ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01551/075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: IAIA DARIO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/11/2023


Stato iter:
23/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/11/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 22/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/11/2023

ACCOLTO IL 23/11/2023

PARERE GOVERNO IL 23/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/11/2023

CONCLUSO IL 23/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01551/075
presentato da
IAIA Dario
testo presentato
Mercoledì 22 novembre 2023
modificato
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha, meritoriamente, la finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi con urgenza, al fine di evitare che il decorrere del tempo cagioni danni per interessi ritenuti rilevanti, andando a incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale;

    oltre a questa generale finalità di proroga dei termini, nel preambolo del provvedimento se ne aggiungono ulteriori. Ci si riferisce a uno in particolare, per la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria. Conseguentemente l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

    dal provvedimento è esclusa la proroga per un anno delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, vigenti solo fino al 31 dicembre 2023. Proroga da cui non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, poiché è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'emanazione di norme che proroghino di un anno i conferimenti di incarichi temporanei citati in premessa al fine di garantire il personale medico necessario e sufficiente alla tutela della salute.
9/1551/75. (Testo modificato nel corso della seduta) Iaia.