ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01238/101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 128 del 28/06/2023
Firmatari
Primo firmatario: QUARTINI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/06/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/06/2023


Stato iter:
29/06/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/06/2023
BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/06/2023
Resoconto QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2023

NON ACCOLTO IL 29/06/2023

PARERE GOVERNO IL 29/06/2023

DISCUSSIONE IL 29/06/2023

RESPINTO IL 29/06/2023

CONCLUSO IL 29/06/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01238/101
presentato da
QUARTINI Andrea
testo presentato
Mercoledì 28 giugno 2023
modificato
Giovedì 29 giugno 2023, seduta n. 129

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'articolo 28 introduce, in via transitoria, un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni;

    le predette assunzioni devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

    l'incentivo è ammesso nell'ambito delle risorse complessive di un apposito Fondo – risorse in ogni caso non superiori a 7 milioni di euro per il 2023 e la definizione della misura è demandata ad un decreto attuativo;

    dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili.»), l'istituto del «collocamento mirato» per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come «disabili psichici» secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

    una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace «strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti. L'attività lavorativa infatti, oltre all'aspetto puramente reddituale ed economico, rappresenta, attraverso l'acquisizione del controllo della propria vita e la partecipazione attiva nella società, uno degli strumenti principali per soddisfare i bisogni materiali e sociali degli individui nel mondo occidentale» (Costa M, et al. Provider perspectives on employment for people with serious mental illness. Int J Soc Psychiatry. 2017 Aug);

    questo porta a risultati di una «aumentata autostima e sensazione di benessere, la riduzione dei sintomi psichici e dell'uso dei servizi di salute mentale» stessi. Il principio di un «supported employment», accompagnando la persona all'interno del mondo del lavoro (quale parte del mondo inteso come nucleo di relazioni sociali e professionali), ha mostrato come un percorso guidato e partecipato dalla «rete» integrata dei servizi (i vari attori sociali, sanitari, formazione/lavoro, istruzione), unita al terzo settore, possa permettere alle persone con disabilità psichica di dare il loro contributo reale all'accrescimento sociale e professionale della loro realtà, realizzando anche un miglioramento del sé;

    si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente «stigma» sociale, riscontrato anche dagli studi effettuati; l'idea di «progetti personalizzati», con operatori formati a fare da «coach» alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo; il principio cardine è adesso quello del «collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato» con un vero e proprio responsabile del processo a seguirne le tappe, interagendo con chi occorra.;

    la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, e mostra, con la valutazione degli «accomodamenti ragionevoli», paradossalmente come occorra compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema;

    infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge n. 68 del 1999, l'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente con la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge; tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

nell'ottica della nuova visione del «collocamento mirato» delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di «coaching», anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta e mirata.
9/1238/101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione economica

contratto di lavoro

diritto del lavoro