dall'articolo 18- quater del decreto-legge n. 8 del 2017 per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2021 per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta soprattutto ai ritardi della ricostruzione;
2) prorogare, almeno fino all'anno di imposta 2021, l'esenzione da IRPEF e IRES del reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
3) come già previsto dall'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio» n. 34 del 2020, in tutti i casi di assegnazione di contributi o ristori diretti a fronteggiare la pandemia da COVID-19 ad imprese già colpite da una emergenza dovuta a calamità naturale, evitare il criterio del calo del fatturato rispetto all'anno precedente, tenendo conto esclusivamente del fatto che tali soggetti abbiano, già dall'insorgere di un evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, il cui stato di emergenza risulti ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
9/3099/170. (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Caparvi, Marchetti, Mariani, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.