Legislatura: 19Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Primo firmatario: CURTI AUGUSTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 22/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/11/2023 FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 22/11/2023
PARERE GOVERNO IL 22/11/2023
RESPINTO IL 22/11/2023
CONCLUSO IL 22/11/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato interviene, al comma 2, sulla possibilità di assumere personale per le necessità legate alla ricostruzione a seguito di eventi sismici verificatisi negli anni passati allo scopo di consentire di attingere personale che abbia maturato esperienze anche in posizioni contrattuali diverse negli uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti indicati dalla norma;
il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che «Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti»;
grazie a questa norma gli enti locali, ma non solo, hanno potuto stabilizzare il personale necessario per far fronte alle esigenze conseguenti alla fase emergenziale ed a quella della ricostruzione;
occorre rimarcare, infatti, che questo processo ha comportato a carico degli Enti un enorme aggravio in termini procedurali, con fisiologica ricaduta anche sull'ordinaria amministrazione. Va precisato, in tal senso, che le aree dei crateri ricomprendono, in larghissima parte, Comuni di piccole dimensioni la cui pianta organica appariva assolutamente sottodimensionata rispetto alle esigenze amministrative e tecniche scaturite a seguito degli eventi sismici. Pertanto l'opportunità di avviare l'adeguato potenziamento quali-quantitativo degli organici, ha consentito di sopperire ad uno squilibrio iniziale in grado di pregiudicare l'erogazione dei servizi ai cittadini;
ad oggi, mentre le incombenze relative al processo di ricostruzione gravano inalterate sugli uffici interessati, gli Enti sono chiamati all'assolvimento di nuovi ed impegnativi compiti. Un onere che può essere efficacemente assolto solo garantendo il consolidamento delle piante organiche, attraverso un'efficace espansione del processo di stabilizzazione,
impegna il Governo
a prorogare di dodici mesi il termine utile per maturare i tre anni di servizio ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione del personale previsto dall'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
9/1551/39. Curti.