ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: ZUCCONI RICCARDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023
ALMICI CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/116
presentato da
ZUCCONI Riccardo
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    fin dall'inizio del suo mandato il Governo ha espresso la volontà di rimettere al centro dell'azione politica il lavoro e in coerenza con questa impostazione il decreto-legge n. 48 del 2023 in esame reca misure urgenti per favorire l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, con particolare riferimento al contrasto alla povertà e al sostegno all'inclusione attiva;

    massima attenzione viene attribuita verso le politiche attive per il lavoro nell'ottica di incentivare l'accesso nel mondo del lavoro del maggior numero di persone possibili, privilegiando altresì un'impostazione proattiva e non assistenziale;

    in quest'ottica annoveriamo, fra gli altri, gli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, ai quali è riconosciuto, per ciascun lavoratore (come specificato al Senato), l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail);

    il citato richiamo al contratto di lavoro stagionale è un elemento importante in questo provvedimento dal momento che l'Italia è il Paese per antonomasia per le attività stagionali: dall'agricoltura al turismo, dal commercio all'igiene ambientale, sono molteplici gli ambiti ed i settori economici in cui il contratto stagionale è la forma tipica di assunzione;

    legandosi al ciclo delle stagioni e alle aperture periodiche e frazionate delle aziende, il contratto di lavoro stagionale si connota come un contratto a tempo determinato con una presenza sul posto di lavoro spesso limitata a pochi mesi l'anno, generando un forte precariato e una scarsa sicurezza nei soggetti impiegati in termini di riassunzione;

    i contratti stagionali tendono ad influire, in modo fortemente incisivo, anche sui valori occupazionali: generalmente il rapporto tra assunzioni e cessazioni di rapporti cresce in modo progressivo nella prima metà dell'anno, con un picco all'inizio del periodo estivo, coincidente in linea generale con il mese di giugno, mentre nei mesi successivi la maggior parte dei contratti attivati arrivano alla naturale scadenza, generando una netta contrazione dei livelli occupazionali, per poi registrare una ripresa in concomitanza con il mese di settembre e un secondo picco nel mese di dicembre;

    per garantire una sorta di continuità presso lo stesso datore di lavoro e nello svolgimento delle stesse mansioni, anche ai fini di una migliore e crescente professionalità, il lavoratore stagionale gode del diritto di precedenza per le future assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro e per le stesse attività stagionali, in realtà, però in un contesto frammentato e denso di precariato come quello delle attività stagionali, sarebbe necessario intervenire in modo più incisivo, con degli strumenti che possano mettere al sicuro i dipendenti stagionali e garantire continuità e professionalità anche alle stesse realtà aziendali;

    in tale contesto risulta di indubbia utilità la possibilità di condividere risorse umane e relative conoscenze e competenze, mettendole al servizio di altri datori di lavoro nei momenti in cui l'azienda presso cui hanno operato in precedenza i lavoratori stagionali è chiusa o comunque non necessita di ulteriori risorse;

    sulla base di questo ragionamento si fonda il concetto di rete di impresa e di co-datorialità, con lo scopo di creare una condivisione di risorse umane durante tutto l'arco dell'anno;

    in tal modo, ad esempio, le aziende ad apertura invernale potrebbero sopperire all'assunzione di quei lavoratori impiegati in aziende con tipica apertura estiva, offrendo loro continuità e stabilità, per tornare ad essere impiegati nell'azienda di origine una volta tornata l'esigenza. Il meccanismo può funzionare in tutte quelle aziende che presentano un'alternanza tra attività e inattività lavorativa dovuta al ciclo delle stagioni, indipendentemente dal settore in cui operano;

    sono innegabili i benefici che produrrebbe l'introduzione dello strumento della co-datorialità nei rapporti di lavoro stagionale, tra i quali la continuità lavorativa e stabilità, la maggior certezza dei rapporti di lavoro, l'ottimizzazione dei tempi e costi di ricerca, selezione ed assunzione, nonché un positivo impatto in termini di riduzione della spesa pubblica relativa al pagamento di cassa integrazione e disoccupazione;

    strumento indispensabile per la realizzazione dello strumento della co-datorialità sopra citato una volta costituita la rete, l'interscambio di risorse andrebbe regolamentato attraverso la creazione di una piattaforma telematica, in forma di banca dati digitale o portale informatizzato, che permetta l'incontro tra domanda e offerta, rispondente ai criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza;

    ricadute positive si avrebbero anche in relazione alla difficoltà di assunzione che le imprese in cui l'attività stagionale è preminente hanno riscontrato nel post pandemia e che tutt'ora in alcuni comparti, come quello del turismo, incide pesantemente,

impegna il Governo

ad intraprendere tempestive iniziative, anche di carattere normativo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di mitigare le sopraesposte criticità delle attività di carattere stagionale attraverso l'introduzione di un sistema di co-datorialità, prevedendo altresì in tale contesto la creazione di una piattaforma telematica, in forma di banca dati digitale, che permetta l'incontro tra domanda e offerta, rispondente ai criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza.
9/1238/116. Zucconi, Caretta, Ciaburro, Almici.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro stagionale

contratto di lavoro

domanda e offerta