ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01759/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 261 del 13/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 13/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 13/03/2024


Stato iter:
13/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/03/2024
BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/03/2024

NON ACCOLTO IL 13/03/2024

PARERE GOVERNO IL 13/03/2024

RESPINTO IL 13/03/2024

CONCLUSO IL 13/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01759/015
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Mercoledì 13 marzo 2024, seduta n. 261

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento di urgenza in esame, contiene misure in materia di amministrazione straordinaria nonché a sostegno all'indotto dello stabilimento siderurgico di Taranto;

    la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ex Ilva, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;

    gli ultimi dati epidemiologici dello Studio Sentieri, pubblicati dall'istituto superiore di sanità, confermano che non vi è stato alcun miglioramento della salute e che è continuato, anche dopo il 2013, l'eccesso di mortalità e di ospedalizzazioni a Taranto, anche infantile;

    è indifferibile che si proceda alla Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) delle emissioni dell'ex Ilva connesse alla attuale produzione, pari a circa 3 milioni di tonnellate annue, oltre che a quelle che si verificherebbero se si raggiungesse la quantità massima autorizzata, pari a 6 milioni di tonnellate;

    la Valutazione dell'Impatto Sanitario (VIS) è già prevista dalla nostra legislazione per una serie di impianti. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, già prevede la VIS per le centrali termiche, i grandi impianti di combustione, gli impianti di raffinazione, gassificazione, liquefazione, ma non per gli impianti siderurgici né per gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale;

    il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza n. 983 dell'11 febbraio 2019, ha ritenuto comunque necessaria tale valutazione quando le concrete evidenze dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute.
9/1759/15. Zaratti, Bonelli, Evi, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria siderurgica

studio d'impatto

acque superficiali