ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/111

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: PICCOLOTTI ELISABETTA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2023

PARERE GOVERNO IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

RESPINTO IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/111
presentato da
PICCOLOTTI Elisabetta
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 26 si dispone al comma 1 in relazione al rapporto di lavoro aggiunge il comma 5-bis, all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, stabilendo che le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del solo riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie;

    in particolare la lettera p) citata dal comma 5-bis inserito all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, dispone che se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

    tali obblighi informativi di cui alla lettera p) su quanto concerne il rapporto di lavoro sono stati inseriti a seguito del recepimento della direttiva europea sulle condizioni di lavoro eque trasparenti e prevedibili. Il punto della prevedibilità all'atto della stipula del contratto di lavoro e i conseguenti obblighi informativi hanno l'obiettivo dell'aperto contrasto ai cosiddetti contratti a «zero ore» che si caratterizzano per un obbligo in termini di disponibilità del lavoratore senza vincoli per il datore di lavoro sulla entità e durata della prestazione lavorativa e dei conseguenti obblighi retributivi;

    l'esclusione della lettera p) dalle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame si rende necessaria in quanto le informazioni sulle possibili variazioni in gran parte o interamente imprevedibili del normale orario di lavoro programmato vadano formalmente comunicate all'atto della stipula del contratto per l'incidenza che si determinano sulle condizioni di lavoro e non meramente comunicato con il solo riferimento ad un per il datore di lavoro da ritenersi assolto, con l'indicazione del solo riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di provvedere nel prossimo provvedimento successivo a quello in esame alla soppressione della lettera p) di cui al comma 5-bis recato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge in esame riproponendo così che le possibili variazioni in gran parte o interamente imprevedibili del normale orario di lavoro vadano formalmente comunicate all'atto della stipula del contratto.
9/1238/111. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Gribaudo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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retribuzione del lavoro