Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) DICHIARAZIONE VOTO 29/06/2023 Resoconto TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA Resoconto CONGEDO SAVERIO FRATELLI D'ITALIA
NON ACCOLTO IL 28/06/2023
PARERE GOVERNO IL 28/06/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023
DISCUSSIONE IL 29/06/2023
RESPINTO IL 29/06/2023
CONCLUSO IL 29/06/2023
La Camera,
premesso che:
alcune delle misure del provvedimento in esame sostanzialmente liberalizzano il ricorso ai contratti a termine e nulla dispongono rispetto alla urgente necessità di fissare una soglia minima sotto cui nessun contratto collettivo deve mai scendere;
considerato che:
il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;
i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;
valutato che:
da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;
si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;
tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella graduatoria 205-bis, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;
dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;
ritenuto che:
il summenzionato decreto ministeriale n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;
inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-ter) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.
9/1238/92. Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Mari, Santillo, Manzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sentenza della Corte CE
contratto di lavoro
accesso all'occupazione