ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01551/068

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: GIORGIANNI CARMEN LETIZIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/11/2023


Stato iter:
23/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/11/2023
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/11/2023

PARERE GOVERNO IL 22/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/11/2023

CONCLUSO IL 23/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01551/068
presentato da
GIORGIANNI Carmen Letizia
testo presentato
Mercoledì 22 novembre 2023
modificato
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, all'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del fondo indennizzo risparmiatori;

    con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

    sono solo alcune migliaia (circa 4800) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

    rimane da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente il cui rigetto spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che la parte interessata non è stata messa nelle condizioni di visionare il provvedimento formale che spiegasse le motivazioni del respingimento; nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale;

    il servizio del bilancio del Senato, con riferimento alla manovra di bilancio, ha accertato che il residuo accantonato per il FIR, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente: è stato chiarito che il fondo non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti,

impegna il Governo

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.
9/1551/68. Giorgianni.