ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01517/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 190 del 07/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: GRIPPO VALENTINA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 07/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTA ENRICO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE 07/11/2023
BENZONI FABRIZIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE 07/11/2023
D'ALESSIO ANTONIO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE 07/11/2023


Stato iter:
07/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/11/2023
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/11/2023

ACCOLTO IL 07/11/2023

PARERE GOVERNO IL 07/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/11/2023

CONCLUSO IL 07/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01517/022
presentato da
GRIPPO Valentina
testo di
Martedì 7 novembre 2023, seduta n. 190

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile;

    a tal proposito, occorre segnalare il disallineamento tra gli articoli 163 e 175 del codice penale per quanto attiene ai reati commessi da minori o da soggetti fino a 21 anni;

    l'articolo 163 del codice penale prevede infatti che se il reato è stato commesso da un minore, può essere ordinata la sospensione della pena quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni; se il reato è stato commesso da persona di età superiore a diciotto anni ma inferiore a ventuno, può essere ordinata la sospensione quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi; in via ordinaria, invece, la sospensione della pena è possibile solo in caso di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni;

    l'articolo 175 del codice penale non distingue in base all'età del soggetto che ha commesso il reato e prevede in via generale che, se con una prima condanna è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;

    considerati gli effetti negativi della menzione nel casellario giudiziario ai fini dell'inserimento lavorativo e sociale di un ragazzo che abbia commesso un reato la cui pena sia stata sospesa, e considerato che sia i commi 2 e 3 dell'articolo 163 che l'articolo 175 si basano su analoghi presupposti e perseguono la medesima finalità di reinserimento sociale del reo, sarebbe quanto mai opportuno un allineamento temporale tra le due disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 175 del codice penale prevedendo che il giudice possa ordinare che non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale di una prima condanna fino a tre anni per reati commessi da un minore e fino a due anni e sei mesi per reati commessi da persona di età superiore a diciotto anni ma inferiore a ventuno.
9/1517/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Grippo, Enrico Costa, Benzoni, D'Alessio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

casellario giudiziale

sospensione di pena

codice penale