ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01752-A/058

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: CAFIERO DE RAHO FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024


Stato iter:
17/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/04/2024
Resoconto CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 17/04/2024
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 17/04/2024
Resoconto CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/04/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024

NON ACCOLTO IL 17/04/2024

PARERE GOVERNO IL 17/04/2024

DISCUSSIONE IL 17/04/2024

RESPINTO IL 17/04/2024

CONCLUSO IL 17/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01752-A/058
presentato da
CAFIERO DE RAHO Federico
testo di
Martedì 16 aprile 2024, seduta n. 280

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22, comma 1, lettera a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, altresì, che il servizio prestato costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

    l'articolo 22, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di addetti all'ufficio per il processo (UPP). L'articolo 11 del citato decreto-legge n. 80 del 2021 è volto a realizzare quanto specificamente previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

    tuttavia, l'atto in esame difetta di qualsivoglia previsione in merito al rafforzamento della pianta organica della magistratura ordinaria, impedendo – tra l'altro – la piena attuazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, posto che appare evidente come il vero e unico antidoto alla lentezza dei processi sia costituito dall'incremento delle risorse umane, per rafforzare l'organico della magistratura e consentire di smaltire l'annoso problema dell'arretrato degli uffici giudiziari;

    appare opportuno ricordare in questa sede come ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, l'Italia si è impegnata a ridurre la durata dei processi del 40 per cento nel civile e del 25 per cento nel penale, entro giugno 2026;

    inoltre, il disegno di legge già approvato al Senato e attualmente in esame alla Camera (A.C. 1718) recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» ha introdotto la collegialità nell'applicazione della misura della custodia in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva, e pertanto, comporterà un ulteriore aggravio delle competenze dei singoli magistrati, che richiederebbe già di per sé, un incremento considerevole della pianta organica;

    sebbene sia stato previsto, per un adeguato rafforzamento dell'organico, che tali norme si applichino decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, l'incremento di 250 unità – infatti – non appare sufficiente a sopportare il carico di lavoro degli organi giudicanti, considerando, altresì, l'ingente quantità di arretrato, cui ancora non si è potuto far fronte, specie in grado di appello;

    anche la legge di bilancio di recente approvazione ha sostanzialmente confermato come la effettiva velocizzazione dei processi, soprattutto civili non appaiono una priorità del Governo in carica: in particolare, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, conteneva solo una norma in materia di giustizia, l'articolo 67, che ha istituito un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima. Ma, nonostante le esigue modifiche apportate in sede emendativa, il Governo in carica ha dimostrato di non voler incidere concretamente sullo smaltimento dell'arretrato e sulla riduzione del disposition time visto che non sono state stanziate risorse a favore di assunzioni straordinarie nella magistratura ordinaria;

    una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici e il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse per consentire l'ampliamento della pianta organica della magistratura di 1.000 unità, al fine di avvicinare il rapporto magistrati-cittadini dagli attuali 11 ogni 100.000 abitanti alla media europea di 22.
9/1752-A/58. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

responsabilita' civile

Consiglio dell'Unione europea

codice penale