Legislatura: 19Seduta di annuncio: 152 del 02/08/2023
Primo firmatario: VIETRI IMMA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 02/08/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/08/2023 FITTO RAFFAELE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/08/2023
ACCOLTO IL 02/08/2023
PARERE GOVERNO IL 02/08/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2023
CONCLUSO IL 02/08/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»;
il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione della riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti;
il nuovo testo dispone che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021) continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni – sempre in tema di estinzioni anticipate – contenute nell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
la previsione della non assoggettabilità a riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti rischia di aggravare gli oneri a carico dei consumatori e di penalizzare i cittadini che decideranno di estinguere anticipatamente i contratti in esame,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e, se del caso, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assumere ulteriori iniziative di competenza, anche di carattere normativo e nel rispetto del diritto dell'Unione, volte a riconoscere una riduzione delle imposte e dei costi sostenuti per l'estinzione anticipata di contratti di crediti al consumo.
9/1322/16. (Testo modificato nel corso della seduta)
Vietri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
contratto
Unione europea