Legislatura: 19Seduta di annuncio: 96 del 03/05/2023
Primo firmatario: DI LAURO CARMEN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 AURIEMMA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023 RICCIARDI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/05/2023 MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
NON ACCOLTO IL 03/05/2023
PARERE GOVERNO IL 03/05/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/05/2023
RESPINTO IL 04/05/2023
CONCLUSO IL 04/05/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;
il medesimo articolo 7 interviene in maniera consistente sulla protezione speciale restringendone i casi e le possibilità per cui è possibile richiedere protezione;
nel nostro Paese vigono attualmente tre tipi di protezione: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale e, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, in nessun caso non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; ugualmente sono protette tutte le situazioni in cui vi siano rischi di tortura o trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
la protezione speciale, che ha sostituito quella umanitaria cancellata dal decreto sicurezza del 2018, ha durata biennale, il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione e, attualmente, può essere convertita in permesso di lavoro; questo tipo di protezione consente a qualsiasi persona che non è cittadina dell'Unione europea di chiedere asilo senza nessun tipo di limitazione rispetto al Paese di provenienza;
con le modifiche introdotte all'articolo 7 del provvedimento in esame la protezione speciale non potrà più essere convertita in permesso di lavoro, potrà solo essere rinnovata e non potrà più essere richiesta direttamente al Questore; inoltre, il permesso di soggiorno per calamità sarà rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità «contingente ed eccezionale» e non più «grave», come attualmente previsto; conseguentemente si prevede che anche il permesso di soggiorno sia rinnovabile solo se permangono le condizioni di «eccezionale» calamità e non di «grave» calamità, con una durata del permesso di soli sei mesi e rinnovabili solo una volta,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di ripristinare appieno il regime di protezione speciale affinché sia assicurato ad ogni individuo il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e la possibilità di convertire sempre la protezione speciale in permesso lavorativo;
a farsi garante che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
a farsi altresì garante che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui vi siano rischi di tortura o trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
9/1112/27. Di Lauro, Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trattamento crudele e degradante
protezione della vita privata
diritti umani