Legislatura: 19Seduta di annuncio: 266 del 20/03/2024
Primo firmatario: DELL'OLIO GIANMAURO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/03/2024 FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) DICHIARAZIONE VOTO 20/03/2024 Resoconto DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE
NON ACCOLTO IL 20/03/2024
PARERE GOVERNO IL 20/03/2024
DISCUSSIONE IL 20/03/2024
RESPINTO IL 20/03/2024
CONCLUSO IL 20/03/2024
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marche comunque contenenti parole, figure o segni con significato politico, «non rilevi» ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste, «nonché della propaganda elettorale»;
la trasformazione in chiave commerciale della politica non nasce oggi, ovviamente, l'abitudine di registrare il simbolo politico anche in un'ottica e per un utilizzo di merchandising legato alle attività promozionali che ogni partito o movimento può mettere in campo data da tempo, la novità è la norma che svincola tale costume dalle regole e dalla parità di trattamento;
dalla norma si evince che l'utilizzo commerciale del simbolo politico possa essere veicolato a fini propagandistici, anche durante il periodo di silenzio elettorale stabilito dall'ordinamento alla vigilia delle consultazioni elettorali e nel corso della campagna elettorale, in qualunque modalità e con qualunque strumento, con effetti dirompenti e distorsivi in ordine alle regole dell'accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, ma anche durante la normale vita politica, la c.d. par condicio che disciplina e garantisce la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, considerando la sua compatibilità con i principi dell'ordinamento e, in particolare con la disciplina della propaganda elettorale e della par condicio, e a rivederla espungendo dalla sua applicazione la parte inerente al periodo del silenzio elettorale e della campagna elettorale;
ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di chiarire che la disposizione in premessa non superi la disciplina speciale in materia di propaganda elettorale relativa alle affissioni.
9/1780/20. Dell'Olio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):vita politica
privilegio
campagna elettorale