ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02921/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: CECCANTI STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/03/2021
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 11/03/2021
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021
DORI DEVIS MOVIMENTO 5 STELLE 11/03/2021
TOMASI MAURA LEGA - SALVINI PREMIER 11/03/2021


Stato iter:
11/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/03/2021
MALPEZZI SIMONA FLAVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/03/2021

ACCOLTO IL 11/03/2021

PARERE GOVERNO IL 11/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/03/2021

CONCLUSO IL 11/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02921/008
presentato da
CECCANTI Stefano
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 1, la proroga fino al 30 aprile 2021 della possibilità di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020;
    il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento, ha raccomandato di avviare una riflessione sul possibile superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel contrasto dell'epidemia da COVID-19, alla luce dell'evoluzione di tale strumento richiamata in premessa; in termini analoghi si esprime anche un'osservazione contenuta nel parere reso dalla I Commissione affari costituzionali;
    nelle premesse del parere del Comitato per la legislazione si ricorda infatti la tendenza in corso ad una più precisa definizione del quadro delle competenze e degli strumenti di intervento nella gestione dell'emergenza da COVID-19, ad oltre un anno di distanza dal suo inizio, tendenza che si registra anche nella giurisprudenza, compresa quella costituzionale, come testimoniato dalla recente sentenza sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 2020;
    in questo contesto, segnala sempre il parere, appare opportuno avviare una riflessione, alla luce dell'esperienza maturata, sul superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; infatti inizialmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020; a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 essi a loro volta però definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio («zona gialla»; «zona arancione»; «zona rossa» e, da ultimo, «zona bianca») mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute; tale quadro si è dimostrato peraltro negli ultimi mesi tendenzialmente stabile, quanto meno nelle misure di maggior rilievo per le libertà costituzionali; inoltre anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (protocolli eccetera);
    a fronte di questa evoluzione, risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata e non assoluta posta a tutela delle medesime dalla Costituzione che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare ad una fonte diversa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato nelle modalità finora osservate una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19).
9/2921/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ceccanti, Paolo Russo, Ferri, Butti, Dori, Tomasi.