Legislatura: 19Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Primo firmatario: MARI FRANCESCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) DICHIARAZIONE VOTO 29/06/2023 Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
NON ACCOLTO IL 28/06/2023
PARERE GOVERNO IL 28/06/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023
DISCUSSIONE IL 29/06/2023
RESPINTO IL 29/06/2023
CONCLUSO IL 29/06/2023
La Camera,
premesso che:
le misure in materia di lavoro nel decreto-legge in fase di conversione sono varie ma non si riscontrano come un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;
in particolare la normativa di riforma del contratto a termine sembra solo corrispondere alle pressanti richieste di flessibilità delle imprese, mentre sarebbe necessario intervenire con una stretta sulle forme di lavoro precario quali ad esempio il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurriculari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;
l'intervento sui contratti a termine contiene due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun riferimento all'obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine, arrivando a sopprimere le causali per legge e la loro definizione viene rinviando la definizione delle causali alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 51;
appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine prevedendo che la causale al 12° mese, sia introdotta all'inizio del contratto, e prevedendo l'obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla temporaneità e limitazione dei contratti a termine.
9/1238/107. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
contratto