Legislatura: 19Seduta di annuncio: 261 del 13/03/2024
Primo firmatario: SCERRA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/03/2024 BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/03/2024
ACCOLTO IL 13/03/2024
PARERE GOVERNO IL 13/03/2024
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/03/2024
CONCLUSO IL 13/03/2024
La Camera,
premesso che:
nel passaggio in prima lettura al Senato del decreto in titolo è stato introdotto l'articolo 4-quater che inserisce la rada di S. Panagia e rada del Porto grande di Siracusa all'interno dell'Autorità portuale di sistema della Sicilia orientale, al fine di valorizzare gli asset strategici del siracusano. Infatti tale inclusione offre alla città di Siracusa, sul cui territorio peraltro ricade un polo petrolchimico riconosciuto di interesse nazionale, l'opportunità di poter beneficiare di tutte le risorse destinate all'Autorità portuale della Sicilia orientale (comprese quelle afferenti ai fondi PNRR e FSC) e soprattutto, di essere inserita in una politica comune di programmazione, coordinamento e promozione in cui vengono individuate le migliori strategie di sviluppo per la valorizzazione e promozione delle attività portuali, anche sulla base delle vocazione di ciascuna realtà costiera;
la disposizione citata però ha escluso altri due porti siracusani, il Porto Piccolo e il Porto di Ognina, che, per storia e collocazione geografica, si possono bene inserire in un piano comune di rilancio e crescita dal punto di vista turistico della Sicilia orientale;
inoltre questo inserimento per essere davvero efficace per la città di Siracusa, ma anche per tutte le città capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna (la cui peculiarità dell'insularità è riconosciuta a livello costituzionale come la necessità di promuovere iniziative per colmare gli eventuali svantaggi collegati a questa condizione) i cui porti sono inclusi nelle varie Autorità di sistema portuale del territorio nazionale, richiede l'approvazione di un'ulteriore disposizione che modifica l'attuale assetto di governance nell'ambito di questi organismi. Infatti, l'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, disciplina ormai datata, consente solo alle città metropolitane e ai comuni sedi dell'ex autorità oggi incluse nell'Autorità di sistema, di avere un ruolo decisionale sul complesso delle attività collegate a quest'organo, compresa la pianificazione delle politiche di sviluppo relative ai porti dei comuni di capoluogo anch'essi compresi nell'autorità che, al contrario, possono esprimersi solo «nelle materie di loro competenza»;
questo squilibrio di ruoli nel processo decisionale può rappresentare un vulnus ed intaccare quella unità di intenti all'interno dell'Autorità che, viceversa, deve essere basata su una governance equilibrata compatta che permetta di promuovere politiche comuni di sviluppo e potenziamento delle vocazioni dei porti soprattutto nelle due isole maggiori;
considerato che:
in un'ottica generale, la politica europea dei porti, tanto in materia di aiuti di Stato quanto in materia antitrust, richiede aggregazioni forti e competitive, in grado di attrarre investimenti pubblici e privati nei porti, nella prospettiva del rilancio del commercio internazionale, della sostenibilità e dell'occupazione,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere nell'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale anche i porti siracusani di Porto Piccolo e Porto Ognina.
9/1759/3.
(Testo modificato nel corso della seduta)
Scerra.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica comunitaria dell'occupazione
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