Legislatura: 19Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Primo firmatario: DE BERTOLDI ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA 22/11/2023 MATERA MARIANGELA FRATELLI D'ITALIA 22/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/11/2023 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/11/2023
PARERE GOVERNO IL 22/11/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/11/2023
CONCLUSO IL 23/11/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene numerose disposizioni di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico e sociale nazionale, dettate dalle ragioni di straordinaria necessità e urgenza per le quali si richiede l'impiego del decreto-legge;
il testo in particolare, affronta una serie di misure fiscali, introdotte successivamente all'avvio dell'esame, a seguito di alcuni emendamenti approvati, volti ad affiancare i contribuenti, nel complesso e difficile momento, determinato dalla crisi energetica internazionale e dalle politiche inflattive della Bce, che hanno causato effetti negativi e penalizzanti per le famiglie e le imprese;
nell'ambito dell'istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario, l'articolo 3-bis riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;
tale misura, s'inserisce coerentemente con quanto stabilito all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, concernente l'istituto del ravvedimento operoso, che concede la facoltà di avvalersene per tutti quei contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre corrente anno, a condizione, però, che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023;
al riguardo, si ravvisa che nei confronti degli esercenti commerciali, in particolare quelli di piccole dimensioni, nonostante la suesposta misura sia condivisibile e ragionevole, rischiano di trovarsi in condizioni tuttavia complicate nella regolarizzazione della propria posizione fiscale, in quanto impossibilitati nel ricostruire l'emissione di scontrini fiscali, (che possono essere anche soltanto di 1 euro);
si segnala a tal fine, che gli stessi piccoli esercenti, avendo ricevuto comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, di verifica dei dati reddituali in relazione ai corrispettivi telematici cosiddetti compliance, indicano come la base di calcolo del ravvedimento potrebbe essere, in deroga al regime ordinario, lo scostamento su base mensile o annuale fra corrispettivi/POS, al fine di semplificare l'adempimento spontaneo in considerazione delle difficoltà oggettive, nonché dei costi legati al ravvedimento che determinano un effetto a cascata in termini dichiarativi e reddituali negativo e penalizzante;
in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia pertanto la necessità di prevedere l'introduzione di una deroga temporale, per l'irrogazione delle sanzioni minime comminate, (pari a 500 euro) in ragione delle criticità in precedenza richiamate, nei riguardi dei piccoli esercenti commerciali, i quali sebbene propensi ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, rischiano nell'impraticabilità di non aderire per le motivazioni suddette,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità d'introdurre un intervento normativo ad hoc, volto a stabilire una deroga nei confronti dei contribuenti, in particolare gli esercenti commerciali di piccole dimensioni, per le sanzioni amministrative minime previste pari a 500 euro, a seguito delle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, per le motivazioni in premessa riportate.
9/1551/70. (Testo modificato nel corso della seduta)
De Bertoldi, Testa, Matera, Ambrosi.