ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01134/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 141 del 18/07/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/07/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TODDE ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2023


Stato iter:
18/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/07/2023
Resoconto VALENTINI VALENTINO VICE MINISTRO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 18/07/2023
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 18/07/2023

NON ACCOLTO IL 18/07/2023

PARERE GOVERNO IL 18/07/2023

DISCUSSIONE IL 18/07/2023

RESPINTO IL 18/07/2023

CONCLUSO IL 18/07/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01134/001
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Martedì 18 luglio 2023, seduta n. 141

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

   considerato che:

    nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di Italian sounding, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

    l'Italian sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che «suona» italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del Made in Italy;

    a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

   valutato che:

    sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di Italian sounding, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

    l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici è basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale, evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di Italian sounding assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

    in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

    a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

   a prevedere, mediante opportune previsioni normative, che l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, debba riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti;

   ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.
9/1134/1. Cappelletti, Todde.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto originario

denominazione di origine

pirateria