ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01551/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: COMAROLI SILVANA ANDREINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/11/2023


Stato iter:
23/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/11/2023
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/11/2023

PARERE GOVERNO IL 22/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/11/2023

CONCLUSO IL 23/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01551/079
presentato da
COMAROLI Silvana Andreina
testo presentato
Mercoledì 22 novembre 2023
modificato
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha variato – da giugno 2022 – i valori per l'ammissibilità di rifiuti da collocare in discarica portandoli dal triplo del valore consentito al doppio dello stesso;

    l'entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato ha causato una ricaduta gravissima – dal punto di vista economico – per la filiera industriale ed in modo particolare per le attività produttive che sino a giugno del 2022 avevano usufruito della possibilità di conferire gli scarti non idonei al loro recupero presso siti di deposito definitivo. Per tale ragione numerose attività industriali si devono confrontare con i gravosi aumenti dei costi gestionali dovuti ai rincari energetici attuali;

    le scorie di acciaieria, quale esempio eclatante, hanno limiti tali da poter essere accettate in discarica di inerti solo con i limiti derogati per 3, facendo sostenere alle aziende costi se pur significativi, comunque sostenibili. Con le deroghe al valore, le scorie di acciaieria non hanno più potuto essere ricevute in discarica di rifiuti inerti ma solo in discarica per rifiuti non pericolosi con prezzi superiore anche di cinque volte;

    la Direttiva 2018/850/UE ha aggiornato talune disposizioni del 1999, senza nulla disporre in merito alla decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, lasciando quindi immutati i limiti di accettabilità in discarica e la possibilità di triplicarli. È dunque attualmente in vigore la decisione 19 dicembre 2002 n. 2003/33/CE e le facoltà ad esse connesse;

    la scelta effettuata con il decreto legislativo n. 121 del 2020 di limitare le deroghe al doppio, piuttosto che al triplo, è stata effettuata a fronte di un campo normativo comunitario immutato sulla disciplina inerente i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, che continua ad essere regolata, a livello europeo, dalla decisione 19 dicembre 2022 n. 2003/33/CE, con l'immutata possibilità di triplicazione delle cosiddette deroghe;

    la disciplina italiana risulta, pertanto, più restrittiva di quella comunitaria;

    in sede di discussione dell'A.C. 1436 è stato approvato l'Ordine del giorno 9/1436/24 che impegna il Governo a valutare la possibilità di riportare, per un periodo di tempo limitato, i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica al triplo del valore consentito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con la massima tutela possibile in materia ambientale, che i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica siano riportati, per un periodo di tempo limitato, al triplo del valore consentito concedendo un ulteriore periodo di transizione alle filiere industriali interessate.
9/1551/79. Comaroli.