Legislatura: 19Seduta di annuncio: 96 del 03/05/2023
Primo firmatario: AMATO GAETANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/05/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2023 Resoconto AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE
NON ACCOLTO IL 03/05/2023
PARERE GOVERNO IL 03/05/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2023
DISCUSSIONE IL 04/05/2023
RESPINTO IL 04/05/2023
CONCLUSO IL 04/05/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-ter circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso alla decisione della commissione territoriale competente per la richiesta e la revoca della protezione internazionale, esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità;
la lettera d) di cui al medesimo articolo circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della predetta commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e non anche a quelle di inammissibilità; l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che gli Stati membri dispongano che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:
1) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione;
2) la decisione di infondatezza in relazione allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria;
3) la decisione di inammissibilità;
4) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro;
5) di non procedere a un esame;
6) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso;
7) una decisione di revoca della protezione;
dal testo dell'articolo 7-ter si evince, altresì, che i provvedimenti decisori delle predette Commissioni, quando attestano l'obbligo di rimpatrio – in quanto non ravvisano motivi di riconoscimento della protezione o nel caso della inammissibilità delle istanze o nel caso di decisione di revoca della protezione – sono equiparati ai provvedimenti di espulsione, verso i quali è ammesso ricorso, ma ai sensi del nuovo articolo 7-quinquies, che, con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, introduce motivi di inammissibilità e requisiti specifici per l'accoglimento delle istanze;
non risulta chiaro, altresì, come le disposizioni di cui all'articolo 7-ter esse si armonizzino con il vigente Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1988 con riguardo ai minori stranieri, che non risultano essere oggetto di menzione né di specifica esclusione,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare misure di armonizzazione tali da consentire, in tutti i casi, il ricorso all'autorità giudiziaria avverso le decisioni di inammissibilità delle istanze da parte delle Commissioni territoriali.
9/1112/7. Amato, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Morfino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto di agire in giudizio
diritti della difesa
armonizzazione delle norme