ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01780/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 266 del 20/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: DELL'OLIO GIANMAURO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/03/2024


Stato iter:
20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/03/2024
FERRO WANDA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 20/03/2024
Resoconto DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 20/03/2024

PARERE GOVERNO IL 20/03/2024

DISCUSSIONE IL 20/03/2024

RESPINTO IL 20/03/2024

CONCLUSO IL 20/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01780/020
presentato da
DELL'OLIO Gianmauro
testo di
Mercoledì 20 marzo 2024, seduta n. 266

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che la registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico, o di marche comunque contenenti parole, figure o segni con significato politico, «non rilevi» ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, ai fini della disciplina del deposito dei contrassegni e delle liste, «nonché della propaganda elettorale»;

    la trasformazione in chiave commerciale della politica non nasce oggi, ovviamente, l'abitudine di registrare il simbolo politico anche in un'ottica e per un utilizzo di merchandising legato alle attività promozionali che ogni partito o movimento può mettere in campo data da tempo, la novità è la norma che svincola tale costume dalle regole e dalla parità di trattamento;

    dalla norma si evince che l'utilizzo commerciale del simbolo politico possa essere veicolato a fini propagandistici, anche durante il periodo di silenzio elettorale stabilito dall'ordinamento alla vigilia delle consultazioni elettorali e nel corso della campagna elettorale, in qualunque modalità e con qualunque strumento, con effetti dirompenti e distorsivi in ordine alle regole dell'accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, ma anche durante la normale vita politica, la c.d. par condicio che disciplina e garantisce la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, considerando la sua compatibilità con i principi dell'ordinamento e, in particolare con la disciplina della propaganda elettorale e della par condicio, e a rivederla espungendo dalla sua applicazione la parte inerente al periodo del silenzio elettorale e della campagna elettorale;

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di chiarire che la disposizione in premessa non superi la disciplina speciale in materia di propaganda elettorale relativa alle affissioni.
9/1780/20. Dell'Olio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vita politica

privilegio

campagna elettorale