Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: STUMPO NICOLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/06/2023
PARERE GOVERNO IL 28/06/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/06/2023
CONCLUSO IL 28/06/2023
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 51 del 2023 reca misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;
in particolare, le disposizioni del Capo I – Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa dando seguito a quanto già previsto con la Legge di Bilancio 2023 abrogano il Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale e di reddito minimo presente in tutti i paesi dell'Unione europea e introducono a partire dal 1° gennaio 2024 l'assegno di inclusione;
col varo del decreto cosiddetto «Lavoro», l'Italia è diventata ufficialmente l'unico paese europeo senza una misura di contrasto alla povertà basata sul principio dell'universalismo selettivo, ovvero una misura accessibile a tutte le persone bisognose con determinati requisiti di residenza, reddito e patrimonio indipendentemente dalle loro caratteristiche individuali o familiari (come, ad esempio, l'età o la presenza di minori nel nucleo);
da questo punto di vista, il nostro paese torna indietro nel tempo, esattamente al primo gennaio 2018, quando il nuovo sostegno nazionale contro la povertà appena varato dal Governo Gentiloni, il Reddito di Inclusione (Rei), era appunto rivolto a delle categorie specifiche di poveri: le famiglie con almeno un minore, un figlio disabile, una donna in gravidanza o un disoccupato ultra 55enne anni senza Naspi;
come nella prima fase di attuazione del Rei (fino alla sua modifica in senso non categoriale avvenuta il primo luglio 2018), anche la nuova misura dell'Assegno di inclusione lavorativa (Adi), identifica le famiglie povere «meritevoli» di sostegno – le famiglie con almeno un minore, un over 60, un disabile o un invalido civile – ed esclude tutti gli altri;
per i poveri a cui viene negato l'accesso all'Adi, la riforma prevede una indennità chiamata Sostegno per la formazione e il lavoro (Sfl), erogata solo in caso di partecipazione a corsi di formazione o a lavori socialmente utili. La durata dell'indennità, pari a 350 euro al mese, dipende dalla durata del corso di formazione e non può essere comunque superiore a 12 mesi,
impegna il Governo
ad assicurare il diritto a un'esistenza dignitosa a chiunque sia in uno stato di povertà, come avviene nel resto dell'Unione europea dove chi si trova in condizioni d'indigenza (con risorse economiche inferiori ad una determinata soglia di povertà) è titolato a ricevere un sostegno pubblico con continuità.
9/1238/3. Stumpo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):integrazione sociale
formazione professionale
poverta'