ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01364/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 160 del 12/09/2023
Firmatari
Primo firmatario: MANES FRANCO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 12/09/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
STEGER DIETER MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/09/2023
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/09/2023
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/09/2023
AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA 12/09/2023
DE BERTOLDI ANDREA FRATELLI D'ITALIA 12/09/2023


Stato iter:
12/09/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/09/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/09/2023

ACCOLTO IL 12/09/2023

PARERE GOVERNO IL 12/09/2023

APPROVATO IL 12/09/2023

CONCLUSO IL 12/09/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01364/001
presentato da
MANES Franco
testo di
Martedì 12 settembre 2023, seduta n. 160

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge al nostro esame prevede, all'articolo 1, disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;

    nella regione Valle d'Aosta, nel corso degli ultimi 2-3 anni, in considerazione anche del particolare contesto geografico montano in cui si inserisce la Valle d'Aosta, alle imprese edili viene respinta ogni domanda di cassa integrazione dovuta ad eventi meteo avversi presentata sia per i cantieri pubblici «in quota» sia per i cantieri «privati». Tale situazione comporta problematiche tali da mettere in serio pericolo la sopravvivenza stessa delle imprese edili. Ciò è dovuto ad una interpretazione dell'INPS perché nella suddetta regione le lavorazioni contrattualmente assunte nel caso di eventi imprevedibili costituirebbero un fatto del tutto noto in ragione del quale l'impresa deve organizzarsi preventivamente. In realtà si evidenzia che concretamente la mera facoltà di sospensione prevista nei capitolati speciali di appalto relativi a cantieri pubblici e considerata come un'effettiva sospensione che determina quindi l'obbligo per l'impresa di organizzarsi diversamente. Nella realtà, al contrario, si assiste non ad una sospensione dei lavori per l'intero periodo invernale, quanto piuttosto a diverse sospensioni settimanalmente imposte che, di fatto, impediscono all'impresa qualunque diversa organizzazione;

    è necessario evidenziare che, in ragione della normativa di riferimento, quindi del combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e del decreto ministeriale n. 95442 del 2016, si evince che, per i dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto viene corrisposta l'integrazione salariale ordinaria in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali. In secondo luogo (ex articolo 16 del decreto ministeriale n. 95442 del 2016) si riscontra la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consistente nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Pertanto risulta che l'interpretazione delle suddette disposizioni derivante dalla volontà del legislatore, sia riconducibile alla socializzazione del costo del lavoro in ragione di eventi o circostanze imprevedibili e soprattutto indipendenti dalla sfera di azione dell'imprenditore;

    risulta quindi opportuno che la normativa, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, venga modificata nel senso di ricomprendere gli eventi meteo avversi quale condizione sufficiente per la concessione della CIG. Ciò in particolare per tutte le regioni di montagna come ad esempio la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerate le peculiari caratteristiche di questi territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, iniziative normative volte a modificare la normativa prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 per permettere un'applicazione delle disposizioni normative che consenta l'erogazione della cassa integrazione ordinaria, nel periodo invernale, ai dipendenti delle imprese edili che operano in regioni di montagna, come ad esempio la Valle d'Aosta o le province autonome di Trento e Bolzano, in caso di sospensione dei lavori dovuti ad eventi transitori e non imputabili all'impresa, incluse le intemperie stagionali, proprio perché risulta esclusa per l'impresa ed i dipendenti la responsabilità per negligenza o imperizia.
9/1364/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Manes, Steger, Schullian, Gebhard, Ambrosi, De Bertoldi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria edile

lavoro a tempo parziale

cassa integrazione