ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01089/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 90 del 19/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: DI SANZO CHRISTIAN DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 19/04/2023


Stato iter:
20/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/04/2023
SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/04/2023

PARERE GOVERNO IL 19/04/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/04/2023

RESPINTO IL 20/04/2023

CONCLUSO IL 20/04/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01089/047
presentato da
DI SANZO Christian Diego
testo presentato
Mercoledì 19 aprile 2023
modificato
Giovedì 20 aprile 2023, seduta n. 91

   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 il Ministero della Transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati;

    esse prevedono, al punto 5.3, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono decidere di prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, dei moduli fotovoltaici incentivati versando la quota pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa al Gestore dei servizi energetici. Tale possibilità è prevista dal decreto legislativo n. 49 del 2014 così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2020 prima e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

    si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'Ambiente, del Parlamento – che ha svolto, in Commissione Ecomafie e nelle Commissioni Ambiente di entrambi i rami del Parlamento, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali – e del GSE, che di fatto, gestendo tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;

    la gestione dell'intero fine vita dei pannelli FV tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente garantisce la tenuta ambientale della transizione energetica, che ha subito da ultimo una fortissima accelerazione con l'incremento vertiginoso dei costi dell'energia. Il sistema consortile riconosciuto ha infatti le competenze tecniche, l'equipaggiamento e la capillarità sul territorio nazionale utile a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli FV, dallo smontaggio, allo smaltimento al recupero delle materie prime;

   considerato che:

    esse contengono, al punto 5.1.3, un elemento di disomogeneità nel caso di revamping, ovvero di sostituzione parziale o totale dei pannelli incentivati esausti: esse non garantiscono il medesimo trattamento per i soggetti responsabili nel caso di versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo riconosciuto o della sua trattenuta dalle tariffe incentivanti da parte del GSE. Riassumendo quanto descritto al punto 5.1.3 delle Istruzioni Operative:

     a) nel caso di opzione verso un sistema collettivo, il Soggetto Responsabile dovrà, per ogni modulo fotovoltaico incentivato installato, versare (per intero, o a integrazione di quanto già eventualmente precedentemente versato dai produttori di moduli fotovoltaici) la garanzia finanziaria nel trust del sistema collettivo prescelto fino al raggiungimento dell'importo previsto di 10 euro/modulo;

     b) nel caso di trattenuta della garanzia finanziaria, il GSE prevede invece casistiche di «revamping parziale» o «revamping totale», precedente o successivo al periodo di esercizio delle trattenute, in cui il Gestore non provvede alla trattenuta di 10 euro/pannello complessivi, ma si limita a interrompere detta trattenuta o a non applicarla affatto, motivando tale azione poiché i moduli fotovoltaici sono già coperti dal contributo ambientale del produttore dei moduli fotovoltaici ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

   osservato che:

    le esenzioni previste in tal senso nelle Istruzioni operative sono in contrasto con quanto richiesto dal Legislatore, e cioè che tutti i moduli fotovoltaici degli impianti incentivati devono essere coperti da una garanzia finanziaria per la gestione del loro fine vita (fissata dal GSE a 10 euro/pannello dal GSE nelle Istruzioni Operative), e che nessun pannello incentivato installato, al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, dovrebbe essere esente dall'applicazione di questo principio cardine dell'economia circolare;

    la gestione dei due casi di revamping prevista dal GSE in regime di trattenuta si traduce dunque nel fatto che possono o potranno esserci moduli fotovoltaici incentivati installati coperti da una garanzia finanziaria inferiore a 10 euro/pannello. Giova ricordare che l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 consiste in una serie di disposizioni «speciali» applicate specificatamente ai pannelli fotovoltaici incentivati, che coinvolgono il GSE e i soggetti responsabili degli impianti, che dovrebbero essere quindi gestite parallelamente agli obblighi previsti per i produttori di AEE fotovoltaici ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014 in termini di contributo ambientale per la gestione dell'immesso sul mercato;

   osservato altresì che:

    è necessario e urgente chiarire in via definitiva che anche per i moduli fotovoltaici incentivati oggetto di trattenuta delle quote di garanzia finanziaria, in tutti i casi di revamping parziale o totale:

     a) se sono stati sostituiti, parzialmente o totalmente, in un periodo antecedente all'inizio del trattenimento delle quote, il GSE provvederà comunque alla trattenuta di euro 10/pannello complessive dalle tariffe incentivanti dei soggetti responsabili per tutti i moduli nuovi installati nell'impianto (integrando gli eventuali importi di garanzia finanziaria o contributo ambientale precedentemente versati dai produttori di moduli fotovoltaici nei trust dei sistemi collettivi), applicando quindi correttamente l'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

     b) se vengono sostituiti in un periodo successivo all'inizio del trattenimento delle quote, il GSE provvederà preventivamente alla trattenuta dalle tariffe incentivanti delle quote fino al raggiungimento prefissato di 10 euro/pannello complessivi, per tutti i pannelli oggetto di revamping. Per i nuovi pannelli fotovoltaici incentivati sostitutivi, il GSE provvederà alla trattenuta di euro 10/pannello complessive dalle tariffe incentivanti dei soggetti responsabili per tutti i moduli installati nell'impianto, integrando gli importi di contributo ambientale precedentemente versati dai produttori di moduli fotovoltaici nei trust dei sistemi collettivi, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

     c) per omogeneità di applicazione della norma, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici che hanno scelto l'opzione di versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo riconosciuto, integreranno gli importi di contributo ambientale precedentemente versati dai produttori di moduli fotovoltaici ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014, versando nel trust del sistema collettivo prescelto le quote di garanzia finanziaria necessarie al raggiungimento di 10 euro a pannello,

impegna il Governo

a chiarire, nelle istruzioni operative GSE, che nuovi moduli fotovoltaici installati a seguito di revamping parziali o totali siano coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo, consentendo così una effettiva e reale copertura della garanzia finanziaria, omogenea e del medesimo importo, per tutti gli 84.000.000 di moduli fotovoltaici incentivati installati sul nostro territorio, a totale garanzia dello Stato, dell'ambiente e della salute pubblica.
9/1089/47. Di Sanzo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

collettore solare

energia solare

finanziamento dell'impresa