Legislatura: 19Seduta di annuncio: 190 del 07/11/2023
Primo firmatario: ZAN ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 07/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023 LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023 DI BIASE MICHELA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 07/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/11/2023 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 07/11/2023
PARERE GOVERNO IL 07/11/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/11/2023
CONCLUSO IL 07/11/2023
La Camera,
premesso che:
pur sussistendo infatti, indubbiamente, l'esigenza di far fronte in modo organico al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla sicurezza dei minori in ambito digitale nonché all'intensificarsi di fenomeni di criminalità minorile, tali fenomeni mal si prestano ad essere affrontati con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali;
ancora più gravi le modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato, che sono riuscite a peggiorare un provvedimento di legge già fortemente penalizzante per i minori, riducendo ad esempio il perimetro di applicazione della messa alla prova, ossia dello strumento più efficace nel nostro ordinamento per il loro recupero. Le norme introdotte infatti renderanno persino più facile l'ingresso in carcere per i minori che solleveranno difficoltà nelle case di comunità;
il combinato disposto tra le norme proposte dal Governo e le modifiche introdotte al Senato determinerà un grave impatto sui penitenziari minorili, e porterà ad un aumento notevole dei detenuti negli istituti penitenziari minorili, pari anche al 20 per cento secondo quanto dichiarato da alcuni auditi al Senato, in strutture già al limite della capienza;
verrà dunque pesantemente indebolito, in modo del tutto ingiustificabile, proprio quel modello italiano con un basso livello di reclusione dei minori (nel 2022, a fronte di circa quattordicimila arresti, erano meno di quattrocento i giovanissimi presenti negli istituti penali per minorenni) che è guardato con grande interesse nel resto del mondo, in quanto particolarmente sensibile all'istanza di reinserimento sociale del minore, in linea con l'articolo 27 della Costituzione e con il legame – da esso consacrato tra rieducazione e umanità della pena;
proprio per quanto sin qui osservato, un intervento organico in materia di criminalità e disagio giovanile dovrebbe intervenire in ambito penale solo in via residuale: con riferimento ai minori, il carattere sussidiario e minimale dell'intervento penale assume infatti un significato particolarmente pregnante, laddove la prevenzione e il contrasto della criminalità giovanile deve necessariamente passare per un irrobustimento delle infrastrutture educative, sociali, culturali e di comunità che – sole – possono consentire di sottrarre i minori al circuito della criminalità; tutto al contrario, il decreto-legge in conversione si caratterizza per un ricorso sproporzionato allo strumento penale e, viceversa, per una attenzione minima all'articolazione di politiche educative, sociali e culturali idonee a favorire il recupero dei minori; sproporzione che emerge con grande chiarezza, sol che si pensi che – per fare un esempio allo strumento penale viene addirittura affidato il contrasto all'abbandono scolastico;
altrettanto grave, infine, e con effetti sia sugli adulti che sui minori, è stata la scelta di aumentare le pene per il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità, che essendo stata innalzata dai 4 ai 5 anni comporterà l'arresto obbligatorio in flagranza di reato e la custodia cautelare in carcere, con il rischio di un impatto sulla popolazione carceraria di diverse migliaia di unità, che porteranno ad un incremento del sovraffollamento carcerario,
impegna il Governo
ad effettuare un accurato, nonché omogeneo dal punto di vista territoriale, monitoraggio dell'impatto delle nuove norme, con particolare attenzione ai flussi di minori in ingresso negli istituti penitenziari minorili, nonché ai relativi dati del sovraffollamento, e, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di conseguenza, eventualmente ad adottare iniziative normative volte ad una revisione delle disposizioni che prevedono di aumentare le pene per il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità.
9/1517/33. Zan, Serracchiani, Lacarra, Di Biase.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):traffico di stupefacenti
minore eta' civile
attrezzatura sociale