ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01112/080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 96 del 03/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 03/05/2023


Stato iter:
04/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/05/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2023
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 03/05/2023

PARERE GOVERNO IL 03/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2023

DISCUSSIONE IL 04/05/2023

RESPINTO IL 04/05/2023

CONCLUSO IL 04/05/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01112/080
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo presentato
Mercoledì 3 maggio 2023
modificato
Giovedì 4 maggio 2023, seduta n. 97

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 20 del 2023, approvato dal Governo dopo la tragedia di Cutro contiene disposizioni di natura penale, che intendono inasprire il sistema di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare: l'articolo 8 comma 1 lettera a) aumenta di un anno le cornici edittali previste all'articolo 12 TUI comma 1 e comma 3, mentre l'articolo 8 comma 1 lettera b) introduce nel TUI l'articolo 12-bis, ove è disciplinata la nuova ipotesi di Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

    in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni; il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-bis, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

    tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

    al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, è strutturata con una formulazione indeterminata che solleva, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

    inoltre applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato» rischia di porre sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro e rischia, attraverso interpretazioni estensive, di punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato;

    al riguardo, giova sottolineare, ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Gap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione,

impegna il Governo

a riconsiderare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità della introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge in esame, nonché, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, ad adottare misure volte ad effettuare un efficace monitoraggio in merito alla sua concreta applicazione, con particolare riferimento al numero dei procedimenti relativi alle nuove disposizioni penali introdotte dal decreto in esame, anche in raffronto con i numeri relativi ai procedimenti relativi alle disposizioni in vigore fino all'entrata in vigore della normativa in esame, e a riferirne alle Camere.
9/1112/80. Serracchiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattamento crudele e degradante

aiuto umanitario

politica migratoria