ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01322/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 152 del 02/08/2023
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE PATTY
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
COSTA SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
TODDE ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2023


Stato iter:
02/08/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/08/2023
FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR)
 
DICHIARAZIONE VOTO 02/08/2023
Resoconto L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 02/08/2023

PARERE GOVERNO IL 02/08/2023

DISCUSSIONE IL 02/08/2023

RESPINTO IL 02/08/2023

CONCLUSO IL 02/08/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01322/004
presentato da
L'ABBATE Patty
testo di
Mercoledì 2 agosto 2023, seduta n. 152

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 6, dell'articolo 9-bis del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in evidente contraddizione con il dichiarato intento di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, de facto ridimensiona, fino ad annullarli, i poteri di intervento delle autorità preposte alla tutela della salute e dell'ambiente, consentendo l'adozione di ordinanze sindacali esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle «ordinariamente» collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale, anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

    per effetto della citata disposizione si limita fortemente l'ambito di intervento del Sindaco della città di Taranto, massima autorità sanitaria sul territorio, laddove dovessero verificarsi situazioni di pericolo di natura ambientale e sanitaria che, in ragione della mera conformità all'AIA, non sia possibile collocare nello spettro degli eventi «extra ordinari» idonei a legittimare l'esercizio del potere di ordinanza;

    con specifico riguardo al diritto alla salute, anche questo provvedimento, al pari del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (cosiddetto decreto-legge Ilva), non introduce la valutazione preventiva di impatto sanitario, disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 104 del 2017, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 983 dell'11 febbraio 2019, è comunque necessaria quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica, né è dato riscontrare alcun riferimento alle misure volte a porre rimedio alle problematiche ambientali oggetto delle procedure di infrazione richiamate dall'articolo 9- bis;

    la valutazione del danno sanitario provocato dalle emissioni degli impianti ex Ilva, dello scorso maggio 2021, prodotta da Arpa, Aress Puglia e Asl Taranto, nell'ambito del procedimento di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico jonico, ha attestato la permanenza di un rischio sanitario residuo non accettabile relativo all'attuale scenario di produzione autorizzato;

    la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    risulta quantomai evidente come la valutazione preventiva dell'impatto sanitario, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, risulti cruciale per stabilire in maniera scientifica quanto acciaio si possa produrre nell'impianto siderurgico di Taranto senza rischi per la salute di lavoratori e cittadini, e per adeguare i limiti massimi di produzione annua alle risultanze della medesima valutazione laddove queste ultime diano evidenza di concreti rischi per la salute e per l'ambiente;

    nonostante gli stabilimenti dell'ex ILVA di Taranto rientrino nel novero dei cosiddetti «impianti di interesse strategico nazionale», ad oggi risultano ancora estromessi dall'elenco degli impianti per i quali la normativa vigente prevede la valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA),

impegna il Governo

ad adottare rapidamente, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa di carattere normativo volta a prevedere come obbligatoria per lo stabilimento siderurgico di Taranto la valutazione preventiva di impatto sanitario secondo le linee-guida VIS definite dall'ISS, adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, allo scopo di aggiornare i limiti massimi di produzione annua alle risultanze della stessa nonché ad estendere la valutazione di impatto sanitario a tutti gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale.
9/1322/4. L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Donno, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino, Santillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

studio d'impatto

rischio sanitario

sanita' pubblica