ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02805/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 683 del 27/04/2022
Firmatari
Primo firmatario: NOJA LISA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 27/04/2022


Stato iter:
27/04/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/04/2022
BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 27/04/2022

PARERE GOVERNO IL 27/04/2022

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/04/2022

CONCLUSO IL 27/04/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02805/003
presentato da
NOJA Lisa
testo di
Mercoledì 27 aprile 2022, seduta n. 683

   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere disciplinando, in particolare, la raccolta di dati e di informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo;

    l'articolo 2, in particolare, dispone che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il Sistema statistico nazionale (SISTAN) realizzino, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale;

    al fine di sistematizzare la raccolta dei dati sulla violenza di genere, l'articolo 4 introduce, inoltre, l'obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e, in particolare, per le unità operative di pronto soccorso, di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne;

    con la medesima finalità, l'articolo 5 istituisce un sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo alle informazioni che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato;

    dette disposizioni in materia di rilevamento dati si rivelano essenziali per poter sviluppare politiche adeguate di prevenzione della violenza contro le donne, protezione delle vittime e punizione degli autori, in adesione rispetto ai prìncipi contenuti nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – meglio nota come «Convenzione di Istanbul» – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata dall'Italia tramite la legge 27 giugno 2013, n. 77. Per strutturare una risposta efficace al drammatico problema della violenza sulle donne non si può prescindere, infatti, dalle indagini statistiche che permettano di valutare la reale incidenza del fenomeno;

    dalla lettura del provvedimento in esame si rileva come, relativamente al sistema di rilevamento, manchi un riferimento espresso alle vittime di violenza che versano in circostanze di particolare vulnerabilità quali le donne con disabilità;

    il provvedimento contiene solo alcuni riferimenti a condizioni di particolare vulnerabilità, nel comma 3 dell'articolo 5, ove, in merito alla relazione tra l'autore e la vittima del reato, si specifica che tale relazione è rilevata, tra gli altri, anche per i reati di abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale e di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

    in realtà, l'intersezione del fattore del genere con quello della disabilità pone problematiche specifiche che un tale approccio rischia di tralasciare: le donne con disabilità, infatti, possono subire, oltre alle diverse forme di violenza di genere (fisica, psicologica, sessuale, economica), anche violenze specifiche quali, ad esempio, l'uso improprio dei farmaci, l'autorizzazione dei trattamenti sanitari da parte di terzi – tra i quali gli aborti e le sterilizzazioni forzati – ovvero il danneggiamento o la sottrazione degli ausili per l'autonomia;

    il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità; a tal fine, la condizione di disabilità viene ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società;

    in linea con i princìpi espressi nella predetta Convenzione, la pianificazione di interventi specifici volti a prevenire e contrastare la violenza sulle donne con disabilità richiede innanzitutto descrivere il fenomeno stesso raccogliendo in maniera sistematica i dati statistici relativi alle vittime di violenza di genere in condizioni di disabilità;

    allo stato attuale, gli unici dati probabilistici sulla violenza di genere ai danni di persone con disabilità sono quelli raccolti dall'ISTAT nel 2014: se il 31,5 per cento delle donne senza limitazioni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita, la percentuale sale al 36,6 per cento per le donne con disabilità; il rischio di subire stupri o tentati stupri è doppio per le donne con disabilità (10 per cento) rispetto a quelle senza limitazioni (4.7 per cento);

    il 31,4 per cento delle donne con gravi limitazioni ha subito violenza psicologica dal partner attuale, mentre per le altre donne la percentuale è del 25 per cento; infine, anche rispetto allo stalking prima o dopo la separazione, si registra una sensibile differenza tra le donne che lo hanno subito: la percentuale è del 21,6 per cento per le donne con gravi limitazioni mentre per le donne senza limitazioni è del 14,3 per cento; in data 15 ottobre 2019, la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1/00243, a cui sono state abbinate le mozioni 1/00262,1/00263 e 1/00264, che prevede una serie articolata di impegni del Governo finalizzati al contrasto e alla prevenzione della discriminazione multipla nei confronti delle donne con disabilità;

    tra questi, l'impegno di cui alla lettera i) richiede al Governo di «promuovere strumenti e procedure di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della discriminazione multipla ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, nonché dell'efficacia degli strumenti di prevenzione e di contrasto messi in campo dalle istituzioni»;

    per attuare azioni e politiche mirate per le donne disabili appare dunque necessario prevedere che i dati sulla violenza di genere raccolti con il sistema istituito dalla proposta di legge in esame siano disaggregati anche in funzione della disabilità, colmando una lacuna che altrimenti sì ripercuoterebbe sulla fase di elaborazione di tali politiche di contrasto al fenomeno,

impegna il Governo

ad adottare, anche in fase attuativa del provvedimento in esame, le iniziative necessarie all'adozione di strumenti e procedure di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della violenza di genere ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, come, ad esempio, la disaggregazione dei dati anche per la variabile delle diverse disabilità.
9/2805/3. Noja.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

violenza