Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: CASO ANTONIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CHERCHI SUSANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023 MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/06/2023
ACCOLTO IL 29/06/2023
PARERE GOVERNO IL 29/06/2023
APPROVATO IL 29/06/2023
CONCLUSO IL 29/06/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del provvedimento all'esame interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a termine e somministrazioni di lavoro;
si evidenzia che il part time ciclico verticale, definibile anche come orario multi-periodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale; dunque le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane ancora in essere a tempo indeterminato;
tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, per evitare di retribuire i mesi estivi durante i quali il servizio di mensa è temporaneamente sospeso e così risparmiare sul costo del lavoro;
nei mesi di inattività, però, lavoratrici e lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata. Non compete loro, quindi, alcuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmata a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato ex ante in un contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinata dalla necessità di reperire un'occupazione a condizioni non negoziabili);
una prima tutela della condizione di queste lavoratrici e di questi lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico. Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno ma anche dal diritto europeo;
tuttavia la suddetta tutela è del tutto insufficiente, posto che: 1) da una lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente «spalmati» sull'intero anno e non invece riconosciuti, sia pure figurativamente, per i periodi non lavorati, e quindi valgono per la data di accesso alla pensione ma non incidono sul suo ammontare; 2) dall'altro, rimane a monte del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività, mediante un ammortizzatore sociale che perlomeno riduca lo stato di disagio economico e sociale di una fascia di manodopera retribuita con salari medi a livelli tali da non riuscire a garantire una vita libera e dignitosa;
con l'articolo 2-bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, si è provato a dare sostegno ai lavoratori con part time ciclico verticale attraverso l'erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l'anno 2022;
la politica dei «bonus» risponde essenzialmente a logiche emergenziali, come è accaduto nel periodo della pandemia, mentre per l'annosa problematica del part time ciclico verticale vanno trovate soluzioni strutturali che diano serenità e dignità ai lavoratori,
impegna il Governo
nei limiti delle risorse disponibili, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, il riconoscimento della NASpI anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati.
9/1238/84. (Testo modificato nel corso della seduta)
Caso, Cherchi, Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
lavoro temporaneo
lavoro a tempo parziale