ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01752-A/075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: MOLINARI RICCARDO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTEMAGNI ELISA LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2024
ZINZI GIANPIERO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2024
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2024
BOF GIANANGELO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2024
PIZZIMENTI GRAZIANO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2024


Stato iter:
17/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/04/2024
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/04/2024

ACCOLTO IL 17/04/2024

PARERE GOVERNO IL 17/04/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/04/2024

CONCLUSO IL 17/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01752-A/075
presentato da
MOLINARI Riccardo
testo di
Martedì 16 aprile 2024, seduta n. 280

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 38, allo scopo di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in relazione all'investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, prevede incentivi per le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio nazionale, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto di una serie di condizioni;

    in particolare, il comma 6, esclude dagli incentivi una serie di investimenti sulla base del principio di «non arrecare un danno significativo all'ambiente», ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

    ai fini degli obiettivi del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha in corso l'emanazione di un decreto che dovrà indicare i criteri di individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e assegnerà gli obiettivi di produzione per ciascuna regione, in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

    nelle more dell'individuazione delle aree idonee, lo stesso articolo 20, al comma 8, prevede una serie di situazioni territoriali che sono considerate aree idonee;

    esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, il numero 1) della lettera c-ter), del comma 8, dell'articolo 20, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede che sono considerate aree idonee «le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere»;

    inoltre la lettera c-quater) considera idonee tutte le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni vincolati e definisce tale fascia di rispetto considerando una distanza dal bene tutelato pari a tre chilometri per gli impianti eolici e a soli cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici, senza tenere conto se si tratta di impianti da realizzare in area collinare, quindi estremamente visibili dall'area vincolata, laddove la distanza dei cinquecento metri diventa alquanto ridotta;

    nell'ambito delle indicazioni previste dal citato articolo 20, per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nulla si prevede per i casi di vicinanza degli impianti ad aree di pregio turistico o di quartieri a destinazione residenziale dal Piano regolatore comunale;

    ad esempio, nel comune di Fubine Monferrato è stata presentata l'istanza per la realizzazione di un mega impianto di 170 mila metri quadri di pannelli fotovoltaici, in zona collinare, alquanto visibile e adiacente ad una area di pregio turistico e una zona residenziale, nonché adiacente ad una area di 200 ettari di campi da golf aperti a gare di livello internazionale; non esistono nel citato articolo 20 indicazioni che possano regolamentare casi simili;

    peraltro, nei Piani regolatori comunali spesso si interpongono zone residenziali tra la zona industriale o commerciale e la zona agricola;

    l'intenzione dell'articolo 20 non potrebbe essere quella di permettere la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici a ridosso di quartieri residenziali;

    occorre correggere tali situazioni sconvenienti che si potrebbero verificare spesso a scapito dei cittadini che si troverebbero ad abitare nelle vicinanze degli impianti;

    due situazioni anomale di questo tipo si stanno verificando in Toscana, una nel comune di Massarosa, ove un'impresa ha acquistato il diritto di superficie agricola per realizzare pannelli fotovoltaici per 20,2 mila metri quadri, e, un'altra, nel comune di Porcari, ove un'azienda agricola privata intende costruire pannelli per 30 mila metri quadrati in una zona collinare, nei pressi del lago dell'ex Fornace;

    in seguito ad una Ordinanza cautelare del TAR Toscana che permetteva, di fatto, l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 01328/2024, del 12 aprile 2024, ha accolto l'appello cautelare proposto dal comune di Porcari (ricorso numero: 2347/2024), e ha bloccato l'inizio dei lavori da parte dell'impresa proponente, in considerazione che «il pregiudizio allegato dalla società ricorrente non presenta i caratteri della gravità, immediatezza e irreparabilità atteso che i lavori relativi all'impianto di cui trattasi sono ad uno stadio iniziale», e soprattutto affermando che «le questioni connesse all'interpretazione dell'articolo 20, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021 debbano essere adeguatamente approfondite nella sede di merito», fissata per il prossimo 10 luglio;

    occorre adottare in tempi congrui le opportune modifiche alla norma e alle fattispecie sopra esposte per evitare disomogenee applicazioni nelle sedi dei tribunali amministrativi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per verificare l'esistenza sul territorio nazionale di situazioni simili a quelle esposte in premessa e valutare la possibilità di chiarire che, ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del 2021, nelle vicinanze del perimetro delle aree idonee alla realizzazione di grandi impianti a fonti rinnovabili, e in particolare fotovoltaici, non devono esistere zone a destinazione residenziale del PRG, o zone di pregio turistico e campi da golf di livello internazionale, specialmente qualora si tratti di impianti da realizzare in aree collinari.
9/1752-A/75. Molinari, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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