Legislatura: 19Seduta di annuncio: 261 del 13/03/2024
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 13/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024 ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 13/03/2024 BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/03/2024
NON ACCOLTO IL 13/03/2024
PARERE GOVERNO IL 13/03/2024
RESPINTO IL 13/03/2024
CONCLUSO IL 13/03/2024
La Camera,
premesso che:
il provvedimento di urgenza in esame, contiene misure in materia di amministrazione straordinaria nonché a sostegno all'indotto dello stabilimento siderurgico di Taranto;
la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;
gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, anche infantile;
è indifferibile che si proceda alla Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) delle emissioni dell'ex Ilva connesse alla attuale produzione, pari a circa 3 milioni di tonnellate annue, oltre che a quelle che si verificherebbero se si raggiungesse la quantità massima autorizzata, pari a 6 milioni di tonnellate;
la Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) è già prevista dalla nostra legislazione per una serie di impianti. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già prevede la VIS per le centrali termiche, i grandi impianti di combustione, gli impianti di raffinazione, gassificazione, liquefazione, ma non per gli impianti siderurgici né per gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale;
il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019, ha ritenuto comunque necessaria tale valutazione quando le concrete evidenze dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.
9/1759/15. Zaratti, Bonelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):industria siderurgica
studio d'impatto
acque superficiali