ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/084

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: CASO ANTONIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CHERCHI SUSANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/06/2023

ACCOLTO IL 29/06/2023

PARERE GOVERNO IL 29/06/2023

APPROVATO IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/084
presentato da
CASO Antonio
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento all'esame interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a termine e somministrazioni di lavoro;

    si evidenzia che il part time ciclico verticale, definibile anche come orario multi-periodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale; dunque le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane ancora in essere a tempo indeterminato;

    tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, per evitare di retribuire i mesi estivi durante i quali il servizio di mensa è temporaneamente sospeso e così risparmiare sul costo del lavoro;

    nei mesi di inattività, però, lavoratrici e lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata. Non compete loro, quindi, alcuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmata a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato ex ante in un contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinata dalla necessità di reperire un'occupazione a condizioni non negoziabili);

    una prima tutela della condizione di queste lavoratrici e di questi lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico. Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno ma anche dal diritto europeo;

    tuttavia la suddetta tutela è del tutto insufficiente, posto che: 1) da una lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente «spalmati» sull'intero anno e non invece riconosciuti, sia pure figurativamente, per i periodi non lavorati, e quindi valgono per la data di accesso alla pensione ma non incidono sul suo ammontare; 2) dall'altro, rimane a monte del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività, mediante un ammortizzatore sociale che perlomeno riduca lo stato di disagio economico e sociale di una fascia di manodopera retribuita con salari medi a livelli tali da non riuscire a garantire una vita libera e dignitosa;

    con l'articolo 2-bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, si è provato a dare sostegno ai lavoratori con part time ciclico verticale attraverso l'erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l'anno 2022;

    la politica dei «bonus» risponde essenzialmente a logiche emergenziali, come è accaduto nel periodo della pandemia, mentre per l'annosa problematica del part time ciclico verticale vanno trovate soluzioni strutturali che diano serenità e dignità ai lavoratori,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse disponibili, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, il riconoscimento della NASpI anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati.
9/1238/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Caso, Cherchi, Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

lavoro temporaneo

lavoro a tempo parziale