ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01112/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 96 del 03/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: AMATO GAETANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023


Stato iter:
04/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/05/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 04/05/2023
Resoconto AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 03/05/2023

PARERE GOVERNO IL 03/05/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2023

DISCUSSIONE IL 04/05/2023

RESPINTO IL 04/05/2023

CONCLUSO IL 04/05/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01112/007
presentato da
AMATO Gaetano
testo presentato
Mercoledì 3 maggio 2023
modificato
Giovedì 4 maggio 2023, seduta n. 97

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-ter circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso alla decisione della commissione territoriale competente per la richiesta e la revoca della protezione internazionale, esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità;

    la lettera d) di cui al medesimo articolo circoscrive il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della predetta commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e non anche a quelle di inammissibilità; l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che gli Stati membri dispongano che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

     1) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione;

     2) la decisione di infondatezza in relazione allo status di rifugiato o allo status di protezione sussidiaria;

     3) la decisione di inammissibilità;

     4) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro;

     5) di non procedere a un esame;

     6) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso;

     7) una decisione di revoca della protezione;

    dal testo dell'articolo 7-ter si evince, altresì, che i provvedimenti decisori delle predette Commissioni, quando attestano l'obbligo di rimpatrio – in quanto non ravvisano motivi di riconoscimento della protezione o nel caso della inammissibilità delle istanze o nel caso di decisione di revoca della protezione – sono equiparati ai provvedimenti di espulsione, verso i quali è ammesso ricorso, ma ai sensi del nuovo articolo 7-quinquies, che, con l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, introduce motivi di inammissibilità e requisiti specifici per l'accoglimento delle istanze;

    non risulta chiaro, altresì, come le disposizioni di cui all'articolo 7-ter esse si armonizzino con il vigente Testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1988 con riguardo ai minori stranieri, che non risultano essere oggetto di menzione né di specifica esclusione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare misure di armonizzazione tali da consentire, in tutti i casi, il ricorso all'autorità giudiziaria avverso le decisioni di inammissibilità delle istanze da parte delle Commissioni territoriali.
9/1112/7. Amato, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di agire in giudizio

diritti della difesa

armonizzazione delle norme