ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: MORFINO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023


Stato iter:
28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/06/2023
Resoconto MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/06/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2023

NON ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

DISCUSSIONE IL 28/06/2023

RESPINTO IL 28/06/2023

CONCLUSO IL 28/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/071
presentato da
MORFINO Daniela
testo di
Mercoledì 28 giugno 2023, seduta n. 128

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cosiddetta legge di bilancio 2023) è intervenuto sull'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, modificando i criteri di accesso alla pensione anticipata cosiddetta opzione donna;

    in particolare, la modifica statuisce che: «Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

    a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

    b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

    c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli»;

   rilevato che:

    la norma in esame si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, e che si trovino in una delle condizioni indicate nella stessa norma;

    il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, introdotto dalla norma in esame, anche in assenza di figli;

   atteso che:

    la citata legge di bilancio, ha contratto i requisiti di accesso alla previdenza pensionistica, lasciando altresì nell'incertezza più di 30.000 donne lavoratrici che non potranno in tal modo accedere all'uscita anticipata e rispetto ai requisiti stringenti introdotti e che comportano una disuguaglianza sostanziale tra lavoratori e donne lavoratrici con posizioni oggettive e soggettive diverse,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta al ripristino della disciplina sull'uscita pensionistica denominata «opzione donna» in conformità alle regole vigenti sino al 31 dicembre 2022 nonché alla proroga della stessa anche per tutto il 2023, al fine di rimuovere ogni ostacolo di natura sostanziale e formale a garanzia del principio di uguaglianza in tutti i regimi professionali nel mondo del lavoro.
9/1238/71. Morfino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Ghirra.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro femminile

licenziamento

pensionamento anticipato